Cassazione Civile, Ordinanza n. 32050/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda un avviso/iscrizione a ruolo per omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all’anno 2010, riferita a veicoli concessi in locazione finanziaria. La commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo che, per i veicoli in leasing, il soggetto tenuto al pagamento fosse esclusivamente l’utilizzatore, anche per i rapporti anteriori al 15 giugno 2016. La regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 99 del 2009, sostenendo che il pagamento dovesse gravare sul proprietario e non sull’utilizzatore; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione del d.l. n. 113 del 2016, conv. in l. n. 160 del 2016, contestando l’affermazione secondo cui, per i veicoli in leasing, l’unico soggetto passivo della tassa fosse l’utilizzatore e non più il proprietario.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi perché entrambi vertevano sull’individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica nei contratti di locazione finanziaria. Ha ritenuto infondate le censure, richiamando il principio secondo cui l’art. 10 del d.l. n. 113 del 2016, abrogando la norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 9-bis del d.l. n. 78 del 2015, ha reintrodotto la regola per cui il soggetto passivo della tassa è esclusivamente l’utilizzatore a titolo di leasing, regola già desumibile dall’art. 7 della l. n. 99 del 2009 e applicabile anche ai rapporti d’imposta sorti tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016. Poiché la sentenza impugnata si era conformata a tale orientamento, il ricorso è stato rigettato. La regione è stata condannata alle spese di lite ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7 l. n. 99 del 2009
Viene richiamato come base normativa da cui si ricava che, nei veicoli concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo della tassa automobilistica è l’utilizzatore.
art. 10 d.l. n. 113 del 2016 conv. in l. n. 160 del 2016
L’abrogazione della precedente norma di interpretazione autentica ha reintrodotto, anche per il futuro, la regola per cui la tassa è dovuta esclusivamente dall’utilizzatore del veicolo in leasing.
art. 9-bis d.l. n. 78 del 2015 conv. in l. n. 125 del 2015
La norma di interpretazione autentica, poi abrogata, aveva individuato per il passato l’utilizzatore quale soggetto passivo, con responsabilità solidale della società di leasing che avesse pagato cumulativamente.
art. 360, comma 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per dedurre la violazione di legge nei motivi di ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se applicabile.
Massime di principio
- In tema di tassa automobilistica per veicoli concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo va individuato esclusivamente nell’utilizzatore, non nel proprietario del bene.
- La disciplina introdotta dall’art. 10 del d.l. n. 113 del 2016, abrogando la precedente norma di interpretazione autentica, non ha mutato la regola sostanziale già desumibile dall’art. 7 della l. n. 99 del 2009, ma l’ha confermata anche per il futuro.
- La regola della soggettività passiva dell’utilizzatore si applica anche ai rapporti d’imposta sorti nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della l. n. 99 del 2009 e l’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2016.
- Quando il giudice di merito si uniforma all’interpretazione consolidata della Corte sulla soggettività passiva nei contratti di leasing, il ricorso per cassazione che deduca una diversa individuazione del debitore d’imposta è infondato.
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