Cassazione Penale, Sentenza n. 9809/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per truffa ai danni di una compagnia di assicurazione (reato qualificato ex art. 640 c.p.). Ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 99 c.p. per il riconoscimento della recidiva infraquinquennale e conseguente mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.); il ricorrente sosteneva che l'unico precedente era per reato depenalizzato (art. 485 c.p.) e quindi la recidiva non sussisteva; 2) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza e errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta sarebbe rientrata nell'art. 642 c.p., il che avrebbe comportato la celebrazione dell'udienza preliminare (artt. 521 e 521-bis c.p.p.), non tenuta; 3) omessa o insufficiente motivazione in ordine all'entità del danno liquidato alla parte civile e alla provvisionale. Si segnala inoltre che il Sostituto Procuratore aveva richiesto l'annullamento con rinvio e successivamente, con memoria PEC, aveva chiesto l'annullamento senza rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero improponibili in questa sede perché le questioni oggetto (disapplicazione o riqualificazione della recidiva e diversa qualificazione giuridica della fattispecie) non erano state devolute alla Corte territoriale con i motivi di appello, sicché non potevano essere dedotte per la prima volta in cassazione (richiamando il limite dell'art. 606, comma 3, ultimo periodo, c.p.p.). Il terzo motivo è stato giudicato generico e insufficiente rispetto alla presunta carenza motivazionale sulla liquidazione del danno; la Corte ha ritenuto corretti i calcoli della compagnia di assicurazione e la relativa istruttoria. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000. Decisione resa a Roma il 2 novembre 2023.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Norma che qualifica il reato per cui è stato condannato il ricorrente (truffa); indica il capo di imputazione principale e giustifica la condanna di merito
art. 99 c.p.
Norma sulla recidiva; la corte ha esaminato la contestazione della recidiva infraquinquennale ma ha ritenuto che la questione non fosse stata devoluta in appello e quindi non ammessa in cassazione
art. 163 c.p.
Norma sulla sospensione condizionale della pena; il ricorrente chiedeva la sua concessione in conseguenza dell'assenza della recidiva, ma la Cassazione ha dichiarato inammissibile la questione per essere novativa in questa sede
art. 485 c.p.
Norma relativa al reato depenalizzato cui si riferisce il precedente dell'imputato; la parte difensiva sosteneva che quel precedente non poteva integrare la recidiva
art. 642 c.p.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere diversa qualificazione del fatto (appropriazione o appropriazione indebita?) e la conseguente necessità di udienza preliminare; la Corte ha ritenuto la questione non devoluta in appello e quindi non valutabile ora
artt. 521 e 521-bis c.p.p.
Norme che regolano l'udienza preliminare; richiamate dal ricorrente per lamentare la mancata celebrazione dell'udienza laddove fosse stata applicabile la fattispecie di cui all'art. 642 c.p.; la Corte ha osservato che tale censura non era stata sollevata in appello
art. 23 comma 8 d. lgs. 137/2020
Normativa richiamata nel procedimento di trattazione (menzionata nella fase di trattazione del ricorso), indicazione procedurale sul tipo di trattamento del ricorso
art. 23 comma 1 d.II. 149/2020
Richiamata in riferimento alla modalità con cui l'appello era stato trattato dinanzi alla Corte territoriale; valore procedurale
art. 606 comma 3 c.p.p.
Principio del divieto di proporre in cassazione violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello; motivo principale per l'inammissibilità del ricorso
Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 (giurisprudenza)
Richiamo giurisprudenziale sul principio devolutivo: non si può sollevare in cassazione un vizio relativo a questioni non investite dall'appello
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede la condanna per spese e la possibilità di sanzioni pecuniarie a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per fissare la somma di euro 3.000 a carico del ricorrente
Massime di principio
- Perché una censura sia esaminata in Cassazione, deve essere stata previamente devoluta alla corte d'appello con i motivi di gravame: questioni sollevate per la prima volta in cassazione sono inammissibili per violazione del principio devolutivo (art. 606 c.p.p.).
- La contestazione della recidiva e delle sue conseguenze (es. negazione della sospensione condizionale o non menzione) deve essere tempestivamente dedotta in appello; se non lo è, non potrà essere esaminata in cassazione.
- Le impugnazioni generiche o prive di specifica e puntuale indicazione degli errori di fatto o di diritto rischiano di essere considerate inammissibili per carenza di motivo; le censure devono essere concrete e motivate, con richiamo preciso al materiale probatorio quando rilevante.
- Se si ritiene errata la qualificazione giuridica del fatto in modo da imporre diverse garanzie procedurali (es. necessità di udienza preliminare), tale censura va sollevata già in appello perché attiene al disegno difensivo e alla devoluzione degli oneri di verifica.
- Le contestazioni relative alla quantificazione del danno devono indicare punti specifici di criticità nei calcoli o nell'istruttoria: il mero richiamo a un'omessa motivazione, senza riferimenti puntuali, è spesso insufficiente.
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) se il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato; valutare la fondatezza e la tempestività delle censure prima di impugnare.
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