Cassazione Penale, Sentenza n. 24763/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con precedente sentenza irrevocabile, ritenendo che entro il quinquennio il condannato avesse commesso altri delitti per i quali era intervenuta condanna a pena detentiva. La difesa ha impugnato l'ordinanza sostenendo che la revoca non fosse legittima perché i successivi fatti di reato non erano stati accertati con sentenza di condanna, ma con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Secondo il ricorrente, alla luce della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 sull'art. 445 c.p.p., la sentenza di patteggiamento non sarebbe più assimilabile, neppure ai fini della revoca del beneficio, a una sentenza di condanna, mancando un vero accertamento di responsabilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è titolo idoneo a fondare la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p., perché la sua equiparazione legislativa alla sentenza di condanna non è stata superata dalla riforma del 2022. La modifica dell'art. 445 c.p.p. ha inciso solo sui giudizi extrapenali e non ha escluso gli effetti penali della sentenza di patteggiamento nei procedimenti di esecuzione. Poiché nel quinquennio dal passaggio in giudicato della precedente sentenza il ricorrente aveva commesso nuovi delitti, per i quali era stata applicata una pena detentiva con sentenza ex art. 444 c.p.p., erano integrati i presupposti della revoca. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 1, c.p.
la commissione, nel quinquennio, di un nuovo delitto per il quale intervenga condanna a pena detentiva integra il presupposto per la revoca della sospensione condizionale della pena; la sentenza di patteggiamento è idonea a tale effetto perché equiparata alla condanna in ambito penale.
art. 444 c.p.p.
la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti conserva equiparazione alla sentenza di condanna agli effetti penali; non vale come prova nei giudizi extrapenali nei limiti indicati dalla riforma, ma resta rilevante nel procedimento di esecuzione penale.
art. 445 c.p.p.
la riforma del d.lgs. n. 150 del 2022 ha precisato l'inefficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi 'ai fini di prova', senza eliminare l'equiparazione agli effetti penali e senza incidere sulla revoca della sospensione condizionale.
art. 616 c.p.p.
in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata a una sentenza di condanna, salvo espressa deroga legislativa.
- La riforma dell'art. 445 c.p.p. del 2022 non ha eliminato gli effetti penali della sentenza di patteggiamento; ha soltanto limitato la sua utilizzabilità probatoria nei giudizi extrapenali nei termini espressamente previsti dalla legge.
- Nel procedimento di esecuzione, la presenza di una sentenza ex art. 444 c.p.p. che applichi una pena detentiva per un delitto commesso nel quinquennio dal giudicato della precedente condanna può integrare il presupposto della revoca del beneficio ex art. 168 c.p.
- Quando il ricorso per cassazione si fonda su una lettura non conforme al testo normativo e alla giurisprudenza consolidata, il motivo è infondato e il ricorso va rigettato con condanna alle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24836/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24846/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24879/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24897/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24389/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24400/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →