Sentenza del 20/10/2016 n. 6285 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tasse automobilistiche - Tempestiva notificazione della cartella di pagamento - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la tardiva notificazione della cartella di pagamento, sostenendo l'applicabilità dell'articolo 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 oppure, comunque, la decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione. La questione riguardava quale termine dovesse applicarsi alla formazione e alla notificazione del titolo esecutivo per un tributo locale, quale la tassa automobilistica.
La decisione
La contestazione sulla tempestività della notificazione non è stata accolta. È stato ritenuto applicabile l'articolo 163, comma 1, della legge n. 296 del 2006, secondo cui la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. L'articolo 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 è stato considerato riferibile alla riscossione delle imposte dirette e non estensibile a ogni tipologia di tributo. Pertanto, la notificazione è stata ritenuta tempestiva secondo il termine previsto per i tributi locali.
Norme richiamate
Articolo 163, comma 1, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007)
Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
La disposizione stabilisce il termine decadenziale applicabile alla riscossione dei tributi locali, comprese le tasse automobilistiche, per la notificazione della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.
Articolo 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973
La norma disciplina la notificazione della cartella nell'ambito della riscossione delle imposte dirette e non si applica indistintamente a ogni tributo, in particolare ai tributi locali regolati da una disciplina speciale.
Massime di principio
- Per le tasse automobilistiche e, più in generale, per i tributi locali, occorre verificare anzitutto l'eventuale disciplina speciale prevista dalla legge n. 296 del 2006, invece di applicare automaticamente i termini del d.P.R. n. 602 del 1973.
- Il termine decadenziale decorre dall'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo e scade il 31 dicembre del terzo anno successivo; la tempestività va quindi valutata con riferimento a tale data.
- La disciplina dell'articolo 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 non può essere estesa per analogia alla riscossione di tributi diversi dalle imposte dirette quando esiste una specifica normativa applicabile.
- Per valutare una contestazione sulla tardività della cartella è necessario individuare la natura del tributo, verificare quando l'accertamento è divenuto definitivo e confrontare tale data con quella di notificazione del titolo esecutivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 ott 2016Sentenza del 20/10/2016 n. 379 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 20 ott 2016Sentenza del 20/10/2016 n. 1331 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 20 ott 2016Sentenza del 20/10/2016 n. 2077 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 20 ott 2016Sentenza del 20/10/2016 n. 2507 - Comm. Trib. Prov. Lecce
- Sentenza · 20 ott 2016Sentenza del 20/10/2016 n. 3143 - Comm. Trib. Prov. Bari
- Sentenza · 20 ott 2016Sentenza del 20/10/2016 n. 3632 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →