Sentenza n. 1402/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della delibera n. 1604 del 31 ottobre 2025 con cui è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto specifico n. 4490966 - CIG B25947F748 per l'affidamento del servizio di ristorazione in favore di Serenissima Ristorazione S.p.A.; -del verbale del 12 settembre 2025 con cui il RUP ha proposto l'aggiudicazione in favore di Serenissima Ristorazione S.p.A.; -del verbale del 29 luglio 2025 con cui è stata ritenuta congrua l'offerta di Serenissima; -del verbale n. 1 - Riassuntivo degli esiti di verifica della documentazione amministrativa del 13 gennaio 2025 nella parte in cui ha ammesso "con riserva" Serenissima nonostante i gravi illeciti professionali dichiarati, nonché dei verbali di apertura e verifica della documentazione tecnica, dei verbali di apertura e verifica dell'offerta economica; -della nota prot. AOEC N. 0017438 del 21/11/2025 con cui è stato negato l'accesso agli atti richiesti; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto. nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere a tutta la documentazione di gara ivi compresa la documentazione tecnica ed amministrativa, oltre che quella relativa al soccorso istruttorio attivato a vantaggio della controinteressata senza alcuna limitazione e/o oscuramento oltre che per la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato tra la controinteressata e la stazione appaltante e per il subentro della società ricorrente nel rapporto contrattuale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: -della delibera n. 1604 del 31 ottobre 2025 con cui è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in favore di Serenissima Ristorazione S.p.A.; -del verbale di proposta aggiudicazione del 12 settembre 2025 con cui il RUP ha proposto l'aggiudicazione in favore di Serenissima; -del verbale di verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala del 29 luglio 2025 con cui è stata ritenuta congrua l'offerta di Serenissima; -del verbale n. 1 - Riassuntivo degli esiti di verifica della documentazione amministrativa del 13 gennaio 2025 nella parte in cui ha ammesso "con riserva" Serenissima nonostante i gravi illeciti professionali dichiarati, nonché dei verbali di apertura e verifica della documentazione tecnica, dei verbali di apertura e verifica dell’offerta economica; -della nota prot. AOEC N. 0017438 del 21/11/2025 con cui è stato negato l'accesso agli atti richiesti; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un appalto specifico per il servizio di ristorazione ospedaliera, unitamente agli atti di gara, al giudizio di congruità dell'offerta e al diniego parziale di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione in favore dell'impresa controinteressata, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto, il subentro e l'accesso integrale alla documentazione di gara. Ha dedotto: carenza di motivazione e inattendibilità del giudizio di congruità dell'offerta, per asserite incongruenze tra piano di riassorbimento del personale, subappalto, costi delle derrate e CAM; violazione della clausola relativa all'applicazione del CCNL ai lavoratori del subappaltatore; erronea valutazione dei procedimenti penali pendenti e del grave illecito professionale; dichiarazioni fuorvianti su personale, centri di cottura e certificazioni di qualità; carenza di specifica esperienza nella ristorazione collettiva ospedaliera di due componenti della commissione giudicatrice. Con i motivi aggiunti, dopo l'accesso alla documentazione, ha contestato l'omessa dichiarazione e valutazione di un ulteriore procedimento penale, la violazione del principio di fiducia, l'inadeguatezza del piano di riassorbimento, la sottostima del costo della manodopera e delle spese generali, nonché l'insufficienza dell'utile e la conseguente anomalia strutturale dell'offerta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto al giudizio di anomalia, ha affermato che la verifica è globale e sintetica e che il sindacato giurisdizionale è limitato ai vizi macroscopici, senza sostituzione del giudice alla valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante. In caso di esito positivo, è sufficiente una motivazione non analitica, anche per relationem alle giustificazioni, se queste sono state acquisite e valutate. Nel caso concreto il richiamo alle giustificazioni è stato ritenuto sufficiente; non è stata dimostrata l'incompatibilità tra il piano del personale e la mera facoltà di subappalto, né l'incongruità dei costi delle derrate o la violazione dei CAM. È stata esclusa la necessità di una dichiarazione ulteriore sull'applicazione del CCNL ai lavoratori del subappaltatore, trattandosi di obbligo direttamente derivante dalla legge e dal capitolato. In materia di grave illecito professionale, il giudice ha chiarito che l'esercizio dell'azione penale non determina un'esclusione automatica: occorrono grave illecito, incidenza sull'affidabilità e adeguati mezzi di prova. La stazione appaltante ha svolto un'istruttoria aggiornata sui procedimenti e ha legittimamente sciolto la riserva con motivazione per relationem. Le contestate imprecisioni dell'offerta non sono state ritenute informazioni fuorvianti, perché non idonee a distorcere la valutazione della gara; il riferimento a un centro di cottura è stato qualificato come refuso riconoscibile e le certificazioni ISO riguardavano il sistema di gestione dell'impresa, con gli specifici requisiti relativi ai siti previsti in fase esecutiva. È stata inoltre ritenuta sufficiente la competenza complessiva della commissione, senza necessità di una specializzazione ipersettoriale di ciascun commissario. I motivi aggiunti sono stati respinti perché il procedimento penale successivo alla presentazione dell'offerta non integrava omissione dichiarativa e perché i diversi prospetti del personale riguardavano monte ore teorico, ore di servizio effettivo e valorizzazione economica. Per la verifica di congruità rileva il monte ore contrattuale di servizio offerto, mentre i costi medi ministeriali comprendono già ferie, assenze, permessi e sostituzioni. Non è stata provata alcuna sottostima strutturale; inoltre non esiste una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta sia automaticamente anomala. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, per complessivi € 6.000,00 oltre accessori, da ripartire tra stazione appaltante e controinteressata.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 36/2023
L'obbligo di garantire le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori dell'appaltatore e del subappaltatore opera direttamente per legge e non richiede una dichiarazione ulteriore se non prevista dalla lex specialis.
art. 57 d.lgs. 36/2023
È stato richiamato in relazione alla clausola sociale e al riassorbimento del personale, ma la relativa censura è stata ritenuta infondata.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
Il grave illecito professionale costituisce causa di esclusione non automatica, subordinata all'accertamento dell'incidenza sull'integrità o affidabilità dell'operatore.
art. 96, comma 10, d.lgs. 36/2023
È stato richiamato nella valutazione della rilevanza temporale dei procedimenti penali dichiarati dalla controinteressata.
art. 98 d.lgs. 36/2023
L'esclusione per grave illecito professionale richiede congiuntamente elementi sufficienti a integrare l'illecito, idoneità a incidere sull'affidabilità o integrità e adeguati mezzi di prova; l'esercizio dell'azione penale, da solo, non determina l'esclusione. La disposizione è stata inoltre utilizzata per distinguere le informazioni fuorvianti dalle mere imprecisioni non idonee a influenzare la gara.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere dopo l'ostensione integrale della documentazione richiesta.
Massime di principio
- La verifica dell'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica: la stazione appaltante deve accertare la serietà complessiva e l'idoneità dell'offerta a garantire l'esecuzione del contratto, senza essere tenuta a una disamina atomistica di ogni voce di costo.
- Il giudizio positivo di congruità dell'offerta può essere motivato anche per relationem mediante richiamo alle giustificazioni dell'operatore economico, purché queste siano state effettivamente acquisite e valutate; una motivazione più rigorosa è invece richiesta per il giudizio negativo che comporti l'esclusione.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla verifica di anomalia resta circoscritto a vizi macroscopici quali manifesta illogicità, irragionevolezza, errore di fatto o difetto di istruttoria, senza possibilità di sostituire la valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione con una diversa analisi dei costi.
- L'esclusione per grave illecito professionale non è automatica per il solo fatto dell'esercizio dell'azione penale: occorre una valutazione concreta e motivata della sussistenza dell'illecito, della sua idoneità a incidere sull'affidabilità o integrità dell'operatore e della disponibilità di adeguati mezzi di prova.
- Ai fini della verifica di congruità del costo della manodopera rileva il monte ore di servizio effettivamente offerto e contrattualmente garantito alla stazione appaltante, distinto dal monte ore teorico inerente ai rapporti di lavoro; i costi medi ministeriali vanno parametrati al primo e comprendono già i costi ordinari di ferie, assenze, permessi e sostituzioni.
- La mera imprecisione, il refuso o la formulazione ambigua non integra informazione falsa o fuorviante ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023 se, valutata l'offerta nel suo complesso, non è idonea a distorcere gli elementi rilevanti della procedura o a incidere concretamente sul potere valutativo della stazione appaltante.
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