Cassazione Penale, Ordinanza n. 17365/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo prospettato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di merito deducendo un unico motivo di violazione di legge. In particolare ha censurato il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, primo comma, n. 4 c.p., chiedendo che essa fosse riconosciuta, insieme alle già concesse circostanze attenuanti generiche, in prevalenza rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, c.p. La Corte ha rilevato che la doglianza investiva il giudizio di comparazione tra circostanze e la valutazione dei presupposti di fatto, attività discrezionali del giudice di merito non censurabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica o arbitraria. Ha inoltre osservato che la richiesta difensiva era comunque infondata perché il riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva reiterata è precluso dall'art. 69, quarto comma, c.p., e perché i giudici di appello avevano adeguatamente escluso la speciale tenuità del danno.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 4 c.p.
attenuante della speciale tenuità del danno; nel caso concreto è stata ritenuta non configurabile in fatto dai giudici di merito, con motivazione congrua
art. 62-bis c.p.
attenuanti generiche; la Corte afferma che il loro riconoscimento in prevalenza sulla recidiva reiterata è precluso
art. 69, quarto comma, c.p.
preclude il bilanciamento in prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata
art. 99, quarto comma, c.p.
recidiva reiterata; rileva nel giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza dei presupposti di fatto di un'attenuante e sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è discrezionale e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente, non arbitraria e non illogica.
- La speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 c.p. deve risultare positivamente accertata; in mancanza di una motivazione viziata nei limiti del sindacato di legittimità, la sua esclusione è insindacabile.
- La prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata non può essere riconosciuta quando operi il divieto posto dall'art. 69, quarto comma, c.p.
- Il ricorso per cassazione che si risolva in una mera richiesta di rivalutazione discrezionale delle circostanze del reato, senza evidenziare un vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità, è inammissibile.
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