Sentenza del 30/11/2022 n. 35342 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato la legittimità di un avviso di liquidazione notificato per il recupero dell'imposta di registro ovvero del contributo unificato relativo a un giudizio civile cautelare, in relazione al quale la ricorrente era stata chiamata a pagare in qualità di co-obbligata in solido con City Car Srl. Il ricorso di cassazione conteneva argomentazioni assai prolisse e dottrinarie (questioni costituzionali, nozioni di ente pubblico, demanio, diritto di proprietà ecc.), senza una chiara e sintetica ricostruzione dei fatti, senza individuazione puntuale del petitum e della causa petendi e senza la formulazione di specifici motivi di cassazione ex art. 360 c.p.c.; mancava altresì il riferimento puntuale ai passaggi logici della sentenza impugnata che si voleva censurare.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dei requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata prescritti dall'art. 366 c.p.c. e per la mancanza di specifici motivi ex art. 360 c.p.c., richiamando giurisprudenza consolidata sul dovere di sinteticità e rilevando l'eccezionale prolissità (354 pagine) e l'assenza dell'essenziale. È stata ribadita la legittimità della valutazione di merito circa la responsabilità solidale (richiamo a DPR n.131/1986, artt. 37 e 57). Non sono state imposte spese in favore dell'Agenzia delle Entrate per mancata attività difensiva; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di un eventuale contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente, ai sensi del DPR n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Richiede chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità della impugnazione alla decisione impugnata; il mancato rispetto comporta inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 360 c.p.c.
I motivi di cassazione devono essere formulati specificamente secondo le tipologie di vizio previste; la mancata indicazione puntuale del vizio rende inammissibile la censura.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37
Richiamato dalla giurisprudenza di merito per affermare la responsabilità solidale in materia di imposta di registro nel caso concreto.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57
Conferma e disciplina profili della responsabilità solidale tra parti nei rapporti tributari connessi agli atti giudiziari.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis
Norme sul contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un possibile versamento aggiuntivo a carico della parte ricorrente.
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis e D.L. n. 228 del 2021, art. 16, comma 1 (conv. L. n. 15/2022)
Riferimento alle disposizioni che hanno consentito lo svolgimento del procedimento in Camera di consiglio senza intervento in presenza dei difensori, come avvenuto nel giudizio.
art. 3, comma 2 c.p.a. (richiamato)
Richiama il principio generale del dovere di chiarezza e sinteticità degli atti processuali anche applicabile nel processo civile, richiamato dalla Corte a supporto dell'inammissibilità.
Costituzione, art. 24 e art. 111; art. 6 CEDU (richiamati)
Richiamati come principi costituzionali e convenzionali che impongono il corretto esercizio del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ha ritenuto che la forma del ricorso non garantisse tali principi se traducendosi in un atto incomprensibile.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere conciso e chiaro: indicare in modo sintetico i fatti, il petitum, la causa petendi e la decisione impugnata, consentendo alla Corte di individuare i punti critici della motivazione da esaminare.
- I motivi devono essere formulati secondo le fattispecie di vizio previste dall'art. 360 c.p.c.; pleonastici o dottrinali svolgimenti privi di specifico nesso con i vizi di legge espongono il ricorrente a declaratoria di inammissibilità.
- La riproposizione estesa di atti, documenti e dottrina dei precedenti gradi senza indicare la specifica violazione di legge o del vizio di motivazione non costituisce motivo valido e può rendere il ricorso inammissibile.
- Nel contesto tributario, quando il contribuente è chiamato come co-obbligato in solido, le norme sul regime di responsabilità (es. DPR 131/1986 artt. 37 e 57) possono giustificare la legittimità dell'avviso di liquidazione, salvo che il ricorrente individui e provi errori specifici nella valutazione di merito.
- L'omissione di una puntuale ricostruzione dei passaggi logici della sentenza impugnata impedisce alla Corte di verificare la fondatezza delle censure; pertanto è essenziale richiamare testualmente e criticare puntualmente la ratio decidendi che si contesta.
- Atti processuali e memorie devono essere redatti con economia e pertinenza: l'eccessiva prolissità non è sanzionata in quanto tale, ma può tradursi in inammissibilità se pregiudica l'intellegibilità delle doglianze.
- In sede di cassazione tributaria, si deve prestare attenzione anche agli aspetti formali che possono comportare oneri aggiuntivi (contributo unificato) ove previsti dalle norme, e al fatto che la controparte pubblica può decidere di non svolgere attività difensiva, influendo sulle spese.
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