Cassazione Penale, Sentenza n. 39984/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo (23/05/2025) che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva annullato l'ordinanza del GIP che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione. Il ricorrente contestava principalmente: vizio di motivazione (mancanza, illogicità e contraddittorietà), erronea lettura e travisamento delle intercettazioni, errata valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Bisconti e dell'assoluzione precedente, nonché la violazione dei parametri di applicazione e proporzione delle misure cautelari (artt. 274, 275, 299 cod. proc. pen.). Gli avvocati deducevano che le esigenze cautelari erano affievolite e che la sostituzione della misura non era giustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato il principio per cui il sindacato sulla decisione de libertate è limitato alla verifica della presenza di illogicità manifesta o di violazioni di norme specifiche, e che l'apprezzamento delle intercettazioni e del peso probatorio è riservato al giudice di merito. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse dato adeguata e congrua motivazione circa il quadro indiziario e le esigenze cautelari. Per effetto dell'art. 616 cod. proc. pen. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella presentazione del ricorso, al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Norma relativa alla valutazione dei "gravi indizi" di colpevolezza; la Corte afferma che la verifica in cassazione è possibile solo quando la valutazione dei gravi indizi si traduca in violazione di norme o in manifesta illogicità della motivazione.
art. 274 lett. a) cod. proc. pen.
Richiamata tra le norme impugnate in relazione ai presupposti per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte sottolinea che l'applicazione dei presupposti è valutazione di merito non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità.
art. 275 cod. proc. pen.
Riguarda la scelta e la proporzione delle misure cautelari; la censura sulla sproporzione è stata ritenuta una diversa valutazione del merito e non idonea a mostrare la manifesta illogicità richiesta per l'ammissibilità del ricorso.
art. 299 cod. proc. pen.
Citato fra le norme la cui violazione è stata denunciata; dal testo non emerge una specifica interpretazione operata dalla Corte, che comunque ha ritenuto assenti profili di illegittimità formale che giustificassero il sindacato in Cassazione.
art. 391-bis cod. proc. pen.
Riferimento alle dichiarazioni rese dalle persone offese (utilizzate dal ricorrente a sostegno della tesi difensiva); la Corte ricorda che la valutazione della rilevanza e attendibilità di tali dichiarazioni è rimessa al giudice di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e possibilità di condanna alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente anche al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti 'de libertate' è limitato: è ammessa solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione o per violazione della legge, non per una diversa valutazione del merito o della credibilità delle prove.
- L'interpretazione e il peso delle intercettazioni sono valutazioni di fatto di competenza del giudice di merito; per renderne possibile il sindacato in Cassazione occorre dimostrare specifiche contraddizioni manifeste nel testo del provvedimento impugnato.
- Le censure che si risolvono nel proporre una diversa ricostruzione dei fatti (travisamento della prova senza indicazione puntuale di profili di illegittimità) sono inammissibili in Cassazione.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare è necessario evidenziare omissioni o contraddizioni concrete nella motivazione, indicando quali elementi non considerati o valutati in modo palesemente illogico, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare sanzioni economiche oltre alla condanna alle spese; quindi, valutare attentamente la fondatezza e la forma delle censure prima di proporre ricorso.
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