Cassazione Civile, Sentenza n. 8097/2020 del 23/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
L'originario attore, con citazione notificata il 6-7 giugno 2007, conveniva in giudizio la sorella e l'ente regionale proprietario per contestare la cessione, stipulata il 7 novembre 2006, di un alloggio proveniente dalla riforma fondiaria, inizialmente assegnato ai genitori. Chiedeva che il contratto fosse dichiarato nullo, annullabile o inefficace nei suoi confronti e che gli fosse trasferita la proprietà dell'immobile alle medesime condizioni, previo pagamento del prezzo; in subordine, chiedeva il trasferimento escluso un fabbricato costruito in base a concessione edilizia del 5 ottobre 1973. A fondamento della pretesa allegava di essere figlio ed erede dell'originario assegnatario, di avere abitato l'alloggio fin dal 1957 e di possedere i requisiti previsti dall'art. 3 della L.R. Abruzzo n. 7 del 1997 per acquistarlo. Il Tribunale di Avezzano, con sentenza del 20 maggio 2011, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; la Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza dell'11 settembre 2018, respingeva l'appello, ritenendo che la controversia riguardasse la legittimità della fase amministrativa di individuazione dell'acquirente, dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali della sorella e condannava l'appellante alle spese. Dopo il decesso dell'attore nel corso dell'appello, la coniuge, in proprio e quale erede, proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) erronea individuazione del petitum sostanziale e violazione degli artt. 99, 112 e 386 c.p.c., sostenendo che la domanda faceva valere un diritto soggettivo di riscatto sorto direttamente dalla legge regionale e non chiedeva l'annullamento di un provvedimento amministrativo; 2) violazione delle norme costituzionali e processuali sulla giurisdizione e sull'effettività della tutela, deducendo che la controversia spettava al giudice ordinario e richiamando la translatio iudicii; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante la dedotta soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, e dichiara assorbito il terzo. Rileva che la giurisdizione va determinata in base al petitum sostanziale, ricavato dalla causa petendi e dai fatti allegati, e individua nella pretesa il riconoscimento di un diritto soggettivo di riscatto che, secondo la prospettazione attorea, discende direttamente dall'art. 3 della L.R. Abruzzo n. 7 del 1997, una volta verificati i presupposti di legge. In tale prospettazione l'amministrazione non dispone di potere discrezionale, ma è tenuta a un'attività vincolata; la domanda non mira quindi all'impugnazione del provvedimento amministrativo di cessione, bensì all'accertamento e all'attuazione del diritto soggettivo, anche mediante pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. La giurisdizione appartiene pertanto al giudice ordinario. La Corte cassa le decisioni di merito sul difetto di giurisdizione e rimette la causa, anche per le spese, al Tribunale di Avezzano, primo giudice.
Norme richiamate
art. 386 c.p.c.
Il petitum sostanziale viene tratto dalla natura della posizione soggettiva che viene appunto introdotta come causa petendi e che il giudice è tenuto a individuare in considerazione dei fatti allegati e del conseguente rapporto giuridico prospettato.
Ai fini del riparto di giurisdizione, l'oggetto della domanda va individuato considerando la posizione sostanziale fatta valere, ricostruita attraverso i fatti allegati e il rapporto giuridico prospettato, e non soltanto la pronuncia formalmente richiesta.
art. 3 L.R. Abruzzo 27 gennaio 1997, n. 7
L’attore, ponendo come presupposto esclusivamente da accertare – e non, quindi, da valutare discrezionalmente – in forza della L.R. n. 7 del 1997, art. 3, l’assegnazione dell’alloggio ARSSA che era stata concessa al suo dante causa, I.M., e gli ulteriori presupposti stabiliti da detta norma, ha chiesto l’accertamento del suo diritto soggettivo di riscatto, appunto come direttamente conseguente ai suddetti presupposti, da ciò – petitum sostanziale, perchè fondamento dei petita processuali che si vengono ora a esporre facendo discendere sia la nullità/inefficacia dell’atto negoziale incompatibile con il suo diritto di riscatto (l’atto di compravendita stipulato da ARSSA e da I.R.N.), sia la sentenza ex art. 2932 c.c.
Nella prospettazione sottoposta alla Corte, il diritto di riscatto deriva direttamente dalla norma regionale quando ricorrono i presupposti da essa stabiliti; la verifica di tali presupposti è accertativa e non comporta l'esercizio di discrezionalità amministrativa. La controversia sulla titolarità e attuazione del diritto è quindi devoluta al giudice ordinario.
art. 2932 c.c.
La pronuncia ex art. 2932 c.c. in fattispecie di tal genere è stata espressamente ammessa dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte quale atto costitutivo rivolto ad attuare direttamente la legge fonte del diritto soggettivo.
La pronuncia costitutiva prevista dall'art. 2932 c.c. può essere utilizzata, nelle fattispecie considerate, per dare attuazione diretta al diritto soggettivo di trasferimento derivante dalla legge.
Massime di principio
- Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo dipende dal petitum sostanziale, individuato in base alla causa petendi, ai fatti allegati e alla natura della posizione giuridica fatta valere, non dalla sola formulazione formale delle domande.
- Quando una norma attribuisce al privato un diritto soggettivo al trasferimento o al riscatto di un alloggio al ricorrere di presupposti predeterminati, e all'amministrazione residua soltanto la verifica di tali presupposti e l'esecuzione vincolata del trasferimento, la controversia sulla titolarità e sull'attuazione del diritto appartiene alla giurisdizione ordinaria.
- La domanda di attuazione in forma specifica di un diritto soggettivo di riscatto, anche mediante una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., non si identifica per ciò solo con l'impugnazione del provvedimento amministrativo relativo alla cessione: la giurisdizione si determina in base al diritto sostanziale dedotto e alla natura vincolata o discrezionale dell'attività amministrativa.
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