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Sentenza

Sentenza del 20/10/2016 n. 6285 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Tasse automobilistiche - Tempestiva notificazione della cartella di pagamento - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la tardiva notificazione della cartella di pagamento, sostenendo l'applicabilità dell'articolo 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 oppure, comunque, la decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione. La questione riguardava quale termine dovesse applicarsi alla formazione e alla notificazione del titolo esecutivo per un tributo locale, quale la tassa automobilistica.

La decisione

La contestazione sulla tempestività della notificazione non è stata accolta. È stato ritenuto applicabile l'articolo 163, comma 1, della legge n. 296 del 2006, secondo cui la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. L'articolo 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 è stato considerato riferibile alla riscossione delle imposte dirette e non estensibile a ogni tipologia di tributo. Pertanto, la notificazione è stata ritenuta tempestiva secondo il termine previsto per i tributi locali.

Norme richiamate

  • Articolo 163, comma 1, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007)

    Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

    La disposizione stabilisce il termine decadenziale applicabile alla riscossione dei tributi locali, comprese le tasse automobilistiche, per la notificazione della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.

  • Articolo 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973

    La norma disciplina la notificazione della cartella nell'ambito della riscossione delle imposte dirette e non si applica indistintamente a ogni tributo, in particolare ai tributi locali regolati da una disciplina speciale.

Massime di principio

  • Per le tasse automobilistiche e, più in generale, per i tributi locali, occorre verificare anzitutto l'eventuale disciplina speciale prevista dalla legge n. 296 del 2006, invece di applicare automaticamente i termini del d.P.R. n. 602 del 1973.
  • Il termine decadenziale decorre dall'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo e scade il 31 dicembre del terzo anno successivo; la tempestività va quindi valutata con riferimento a tale data.
  • La disciplina dell'articolo 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 non può essere estesa per analogia alla riscossione di tributi diversi dalle imposte dirette quando esiste una specifica normativa applicabile.
  • Per valutare una contestazione sulla tardività della cartella è necessario individuare la natura del tributo, verificare quando l'accertamento è divenuto definitivo e confrontare tale data con quella di notificazione del titolo esecutivo.

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