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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32029/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la sua condanna per il delitto di furto in abitazione. L'unico motivo di ricorso denunciava il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di escludere la recidiva, ovvero di ritenere prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., nonché di concedere le circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che, sulle medesime questioni, l'atto di appello era del tutto generico e privo di specifiche argomentazioni, sicché era inammissibile. Tale inammissibilità, non rilevata dal giudice d'appello, è stata dichiarata anche in sede di legittimità ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'atto di appello era stato generico proprio sulle questioni riproposte in cassazione e che tale inammissibilità poteva essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisata la colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    La disposizione è stata invocata dalla difesa per ottenere il riconoscimento della relativa circostanza attenuante e la sua prevalenza.

  • art. 591, comma 4, c.p.p.

    Consente di rilevare anche d'ufficio in sede di legittimità l'inammissibilità dell'impugnazione, nella specie derivante dalla genericità dell'atto di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    È stato applicato per porre a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in ragione della colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata oggetto della richiesta difensiva di esclusione, ma la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproponga questioni già dedotte con un atto di appello privo di specifiche argomentazioni e dunque affetto da genericità.
  • L'inammissibilità dell'appello per genericità, non rilevata dal giudice di secondo grado, può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, c.p.p.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile e la proposizione è riconducibile a colpa del ricorrente per l'evidente genericità o manifesta inammissibilità dell'atto, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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