Cassazione Penale, Sentenza n. 17961/2024 del 07/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti censurano la sentenza d'appello per: 1) errata applicazione dell'art. 5 legge fallimentare, per avere la Corte confuso insolvenza con mera illiquidità o tensione finanziaria e non avere valutato crediti, finanziamenti soci e possibili interventi di Friulia; 2) vizi motivazionali e omissione di considerazione di elementi di prova (crediti intra-gruppo, due diligence di Friulia e Bargam, assenza di bilanci non veritieri, archiviazione denuncia di truffa e condanna per diffamazione del denunciato), con specifiche contestazioni relative ai singoli capi di imputazione (capo 2 su pagamenti alla capogruppo Tonutti Group e mancata lesione della par condicio creditorum; capo 3 su pagamenti a titolo di compensi amministratori e presunta incongruità della motivazione relativa alla rinuncia ai compensi; capo 6 su assenza di prova della fittizietà dei pagamenti a Fin Agri Consultans Ltd. e mancata considerazione di eventuali riparazioni e garanzie); 3) erronea applicazione degli artt. 216 I. fall. (primo e terzo comma) e mancata considerazione, ai fini del dolo specifico, della finalità di salvataggio dell'attività aziendale e delle condotte riparatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: 1) preso atto del decesso di Zanin Emanuela e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; 2) dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dagli altri ricorrenti (Tonutti Carletto, Tonutti Gianmaria, Tonutti Fulvio), ritenendo i motivi manifestamente infondati o aspecifici e reiterativi di censure già giudicate; 3) ritenuto che la Corte d'appello non abbia mostrato illogicità nella valutazione dell'insolvenza e che i criteri del codice della crisi d'impresa non vincolino il giudice penale al fine di escludere ex post una situazione di insolvenza; 4) confermato i principi applicati in materia di bancarotta preferenziale e fraudolenta (necessità del dolo specifico per la preferenziale; ricerca di indici di fraudolenza per la distrattiva; irrilevanza del dato temporale se non correlato ad altri elementi); 5) condannato i ricorrenti Tonutti Carletto, Tonutti Gianmaria e Tonutti Fulvio al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00; 6) richiamato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione). In sintesi, per i tre Tonutti i gravami sono caduti per inammissibilità; per la Zanin la condanna è stata annullata per intervenuto decesso.
Norme richiamate
art. 150 cod. pen.
Il decesso dell'imputato comporta annullamento senza rinvio della sentenza nei suoi confronti.
art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'annullamento per morte del ricorrente; disciplina gli effetti processuali del decesso.
art. 5 legge fallimentare (I. fall.)
Riferita alla nozione di insolvenza: la Corte ha ritenuto che l'accertamento giudiziale di insolvenza post factum non sia vincolato esclusivamente dagli indicatori previsti dal codice della crisi, potendosi ricostruire l'insolvenza anche in assenza di quei segnali.
d.lgs. n. 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), art. 3, comma 4; artt. 14 e 15
Gli indicatori di crisi previsti dal codice hanno rilevanza organizzativa e preventiva, ma non vincolano il giudice penale nella ricostruzione ex post dello stato di insolvenza dell'impresa.
art. 216 legge fallimentare (primo e terzo comma)
In tema di bancarotta preferenziale, per configurare il delitto è richiesto il dolo specifico (volontà di favorire un creditore a danno di altri); i pagamenti volti esclusivamente o prevalentemente alla salvaguardia dell'attività sociale escludono il fine preferenziale se il risultato di evitare il fallimento è ragionevolmente perseguibile.
art. 2634 cod. civ.
Riferita in tema di vantaggi compensativi tra società di un gruppo: per escludere la natura distrattiva occorre dimostrare specificamente il saldo positivo delle operazioni o la prevedibilità concreta di vantaggi compensativi.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata per l'invio delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale alla Corte di Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato per dire che l'inammissibilità del ricorso impedisce di valorizzare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione) ai fini della cassazione.
art. 29 cod. pen. (pena accessoria)
Nel provvedimento di merito la Corte territoriale aveva revocato la pena accessoria prevista dall'art. 29 cod. pen. nei confronti di uno degli imputati; citato come elemento processuale antecedente.
Massime di principio
- Il decesso dell'imputato determina l'annullamento senza rinvio della sentenza nei suoi confronti; il processo penale prosegue per gli altri imputati.
- La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso se le censure sono manifestamente infondate, aspecifiche o reiterative di questioni già risolte in merito.
- Gli indicatori previsti dal codice della crisi d'impresa servono a obblighi organizzativi e preventivi dell'imprenditore e non vincolano il giudice penale che, nell'accertare l'insolvenza ex post, può avvalersi di una valutazione complessiva dei fatti e dei bilanci.
- Per la bancarotta preferenziale è determinante il dolo specifico: i pagamenti finalizzati alla salvaguardia dell'attività possono escludere il reato solo se il risultato di evitare il fallimento è più che ragionevolmente perseguibile.
- Per la bancarotta fraudolenta (distrattiva) la valutazione richiede l'individuazione di indici di fraudolenza (disproporzione importi, assenza di spiegazioni razionali, cointeressenze) e il mero lasso temporale non è di per sé determinante.
- Quando somme transitano tra società riconducibili a un gruppo, per escludere la natura distrattiva non basta la mera appartenenza al gruppo: è necessario dimostrare specificamente vantaggi compensativi concreti e verificabili.
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione preclude la possibilità di far emergere e decidere cause sopravvenute di non punibilità (es. prescrizione) nell'ambito del procedimento cassazionale.
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