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Sentenza

Sentenza n. 1461/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari Quanto al ricorso introduttivo: dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata alla in data -OMISSIS-, che ha respinto l’istanza formulata dall’instante in data -OMISSIS-, recante trasmissione di S.C.I.A., ed ha contestualmente disposto la cessazione dell’attività di allevamento di galline con vendita delle uova prodotte. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il -OMISSIS-: dell’ordinanza della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria del 28 giugno 2024 nella parte in cui ha disposto la confisca delle galline ovaiole dell’allevamento ai fini del successivo invio alla macellazione;

Giustizia amministrativa202401052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego della SCIA relativa all’attività agricola e di allevamento con vendita diretta e contestuale ordine di cessazione dell’attività; con motivi aggiunti, ordinanza regionale di dissequestro e confisca delle galline ovaiole destinate alla macellazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che aveva respinto la SCIA per l’esercizio di attività agricola e di allevamento con vendita diretta al consumatore, ordinando la cessazione ad horas dell’attività. Il diniego era fondato sull’accertata realizzazione di opere edilizie non conformi al d.P.R. 380/2001, sull’assenza dei necessari titoli urbanistico-edilizi, commerciali e sanitari e sulla mancata acquisizione del parere favorevole preventivo dell’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, previa presentazione di istanza di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) corredata da progetto sottoscritto da agronomo abilitato. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione ex art. 3 l. 241/1990, sostenendo che l’amministrazione non avesse indicato adeguatamente le norme violate e che l’impianto serricolo fosse realizzabile senza permesso di costruire ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 11 del Regolamento regionale Campania n. 8/2013, assumendo che gli impianti serricoli fossero soggetti a DIA, SCIA o altro titolo idoneo e che l’impianto possedesse i requisiti igienico-sanitari. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza regionale che, ai sensi della l. 689/1981, aveva disposto il dissequestro e la confisca delle galline ovaiole ai fini della macellazione, riproponendo le censure già formulate.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato respinto. Il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento comunale, che individuava sia la situazione di fatto sia le ragioni giuridiche del diniego: l’impianto, qualificato come struttura serricola zootecnica destinata all’allevamento di galline ovaiole, con locali per la vendita delle uova e servizi, era stato realizzato in difformità dalla disciplina edilizia e senza che si fosse formato alcun silenzio-assenso sulla SCIA in sanatoria. L’art. 6, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001 non consentiva di escludere la necessità del titolo edilizio, anche in ragione delle specifiche ipotesi previste dagli strumenti urbanistici e dell’incidenza dell’intervento su profili igienico-sanitari. Il Collegio ha inoltre escluso che la struttura potesse essere ricondotta agli impianti serricoli descritti dall’art. 2 del Regolamento regionale n. 8/2013, riferiti a coltivazione, lavorazione, stoccaggio e vendita di produzioni vegetali, e non all’allevamento avicolo. Il secondo motivo è stato respinto perché, pur essendo il procedimento assoggettato a SCIA, il suo esito favorevole presupponeva l’acquisizione preventiva del parere ambientale conseguente alla VINCA. La ricorrente non aveva mai attivato il relativo procedimento, il cui svolgimento costituiva segmento necessario e preliminare, in applicazione dei principi di precauzione e prevenzione. È stato respinto anche il motivo relativo all’omesso preavviso di rigetto: il provvedimento aveva natura vincolata in ragione della mancata attivazione della VINCA e, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, l’omissione dell’art. 10-bis non determinava l’annullabilità, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’ordinanza regionale di dissequestro e confisca era stata adottata ai sensi della l. 689/1981 e indicava espressamente l’opposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 150/2011. Il giudizio relativo ai motivi aggiunti può essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento è adeguata quando individua la situazione di fatto e le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto alla decisione.

  • art. 6, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    La disposizione non esclude, nel caso concreto, la necessità del titolo edilizio, anche in presenza di un’attività agricola, tenuto conto delle previsioni urbanistiche e dell’incidenza igienico-sanitaria dell’intervento.

  • art. 2 Regolamento regionale Campania 6 dicembre 2013, n. 8

    La nozione di impianto serricolo riguarda strutture destinate alle produzioni vegetali e alle attività connesse; non comprende una struttura zootecnica destinata all’allevamento di galline ovaiole.

  • art. 11 Regolamento regionale Campania 6 dicembre 2013, n. 8

    La disciplina della DIA, SCIA o altro titolo per gli impianti serricoli non rende legittimo l’impianto zootecnico estraneo alla nozione regolamentare e non elimina la necessità del previo parere ambientale conseguente alla VINCA.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto assicura la partecipazione dell’istante, ma la sua omissione non comporta automaticamente l’annullamento del provvedimento.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    L’omissione del preavviso di rigetto non determina l’annullabilità quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)

    Il previo svolgimento della VINCA e l’acquisizione del relativo parere costituiscono, nel caso concreto, un segmento necessario del procedimento, da espletare prima della determinazione conclusiva dell’amministrazione.

  • art. 5 d.lgs. 134/2022

    La detenzione di un allevamento avicolo privo di codice aziendale e non registrato nella Banca Dati Nazionale integra l’illecito amministrativo contestato dagli organi accertatori.

  • art. 18 l. 689/1981

    L’ordinanza regionale di confisca è stata qualificata come provvedimento sanzionatorio adottato nell’ambito del procedimento amministrativo disciplinato dalla legge sulle sanzioni amministrative.

  • art. 6 d.lgs. 150/2011

    L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione e ai provvedimenti sanzionatori indicati dalla legge appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    La controversia devoluta al giudice ordinario può essere riassunta davanti a quest’ultimo nei termini previsti dalla norma sul difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Un’attività commerciale o produttiva non può essere legittimamente esercitata in un immobile o impianto privo di regolarità urbanistico-edilizia, poiché tale regolarità costituisce presupposto del legittimo svolgimento dell’attività, soprattutto quando vi accedano utenti o siano coinvolti profili igienico-sanitari.
  • La nozione di impianto serricolo prevista dalla disciplina regionale per le strutture destinate alle coltivazioni vegetali non comprende una struttura prefabbricata destinata principalmente all’allevamento di animali, anche se realizzata con caratteristiche assimilabili a una serra.
  • Quando l’esercizio di un’attività è subordinato al previo svolgimento della valutazione di incidenza ambientale e all’acquisizione del relativo parere, l’omessa attivazione della VINCA impedisce il perfezionamento favorevole del procedimento e legittima il diniego dell’istanza o della SCIA.
  • I pareri e le valutazioni ambientali richiesti dalla normativa devono precedere la determinazione conclusiva dell’amministrazione, in applicazione dei principi di prevenzione e precauzione; l’interessato ha l’onere di attivare il relativo procedimento e produrre la documentazione prescritta.
  • L’omissione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento del provvedimento quando l’amministrazione esercita un potere vincolato e risulta obiettivamente che, anche dopo la partecipazione dell’interessato, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • Le controversie relative alla legittimità delle ordinanze amministrative di confisca adottate ai sensi della l. 689/1981 appartengono, nei casi indicati dalla disciplina richiamata, alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo; il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzioneVizi formali non invalidantiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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