Cassazione Penale, Sentenza n. 27640/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il procedimento riguarda un’indagine per concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso. Al ricorrente era stata applicata dal GIP del Tribunale di Lecce la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 629 e 416-bis.1 c.p.; il Tribunale di Lecce, in sede di riesame, aveva rigettato la richiesta difensiva. La difesa ha impugnato tale ordinanza denunciando, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza: sosteneva che il Tribunale non avesse realmente confrontato le censure difensive e che avesse attribuito al ricorrente un ruolo di intermediario senza considerare elementi indicativi, invece, del fatto che egli fosse a sua volta destinatario delle pressioni estorsive del gruppo criminale, richiamando dichiarazioni della persona offesa, dichiarazioni rese al difensore, una intercettazione in altro procedimento e ulteriori elementi documentali. Con un secondo motivo lamentava la carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare su pericolo di fuga, inquinamento probatorio e reiterazione, deducendo l’assenza di un adeguato giudizio di concretezza e attualità e valorizzando elementi personali e aziendali (incensuratezza, cessazione da cariche, cessione quote, perdita di ruoli societari). Con il terzo motivo contestava l’adeguatezza della custodia in carcere, sostenendo che il Tribunale non avesse verificato la proporzionalità e l’idoneità di misure meno afflittive. Nelle more è stata poi depositata ordinanza del GIP che aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo l’ordinanza del Tribunale del riesame affetta da motivazione apparente per omesso effettivo confronto con specifiche deduzioni difensive e con alcuni elementi potenzialmente favorevoli al ricorrente. Ha quindi annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce, ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p., per nuovo giudizio. I motivi relativi alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura sono rimasti assorbiti. La Corte ha ribadito che il giudice del riesame deve offrire una motivazione propria, puntuale e analitica, non potendo limitarsi a formule di stile o a un rinvio tralaticio all’ordinanza genetica, soprattutto quando il riesame contenga doglianze specifiche e non generiche. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare il materiale indiziario e verificare se il ricorrente fosse davvero concorrente nell’estorsione o, invece, soggetto a sua volta esposto alle mire estorsive del gruppo criminoso.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
richiamato come norma incriminatrice dell’estorsione contestata nel procedimento cautelare
art. 416-bis.1 c.p.
richiamato come aggravante/contestazione collegata al metodo mafioso
art. 42 c.p.
evocato dalla difesa tra le norme asseritamente violate, in relazione al profilo soggettivo
art. 110 c.p.
evocato dalla difesa per contestare il concorso nel reato
art. 273 c.p.p.
richiamato per la verifica dei gravi indizi di colpevolezza ai fini cautelari
art. 274 c.p.p.
richiamato per la verifica delle esigenze cautelari
art. 275 c.p.p.
richiamato per la proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare
art. 292 c.p.p.
richiamato dalla difesa in relazione all’obbligo di motivazione dell’ordinanza cautelare
art. 309, co. 7, c.p.p.
base del rinvio disposto dalla Corte al Tribunale competente per il nuovo giudizio sul riesame
Massime di principio
- Nel procedimento di riesame cautelare il giudice deve fornire una motivazione effettiva, autonoma e analitica, indicando i dati indiziari valorizzati e il percorso logico seguito, senza limitarsi a richiamare in modo meramente tralaticio l’ordinanza genetica.
- Quando il gravame contiene censure specifiche e non generiche, il giudice del riesame ha l’obbligo di confrontarsi puntualmente con ciascun profilo devoluto e di spiegare perché gli elementi difensivi siano infondati, irrilevanti o superflui.
- Integra motivazione apparente il provvedimento che si limiti a formule di stile, asserzioni apodittiche o alla mera elencazione degli indizi, senza una valutazione complessiva del materiale probatorio e senza risposta alle allegazioni a discarico.
- L’omesso esame di elementi difensivi potenzialmente idonei a incidere sulla ricostruzione del ruolo dell’indagato rende viziata la motivazione del provvedimento cautelare e impone l’annullamento con rinvio.
- Nel giudizio cautelare la verifica dei gravi indizi e delle esigenze cautelari deve essere condotta alla luce del concreto ruolo attribuito all’indagato, considerando anche gli elementi che possano suggerire una diversa lettura della vicenda, specie quando la difesa prospetti che il soggetto non sia concorrente nel reato ma vittima delle condotte estorsive altrui.
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