Cassazione Penale, Sentenza n. 2297/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile a seguito di una dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata dalla ricorrente in data 11.7.2022. Di conseguenza la sentenza di merito è divenuta irrevocabile; la Corte ha altresì condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il reato di furto (artt. 110, 624, 625 n.2 c.p.) in concorso con soggetto non identificato, per essersi impossessata all'interno del centro commerciale di tre bottiglie di vino e champagne del valore di 528 euro, dopo che un coimputato aveva rimosso i dispositivi antitaccheggio. In cassazione la difesa ha proposto due motivi: (1) censura di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurazione del reato (tentativo vs consumato) e alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p., segnalando che la guardia giurata aveva riferito che i collarini antitaccheggio erano stati tolti dalla persona rimasta ignota e non dalla Piroi; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'eccessività della pena e mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato: la responsabilità della Piroi era contestata in concorso con un soggetto non identificato
art. 624 cod. pen.
Norma incriminatrice del furto: il fatto contestato è l'impossessamento delle bottiglie nel centro commerciale
art. 625 n. 2 cod. pen.
Aggravante richiamata nella contestazione; la difesa chiedeva l'esclusione dell'aggravante sostenendo che la rimozione dei dispositivi antitaccheggio era opera di altro soggetto
art. 56 cod. pen.
Norma sul tentativo: la ricorrente ha dedotto un vizio relativo alla possibile configurazione del tentativo di furto, ma la Corte di cassazione non ha esaminato il merito a causa della rinuncia
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza che la difesa aveva chiesto di riconoscere a favore della ricorrente per ridurre la sanzione; anche su questo punto il giudizio di merito non è stato riesaminato per via della rinuncia
Sez. un., n. 12602 del 17 dicembre 2015 (Ricci)
"la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione"
Principio applicato dalla Corte: la dichiarazione di rinuncia determina l'estinzione del rapporto processuale e l'immediata definitività della sentenza, con impossibilità di esaminare il merito del ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente dichiarata, determina l'inammissibilità e il passaggio immediato in giudicato della sentenza impugnata; il giudice di cassazione non entra nel merito.
- Se si contesta l'applicazione di un'aggravante (es. art. 625 n.2), è necessario presentare elementi probatori e argomentazioni chiare in grado di dimostrare che il fatto relativo all'aggravante non sia attribuibile all'imputato; l'assenza di valutazione in cassazione può dipendere da questioni processuali (es. rinuncia) e non sostituire una valutazione di merito.
- Le doglianze sulla quantificazione della pena o sul mancato riconoscimento di circostanze attenuanti devono essere formulate in modo specifico e corredate da fatti e prove, perché sui profili di discrezionalità giudiziaria la cassazione ha limiti di sindacato.
- La dichiarazione di rinuncia comporta anche conseguenze economiche: il dichiarante può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. contributo alla Cassa delle ammende).
- In situazioni con coautori non identificati e atti materiali compiuti da terzi (p.es. rimozione di dispositivi antitaccheggio), la responsabilità individuale va dimostrata con attenzione attraverso accertamenti probatori specifici; dubbi rilevanti devono essere sollevati e documentati in grado di incidere sulla qualificazione del reato e sulle aggravanti.
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