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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17961/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti censurano la sentenza d'appello per: 1) errata applicazione dell'art. 5 legge fallimentare, per avere la Corte confuso insolvenza con mera illiquidità o tensione finanziaria e non avere valutato crediti, finanziamenti soci e possibili interventi di Friulia; 2) vizi motivazionali e omissione di considerazione di elementi di prova (crediti intra-gruppo, due diligence di Friulia e Bargam, assenza di bilanci non veritieri, archiviazione denuncia di truffa e condanna per diffamazione del denunciato), con specifiche contestazioni relative ai singoli capi di imputazione (capo 2 su pagamenti alla capogruppo Tonutti Group e mancata lesione della par condicio creditorum; capo 3 su pagamenti a titolo di compensi amministratori e presunta incongruità della motivazione relativa alla rinuncia ai compensi; capo 6 su assenza di prova della fittizietà dei pagamenti a Fin Agri Consultans Ltd. e mancata considerazione di eventuali riparazioni e garanzie); 3) erronea applicazione degli artt. 216 I. fall. (primo e terzo comma) e mancata considerazione, ai fini del dolo specifico, della finalità di salvataggio dell'attività aziendale e delle condotte riparatorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: 1) preso atto del decesso di Zanin Emanuela e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; 2) dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dagli altri ricorrenti (Tonutti Carletto, Tonutti Gianmaria, Tonutti Fulvio), ritenendo i motivi manifestamente infondati o aspecifici e reiterativi di censure già giudicate; 3) ritenuto che la Corte d'appello non abbia mostrato illogicità nella valutazione dell'insolvenza e che i criteri del codice della crisi d'impresa non vincolino il giudice penale al fine di escludere ex post una situazione di insolvenza; 4) confermato i principi applicati in materia di bancarotta preferenziale e fraudolenta (necessità del dolo specifico per la preferenziale; ricerca di indici di fraudolenza per la distrattiva; irrilevanza del dato temporale se non correlato ad altri elementi); 5) condannato i ricorrenti Tonutti Carletto, Tonutti Gianmaria e Tonutti Fulvio al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00; 6) richiamato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione). In sintesi, per i tre Tonutti i gravami sono caduti per inammissibilità; per la Zanin la condanna è stata annullata per intervenuto decesso.

Norme richiamate

  • art. 150 cod. pen.

    Il decesso dell'imputato comporta annullamento senza rinvio della sentenza nei suoi confronti.

  • art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'annullamento per morte del ricorrente; disciplina gli effetti processuali del decesso.

  • art. 5 legge fallimentare (I. fall.)

    Riferita alla nozione di insolvenza: la Corte ha ritenuto che l'accertamento giudiziale di insolvenza post factum non sia vincolato esclusivamente dagli indicatori previsti dal codice della crisi, potendosi ricostruire l'insolvenza anche in assenza di quei segnali.

  • d.lgs. n. 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), art. 3, comma 4; artt. 14 e 15

    Gli indicatori di crisi previsti dal codice hanno rilevanza organizzativa e preventiva, ma non vincolano il giudice penale nella ricostruzione ex post dello stato di insolvenza dell'impresa.

  • art. 216 legge fallimentare (primo e terzo comma)

    In tema di bancarotta preferenziale, per configurare il delitto è richiesto il dolo specifico (volontà di favorire un creditore a danno di altri); i pagamenti volti esclusivamente o prevalentemente alla salvaguardia dell'attività sociale escludono il fine preferenziale se il risultato di evitare il fallimento è ragionevolmente perseguibile.

  • art. 2634 cod. civ.

    Riferita in tema di vantaggi compensativi tra società di un gruppo: per escludere la natura distrattiva occorre dimostrare specificamente il saldo positivo delle operazioni o la prevedibilità concreta di vantaggi compensativi.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata per l'invio delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale alla Corte di Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato per dire che l'inammissibilità del ricorso impedisce di valorizzare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione) ai fini della cassazione.

  • art. 29 cod. pen. (pena accessoria)

    Nel provvedimento di merito la Corte territoriale aveva revocato la pena accessoria prevista dall'art. 29 cod. pen. nei confronti di uno degli imputati; citato come elemento processuale antecedente.

Massime di principio

  • Il decesso dell'imputato determina l'annullamento senza rinvio della sentenza nei suoi confronti; il processo penale prosegue per gli altri imputati.
  • La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso se le censure sono manifestamente infondate, aspecifiche o reiterative di questioni già risolte in merito.
  • Gli indicatori previsti dal codice della crisi d'impresa servono a obblighi organizzativi e preventivi dell'imprenditore e non vincolano il giudice penale che, nell'accertare l'insolvenza ex post, può avvalersi di una valutazione complessiva dei fatti e dei bilanci.
  • Per la bancarotta preferenziale è determinante il dolo specifico: i pagamenti finalizzati alla salvaguardia dell'attività possono escludere il reato solo se il risultato di evitare il fallimento è più che ragionevolmente perseguibile.
  • Per la bancarotta fraudolenta (distrattiva) la valutazione richiede l'individuazione di indici di fraudolenza (disproporzione importi, assenza di spiegazioni razionali, cointeressenze) e il mero lasso temporale non è di per sé determinante.
  • Quando somme transitano tra società riconducibili a un gruppo, per escludere la natura distrattiva non basta la mera appartenenza al gruppo: è necessario dimostrare specificamente vantaggi compensativi concreti e verificabili.
  • L'inammissibilità del ricorso in Cassazione preclude la possibilità di far emergere e decidere cause sopravvenute di non punibilità (es. prescrizione) nell'ambito del procedimento cassazionale.

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