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Ordinanza

Ordinanza n. 1476/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima bis, -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. I bis, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'interessato ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva negato la sospensione dell'atto amministrativo impugnato. Dal testo non risultano specificati i motivi d'appello né il contenuto puntuale dell'atto amministrativo contestato. Il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda nella fase cautelare, rilevando che l'appellante aveva riportato una condanna definitiva per reati non dolosi, riferita a fatti recenti commessi quando era già maggiorenne. La valutazione è stata espressamente resa senza pregiudizio per il giudizio di merito, anche con riguardo alla proporzionalità e ragionevolezza della misura.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando in sostanza il diniego di tutela disposto dal TAR. A un primo sommario esame, tipico della fase cautelare, il Collegio non ha ravvisato elementi sufficienti per formulare una prognosi favorevole sull'esito finale del giudizio. In particolare, ha attribuito rilievo alla condanna definitiva, alla recenza dei fatti e al fatto che questi fossero stati commessi quando l'interessato era maggiorenne. Il Collegio ha precisato che tale valutazione non vincola il giudice del merito, anche quanto alla proporzionalità e ragionevolezza del provvedimento. Le spese della fase d'appello sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione al trattamento dei dati relativi a condanne penali.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la prognosi sul fumus boni iuris è formulata sulla base di un esame sommario e non pregiudica le valutazioni del giudice del merito, comprese quelle relative alla proporzionalità e alla ragionevolezza dell'azione amministrativa.
  • Una condanna penale definitiva per reati non dolosi può concorrere, unitamente alla recenza dei fatti e alla loro commissione in età adulta, a escludere in sede cautelare una prognosi favorevole sull'esito del giudizio amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelareAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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