Sentenza n. 291/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025/2026, unitamente agli atti presupposti e al verbale dello scrutinio finale
Esito
Favorevole al resistente (istituzione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente ha impugnato la decisione del Consiglio di classe che ne aveva disposto la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, deducendone l'illegittimità sotto più profili, non ulteriormente specificati nella sentenza. In sede cautelare monocratica ante causam, il TAR lo ha ammesso con riserva agli esami. Lo studente ha quindi partecipato agli esami e li ha superati con la votazione finale di 66/100. Egli stesso ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il superamento dell'Esame di Stato da parte del candidato ammesso con riserva determina, secondo l'orientamento consolidato richiamato dal Collegio, un positivo apprezzamento globale sopravvenuto della sua posizione, che assorbe l'originario giudizio di non ammissione e rende non più utile una pronuncia sull'illegittimità dell'atto impugnato. Le spese di lite sono state compensate in ragione del complessivo assetto della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è stata richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Il superamento dell'Esame di Stato da parte dello studente ammesso con riserva dal giudice amministrativo determina un sopravvenuto positivo apprezzamento globale della sua posizione, che assorbe l'originario giudizio di non ammissione.
- Quando lo studente abbia superato l'Esame di Stato dopo essere stato ammesso con riserva, l'impugnazione del provvedimento di non ammissione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché una pronuncia sull'illegittimità dell'atto non procurerebbe più un'utilità concreta e attuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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