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Sentenza

Sentenza n. 205/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), n. 02972/2024, resa tra le parti, e conseguentemente per l’annullamento: - della nota n. prot. 000670 del 15 gennaio 2024 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha espresso parere negativo sull’istanza di condono edilizio ex art. 32 della legge n. 326/2003 e art. 23 della legge regionale n. 37/1985 e ha disposto la rimessione in pristino; - nonché ove occorra, della circolare nr. 02 Dipartimento dei Beni Culturali prot. 62212 del 30 dicembre 2022; - nonché degli ulteriori provvedimenti connessi, presupposti o consequenziali.

Giustizia amministrativa202401311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro il parere negativo della Soprintendenza sull'istanza di terzo condono edilizio e contro la conseguente rimessione in pristino; in appello, la nota soprintendentizia del 15 gennaio 2024 e gli atti consequenziali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante contestava il parere negativo della Soprintendenza sull'istanza di condono relativa al mutamento di destinazione d'uso del piano terra di un immobile rurale e a una tettoia pertinenziale. Deduceva, in particolare, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, poiché il diniego si limitava ad affermare che le opere ricadevano in un'area sottoposta a notevole vincolo paesaggistico e che la pratica doveva essere rigettata in tipologia 1, rinviando alla circolare dipartimentale n. 2 del 2022, senza indicare puntualmente la fonte del vincolo, la sua natura, la decorrenza temporale, la vigenza alla data dell'abuso e la concreta incidenza sulla domanda di condono. L'appellante censurava inoltre il TAR per avere desunto la preesistenza del vincolo dalla presentazione, nel 2018, di un'istanza di nulla osta paesaggistico, nonostante tale comportamento potesse essere spiegato dalla successiva vicenda pianificatoria dell'area. Erano altresì riproposte censure sulla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, sull'inesistenza o sopravvenienza del vincolo, sulla distanza dalla battigia, sulla natura paesaggisticamente irrilevante delle opere interne, sul rapporto tra terzo condono e compatibilità paesaggistica e sull'affidamento.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'appello nei limiti del vizio motivazionale e istruttorio, ritenendo logicamente preliminare e assorbente la censura relativa al difetto di motivazione del parere soprintendentizio. Il riferimento generico a un'area sottoposta a notevole vincolo paesaggistico e alla tipologia 1, accompagnato dal rinvio alla circolare n. 2 del 2022, non consentiva di individuare il presupposto vincolistico concretamente posto a base del diniego, la relativa fonte, natura, decorrenza e incidenza sulla fattispecie. La Soprintendenza avrebbe dovuto chiarire se il vincolo derivasse dalla fascia costiera ex lege, dalla pianificazione paesaggistica o da altro titolo, e se fosse già vigente alla data dell'abuso. Il comportamento del privato, consistente nella richiesta di nulla osta paesaggistico del 2018, non poteva sostituire l'accertamento oggettivo e motivato spettante all'Amministrazione né costituire prova autosufficiente della preesistenza del vincolo. Il giudice ha escluso che la motivazione potesse essere integrata successivamente dagli scritti difensivi dell'Amministrazione o mediante un'autonoma ricostruzione giudiziale. Ha quindi annullato la nota del 15 gennaio 2024 e, in via consequenziale, l'ordine di rimessione in pristino, lasciando impregiudicato il riesercizio del potere amministrativo. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite, senza alcuna definitiva presa di posizione sulla concreta esistenza, datazione o disciplina del vincolo, sulla condonabilità dell'intervento o sulla rilevanza paesaggistica del mutamento di destinazione d'uso. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 326/2003

    Disciplina il terzo condono edilizio cui si riferiva l'istanza esaminata dalla Soprintendenza; la decisione non definisce nel merito la concreta condonabilità dell'intervento.

  • art. 23 l.r. Sicilia 37/1985

    Costituisce, insieme all'art. 32 l. 326/2003, la base normativa regionale richiamata per la domanda di condono; la decisione non ne risolve l'applicazione sostanziale alla fattispecie.

Massime di principio

  • Un diniego paesaggistico relativo a una domanda di condono deve individuare puntualmente il vincolo posto a fondamento della decisione, indicandone la fonte, la natura, la decorrenza temporale, la vigenza alla data dell'abuso e la concreta incidenza sull'intervento oggetto di sanatoria.
  • Il generico richiamo a un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, alla tipologia dell'abuso e a una circolare amministrativa non integra una motivazione sufficiente quando non consenta di ricostruire il presupposto vincolistico e il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione.
  • Il comportamento del privato, quale la presentazione di una richiesta di nulla osta paesaggistico, può avere al più valore indiziario e non può sostituire l'accertamento oggettivo, puntuale e motivato dell'Amministrazione sulla fonte, sulla decorrenza e sull'incidenza del vincolo.
  • La motivazione carente del provvedimento amministrativo non può essere integrata per la prima volta dagli scritti difensivi dell'Amministrazione né mediante una ricostruzione sostitutiva del giudice; annullato il diniego, l'Amministrazione conserva il potere di riesaminare la domanda mediante una nuova istruttoria e una motivazione completa.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaVincoli e piani paesaggisticiSanatoria e condono edilizioMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereEccesso di potere

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