Cassazione Civile, Ordinanza n. 04861/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Campania e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto a carico della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, secondo soccombenza.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha notificato a una contribuente un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2009, derivante da una verifica fiscale svolta nei confronti di una società a ristretta base partecipativa dalla quale erano emersi maggiori ricavi e costi inesistenti. Poiché la società intermedia partecipata dalla contribuente era stata cancellata dal registro delle imprese, l'Ufficio ha imputato direttamente alla socia persona fisica i maggiori utili extracontabili presumibilmente distribuiti. I giudici di merito hanno annullato l'atto ritenendo necessario un previo accertamento anche nei confronti della società estinta e ritenendo irrilevante la definitività dell'accertamento emesso verso la società operativa. L'Agenzia ha censurato tale decisione per violazione delle norme sull'accertamento reddituale e della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale, sostenendo che la presunzione opera indipendentemente dalle modalità di accertamento, che la società estinta non poteva più essere destinataria dell'atto e che, in assenza di prova contraria della contribuente, l'avviso era legittimo.
Norme richiamate
art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dall'Ufficio come base normativa dell'accertamento reddituale; la Corte valorizza il principio per cui la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera nelle società a ristretta base partecipativa.
art. 38, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Citato nel motivo, senza una specifica autonoma elaborazione nel decisum.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale fondamento della presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili e della conseguente inversione dell'onere della prova.
art. 53 Cost.
Evocato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del prelievo coerente con la capacità contributiva, in connessione con il divieto di abuso dello schermo societario.
art. 2082 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non oggetto di autonoma ratio decidendi.
art. 2193 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
art. 2195 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
art. 2495 c.c.
La Corte afferma che, essendo la società estinta per cancellazione, l'avviso non poteva essere emesso nei confronti del soggetto cessato ma correttamente nei confronti dei soci, in applicazione del principio di cui all'art. 2495 c.c.
art. 2697 c.c.
Richiamato per ribadire che, operando la presunzione di distribuzione degli utili, incombe sul socio contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
art. 2727 c.c.
Richiamato in relazione alla presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale indicata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Usato per decidere la causa nel merito, senza rinvio, una volta cassata la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di maggiori redditi o utili extracontabili legittima una presunzione semplice di loro distribuzione pro quota ai soci, anche se l'accertamento verso la società non sia stato definito con le medesime modalità prospettate dal contribuente.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera anche quando la società partecipata sia una società a sua volta a ristretta base sociale: la presunzione si estende ai successivi gradi di partecipazione in cui permane la medesima ristrettezza della compagine.
- L'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese impedisce l'emissione dell'atto impositivo nei confronti del soggetto ormai cessato, ma non preclude l'azione dell'Amministrazione verso i soci, ove residuino utili o beni trasferiti per effetto del fenomeno successorio.
- In presenza della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, incombe sul socio contribuente l'onere di provare che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti, ovvero di fornire altra prova contraria idonea a vincere l'inferenza probabilistica.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione di merito e decidere direttamente la causa nel merito ex art. 384 c.p.c.
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