Cassazione Civile, Ordinanza n. 17054/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un ex cliente avverso il decreto ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali. Il Tribunale aveva revocato il decreto e liquidato una somma inferiore a quella pretesa. In appello l’erede del difensore aveva contestato la liquidazione, sostenendo che il giudice di merito non poteva rideterminare il valore della controversia e lo scaglione tariffario in assenza di specifica contestazione dell’opponente, dovendo invece attenersi alla parcella vistata e al parere di congruità del Consiglio dell’ordine. Con il primo motivo di ricorso denunciava nullità della sentenza e violazione delle norme processuali e tariffarie, assumendo che operasse una presunzione di veridicità della parcella non superabile senza contestazione specifica dello scaglione. Con il secondo motivo deduceva violazione delle norme sul valore della causa e delle tariffe professionali, sostenendo che la controversia dovesse essere considerata di valore indeterminabile, poiché in origine era stata chiesta la reintegrazione nel posto di lavoro, e non già quantificata secondo il credito poi effettivamente conseguito dal cliente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il principio di veridicità della parcella copre la descrizione dell’attività professionale svolta, ma non estende la non contestazione alla determinazione del valore della domanda né alla scelta dello scaglione tariffario, operazioni che spettano al giudice e richiedono un’attività interpretativa e di sussunzione giuridica. Ha inoltre chiarito che il giudice deve verificare, ai fini della liquidazione del compenso, il valore effettivo e sostanziale della controversia, potendo adeguare gli onorari quando vi sia sproporzione tra valore formale e valore reale. È stato quindi ritenuto corretto l’utilizzo del d.m. 127/2004, art. 5, comma 3, prendendo a riferimento il risultato concretamente ottenuto dal cliente all’esito del giudizio. Il secondo motivo è stato parimenti respinto perché, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva legittimamente considerato il valore della causa in relazione al risultato finale della lite, in cui il cliente aveva conseguito soltanto una tutela obbligatoria con sei mensilità, e non la reintegrazione richiesta in primo grado. Non sono state liquidate spese per la mancata attività difensiva dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stata invocata per denunciare la nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la determinazione del valore e dello scaglione è rimessa al giudice.
artt. 112, 115, 116, 163 e 167 c.p.c.
richiamati dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla pretesa necessità di specifica contestazione; la Corte ha escluso che tali norme impedissero al giudice di valutare autonomamente valore della domanda e scaglione applicabile.
d.m. 8 aprile 2004, n. 127
è il regolamento tariffario applicabile ratione temporis; la Corte ha affermato che la liquidazione degli onorari va effettuata secondo i criteri tariffari e che il giudice può adeguare il compenso al valore effettivo della controversia.
art. 5, comma 3, d.m. 127/2004
consente di determinare lo scaglione e il compenso in riferimento ai risultati conseguiti dal cliente e al valore effettivo e sostanziale della controversia.
art. 10 c.p.c.
richiamato per la determinazione del valore della causa; la Corte ha ribadito che tale valutazione resta riservata al giudice.
art. 14 d.lgs. 150/2011
la Corte ha osservato preliminarmente che il mancato ricorso al rito speciale non rilevava nel giudizio perché la questione non era stata mai sollevata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
è stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione o di contestazione dei compensi professionali, la parcella vistata e la dichiarazione del legale hanno efficacia probatoria quanto alla descrizione dell’attività svolta, ma non vincolano il giudice nella determinazione del valore della controversia o dello scaglione tariffario applicabile.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti giuridici costitutivi non conoscibili d’ufficio, non anche sulle valutazioni giuridiche e sulla qualificazione del valore della domanda, che restano riservate al giudice.
- Ai fini della liquidazione del compenso dell’avvocato, il giudice può e deve verificare il valore effettivo e sostanziale della lite, adeguando lo scaglione tariffario al risultato concretamente conseguito dal cliente quando il valore formale della domanda risulti inadeguato.
- La determinazione dello scaglione tariffario in materia di compensi professionali non segue necessariamente il petitum originario, ma può essere ancorata all’esito effettivo del giudizio e alla concreta utilità ottenuta dalla parte assistita.
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