Sentenza n. 1373/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento con decisione da rendersi ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.: - del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Vietri sul Mare sull’istanza del 26.2.2026 (prot. n. 3574), con cui la ricorrente ha chiesto l’occupazione di suolo pubblico per l’apposizione di sedie e tavoli a servizio della propria attività; nonché per la declaratoria dell’obbligo del Comune di Vietri sul Mare a provvedere su tale istanza; e per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione intimata nel caso in cui la stessa non si conformi all’ordine del Giudice entro il termine ritenuto congruo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza di autorizzazione all'occupazione temporanea annuale di suolo pubblico per sedie, tavoli e una pedana a servizio di un esercizio pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Vietri sul Mare sull'istanza acquisita al protocollo comunale il 26 febbraio 2026, nonché la declaratoria dell'obbligo di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L'istanza riguardava una nuova occupazione temporanea annuale di complessivi 16 metri quadrati nel Vicolo Passariello: 10 metri quadrati per una pedana in legno destinata anche alla collocazione di tavoli e sedie e 6 metri quadrati per tre tavolini con due sedie ciascuno. Le ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità del silenzio per il decorso del termine di conclusione del procedimento, richiamando gli artt. 2 e seguenti della l. 241/1990 e l'art. 11 del paragrafo 12.3.2 del regolamento comunale sulle occupazioni di suolo pubblico con arredi mobili da parte di esercizi pubblici. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità, avendo adottato nelle more del giudizio un provvedimento espresso di diniego, e ha comunque sostenuto l'infondatezza della pretesa sulla base dei pareri della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudizio sul silenzio ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e la condanna dell'amministrazione a provvedere; la permanenza dell'inerzia al momento della decisione costituisce una condizione dell'azione. Poiché, nelle more del giudizio, il Comune ha adottato il provvedimento prot. n. 12774 del 14 luglio 2026, recante il diniego della concessione richiesta, è venuta meno l'inerzia sulla quale si fondava l'azione. Il giudice non ha esaminato la legittimità sostanziale del diniego né verificato se la pretesa fosse stata integralmente soddisfatta, precisando che l'eventuale illegittimità del provvedimento espresso può essere fatta valere con una nuova impugnazione o mediante conversione del ricorso ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate; il Comune è stato tuttavia onerato del rimborso del contributo unificato, se versato, in ragione del ritardo con cui ha adottato il provvedimento rispetto al termine regolamentare.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
"il giudizio sul silenzio-inadempimento [...] ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'amministrazione"
La tutela contro il silenzio presuppone che l'inerzia amministrativa perduri al momento della decisione; l'adozione di un provvedimento espresso nelle more determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 117, comma 5, c.p.a.
Se nelle more del giudizio l'amministrazione adotta un provvedimento espresso ritenuto illegittimo, il ricorso avverso il silenzio può essere convertito in ricorso ordinario contro il nuovo provvedimento.
artt. 2 e seguenti l. 241/1990
Le ricorrenti li hanno richiamati per sostenere l'avvenuto superamento del termine di conclusione del procedimento; la sentenza considera il ritardo nella regolazione del contributo unificato, senza decidere la legittimità sostanziale del diniego.
art. 11 del paragrafo 12.3.2 del regolamento comunale sulle occupazioni di suolo pubblico con arredi mobili da parte di esercizi pubblici
La disposizione è richiamata quale fonte del termine procedimentale, il cui superamento ha giustificato il rimborso del contributo unificato a carico del Comune.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio-inadempimento, la permanenza dell'inerzia amministrativa al momento della decisione costituisce una condizione dell'azione; l'adozione nelle more di un provvedimento espresso rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare la legittimità sostanziale del provvedimento sopravvenuto.
- Quando l'amministrazione adotta nelle more del giudizio un provvedimento espresso ritenuto illegittimo, l'interessato può impugnarlo con un'autonoma azione oppure chiedere la conversione del ricorso avverso il silenzio in ricorso ordinario ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta improcedibilità del ricorso contro il silenzio non esclude che il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento possa rilevare nella regolazione delle spese, anche mediante addebito del contributo unificato all'amministrazione pur in presenza di compensazione delle altre spese.
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