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Sentenza

Sentenza del 05/07/2021 n. 909 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accise - produzione di combustibile da grassi animali - utilizzo nella linea di produzione - applicazione - non consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto che, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle accise sugli oli minerali, è sufficiente che il prodotto combustibile derivante da sottoproduzione di scarti animali sia effettivamente utilizzato come combustibile, indipendentemente dal fatto che venga commercializzato come carburante. Di conseguenza la pretesa erariale di applicare l'accisa è stata respinta.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione contestava l'omessa applicazione delle accise sugli oli combustibili alla produzione di grassi animali ottenuti dal trattamento di scarti di macello. Tali grassi venivano impiegati direttamente nella linea produttiva per scopi connessi alla realizzazione di prodotti (uso come combustibile/energia nel processo produttivo).

Norme richiamate

  • Accise sugli oli minerali

    L'esenzione prevista per specifici prodotti combustibili si applica quando il prodotto derivante da sottoprodotti animali è utilizzato come combustibile; non è richiesta la sua commercializzazione come carburante per beneficiare dell'esenzione.

Massime di principio

  • Per l'esenzione dalle accise sui prodotti petroliferi/oli minerali è determinante l'effettivo utilizzo del prodotto come combustibile: l'assenza di vendita come carburante non preclude l'esenzione se il bene è usato come combustibile nella filiera produttiva.
  • Occorre documentare l'effettivo impiego del prodotto come combustibile (registri di consumo, destinazione d'uso interna, rilevazioni tecniche) perché l'Amministrazione può comunque contestare la qualificazione del prodotto.
  • La qualifica del materiale come 'sottoprodotto' o 'scarto' non esclude automaticamente l'applicazione o l'esenzione delle accise: conta la natura del prodotto finale e il suo utilizzo effettivo.
  • Se il prodotto viene ceduto sul mercato come carburante le regole fiscali sulle accise si applicano pienamente; la tutela si estende principalmente all'uso interno effettivo come combustibile derivante da scarti animali.
  • In casi simili è utile predisporre procedure interne di tracciamento (quantità prodotte, quantità consumate in sito, destinazioni d'uso) e perizie tecniche che attestino la natura combustibile del prodotto e il suo impiego effettivo per evitare contestazioni.

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