Sentenza n. 1130/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'ottemperanza - della sentenza, resa inter partes, n. 834/2025, pubblicata il 10.06.2025, dal Trib. di Firenze -Sez. lavoro- RG.4089/24, nella parte in cui ha disposto la condanna dell'Amministrazione resistente a "rifondere le spese del giudizio, liquidate in € 650,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore degli Avv.ti Amelia Vetrone e Sara Simoni, dichiaratesi antistatarie. - per la nomina di un Commissario ad Acta, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito oltre il termine concesso; - per la condanna del Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del ministro pro tempore, alle penalità di mora di cui all'art. 114 comma 4, lettera C, del CPA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, n. 834/2025, nella parte relativa al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrici in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza definitiva del Tribunale di Firenze, notificata al Ministero l'11 giugno 2025, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di euro 650,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali e gli accessori di legge, con distrazione in favore delle stesse difensore. Nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva effettuato il pagamento. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza opporre specifiche difese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, costituito dalla sentenza del giudice ordinario, sia l'inerzia dell'amministrazione oltre il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di corrispondere alle ricorrenti, in solido, euro 650,00, oltre il 15% per spese generali e gli ulteriori accessori di legge, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni e senza riconoscimento di compenso. Il giudice ha precisato che l'esecuzione deve avvenire anche in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, mediante il pagamento in conto sospeso. La richiesta di penalità di mora è stata rigettata allo stato, con riserva di una eventuale successiva valutazione in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è utilizzabile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché ne sia attestata l'irrevocabilità e sia dedotta l'inerzia dell'amministrazione obbligata.
art. 114, comma 2, c.p.a.
La proposizione del ricorso per ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario richiede la produzione della certificazione attestante il passaggio in giudicato del titolo.
art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la richiesta di penalità di mora, che il giudice non applica allo stato, riservandone l'eventuale valutazione in caso di ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di azionare l'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
L'esecuzione della sentenza deve essere assicurata anche in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, mediante il pagamento in conto sospeso; il commissario ad acta opera senza maturare un diritto al compenso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione il pagamento di somme, purché il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche.
- La mancata contestazione dell'obbligo di pagamento da parte dell'amministrazione, costituitasi con atto meramente formale, non impedisce al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inadempimento sulla base del titolo esecutivo e della documentazione attestante la notificazione e il passaggio in giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire nel successivo termine assegnato in caso di perdurante inerzia.
- L'esecuzione di una condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione deve essere assicurata anche in caso di incapienza degli specifici capitoli di bilancio, mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso.
- La penalità di mora non è automatica: il giudice può negarla allo stato e riservarne l'eventuale applicazione qualora l'amministrazione persista nell'inottemperanza oltre il termine fissato nella sentenza di ottemperanza.
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