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Sentenza

Sentenza n. 252/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, “del provvedimento di sospensione cautelare dall'attività di assistenza fiscale, inclusa la facoltà di adottare il visto di conformità, adottato ai sensi dell'art. 25, comma 3, del d.m. 164/1999 con atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 23 dicembre 2019, e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, e per la condanna al risarcimento dei danni materiali e morali derivanti dal provvedimento impugnato”; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati l’8/3/2023, “del provvedimento di revoca dell'abilitazione al servizio telematico “Entratel” e di inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione a lui comunicato con pec trasmessa in data 30 dicembre 2022”.

Giustizia amministrativa202000387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sezioni UniteSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: In via introduttiva, provvedimento di sospensione cautelare dall'attività di assistenza fiscale e dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità; con motivi aggiunti, provvedimento di revoca dell'abilitazione al servizio telematico Entratel, di inibizione del rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione e di cancellazione dall'elenco dei professionisti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato dapprima la sospensione cautelare adottata ai sensi dell'art. 25, comma 3, d.m. 164/1999, contestando le irregolarità poste a fondamento del provvedimento, tra cui compensazioni di crediti fiscali di un soggetto con debiti di terzi, omessa o non dimostrata effettuazione dei controlli necessari per il rilascio dei visti di conformità, carenze nella conservazione e trasmissione delle dichiarazioni e apposizione di visti su dichiarazioni trasmesse tramite il canale telematico di altri intermediari. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni materiali e morali. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva revoca dell'abilitazione Entratel, l'inibizione del rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione e la cancellazione dall'elenco dei professionisti. I motivi aggiunti hanno dedotto, in sintesi, l'erroneità della base motivazionale dell'atto, l'irrilevanza o insussistenza delle precedenti contestazioni e dei rilievi penali, l'illegittimità della valorizzazione di violazioni riferibili alle società assistite in assenza di prova della partecipazione personale del professionista, nonché il carattere meramente formalistico e sproporzionato delle contestazioni. L'amministrazione aveva fondato la revoca anche sulla cessazione della partita IVA e sulla pendenza di un procedimento penale per reati finanziari, oltre che sulle plurime violazioni degli obblighi di controllo, trasmissione e conservazione documentale e sulle indebite compensazioni.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la sospensione cautelare aveva cessato di produrre effetti al momento dell'adozione del successivo provvedimento di revoca, come espressamente previsto da quest'ultimo. Ha respinto i motivi aggiunti. Il primo motivo è stato disatteso perché la revoca non si fondava soltanto sugli illeciti contestati nel processo verbale, ma anche sulla carenza dei requisiti soggettivi richiesti per le abilitazioni, tra cui il possesso della partita IVA e l'assenza di procedimenti penali rilevanti; inoltre, alcune condotte contestate risultavano confermate dalla sentenza della giustizia tributaria prodotta in giudizio e, insieme alla carenza dei requisiti, erano sufficienti a sostenere autonomamente il provvedimento. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti irrilevanti perché riferiti ad atti precedenti e a rilievi penali non costituenti l'unica base della revoca. Il quarto motivo, concernente le indebite compensazioni, è stato ritenuto irrilevante in ragione della pluralità e autonomia delle motivazioni dell'atto e comunque infondato anche nel merito. Il quinto motivo è stato respinto perché le contestazioni riguardavano violazioni proprie dell'intermediario, cui spettava effettuare i controlli e le verifiche richiesti, non la mera responsabilità per illeciti commessi dalle società assistite. I sesti e settimi motivi sono stati respinti: le contestazioni non erano meri formalismi né espressione di accanimento, poiché la pronuncia tributaria richiamata aveva confermato talune condotte, in particolare l'utilizzo di crediti inesistenti in compensazione e l'omessa consapevole effettuazione dei controlli necessari, pur escludendo l'applicazione della sanzione amministrativa per la qualificazione penale della condotta. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza di un danno ingiusto, non essendo state accertate illegittimità dell'amministrazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 3, d.m. 164/1999

    Consente l'adozione della sospensione cautelare dall'attività di assistenza fiscale e, nel caso esaminato, costituisce la base normativa del provvedimento iniziale e della successiva revoca richiamata dall'amministrazione.

  • art. 3, commi 3-bis, 4 e 9-bis, d.P.R. 322/1998

    Disciplina l'abilitazione e gli obblighi relativi alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché gli adempimenti di conservazione e il requisito dell'identità tra il soggetto che predispone e trasmette la dichiarazione e quello che appone il visto.

  • artt. 2, 8, 21 e 23 d.m. 164/1999

    Prevedono i requisiti soggettivi e gli obblighi di controllo, documentazione e formalità connessi all'attività di assistenza fiscale e al rilascio del visto di conformità; la loro violazione può concorrere a fondare la revoca delle abilitazioni.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. 241/1997

    Rileva per la facoltà di rilascio del visto di conformità e per i controlli spettanti al professionista abilitato.

  • art. 1, comma 1, d.P.R. 600/1973

    È stato richiamato dall'amministrazione in relazione all'obbligo di presentazione dei dati contabili da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

  • art. 8 l. 212/2000

    È stato richiamato in relazione al divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti erariali dell'accollante.

  • art. 73 c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di rilevare la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare improcedibile la domanda di annullamento relativa al provvedimento di sospensione non più efficace.

  • art. 30 c.p.a.

    Rileva per la domanda risarcitoria, respinta per mancanza di un danno ingiusto in assenza di illegittimità dell'azione amministrativa.

  • art. 10-quater d.lgs. 74/2000

    chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro

    La qualificazione penale della condotta ha portato la giustizia tributaria a escludere l'applicazione della sanzione amministrativa, ma non ha impedito al TAR di valorizzare le condotte accertate ai fini della legittimità della revoca amministrativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome, la caducazione o l'infondatezza di una di esse non determina l'illegittimità dell'atto se le altre motivazioni, autonomamente sufficienti, restano valide e adeguatamente comprovate.
  • La sopravvenuta sostituzione o cessazione di efficacia del provvedimento impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda di annullamento, con conseguente improcedibilità, quando il nuovo atto disciplina la medesima posizione e rende non più attuale l'utilità dell'annullamento del precedente.
  • Il professionista che appone il visto di conformità risponde degli obblighi propri di controllo, verifica e conservazione documentale connessi all'incarico; le irregolarità dell'intermediario possono fondare l'adozione di misure limitative delle abilitazioni anche senza dimostrare che egli abbia personalmente commesso gli illeciti dei contribuenti assistiti.
  • La qualificazione penale di una condotta, con conseguente esclusione di una specifica sanzione amministrativa per divieto di doppia punizione o per diversa tipizzazione normativa, non impedisce necessariamente all'amministrazione di valorizzare la medesima condotta, adeguatamente accertata, quale elemento rilevante per la verifica dei requisiti e degli obblighi professionali ai fini della revoca di un'abilitazione.
  • Il risarcimento del danno da attività amministrativa richiede l'illegittimità dell'azione amministrativa e la lesione di una situazione giuridica qualificabile come danno ingiusto; in mancanza di illegittimità del provvedimento impugnato, la domanda risarcitoria deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieSanzioni amministrative pecuniarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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