Ordinanza n. 1476/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima bis, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. I bis, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva negato la sospensione dell'atto amministrativo impugnato. Dal testo non risultano specificati i motivi d'appello né il contenuto puntuale dell'atto amministrativo contestato. Il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda nella fase cautelare, rilevando che l'appellante aveva riportato una condanna definitiva per reati non dolosi, riferita a fatti recenti commessi quando era già maggiorenne. La valutazione è stata espressamente resa senza pregiudizio per il giudizio di merito, anche con riguardo alla proporzionalità e ragionevolezza della misura.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando in sostanza il diniego di tutela disposto dal TAR. A un primo sommario esame, tipico della fase cautelare, il Collegio non ha ravvisato elementi sufficienti per formulare una prognosi favorevole sull'esito finale del giudizio. In particolare, ha attribuito rilievo alla condanna definitiva, alla recenza dei fatti e al fatto che questi fossero stati commessi quando l'interessato era maggiorenne. Il Collegio ha precisato che tale valutazione non vincola il giudice del merito, anche quanto alla proporzionalità e ragionevolezza del provvedimento. Le spese della fase d'appello sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione al trattamento dei dati relativi a condanne penali.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prognosi sul fumus boni iuris è formulata sulla base di un esame sommario e non pregiudica le valutazioni del giudice del merito, comprese quelle relative alla proporzionalità e alla ragionevolezza dell'azione amministrativa.
- Una condanna penale definitiva per reati non dolosi può concorrere, unitamente alla recenza dei fatti e alla loro commissione in età adulta, a escludere in sede cautelare una prognosi favorevole sull'esito del giudizio amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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