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Parere

Parere n. 1165/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto dal signor Galati Davide e dalla signora Antonella Satriani, nella loro qualità rispettivamente di presidente e socia consigliera della Astrum – Scuola Materna Baby House – Società Cooperativa Sociale contro il Ministero delle imprese e del made in Italy e Unioncamere e nei confronti dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria per l’annullamento del decreto direttoriale dell’8 marzo 2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.72 del 26 marzo 2024) ad oggetto, inter alia, lo scioglimento senza nomina del commissario liquidatore.

Giustizia amministrativa202401135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Decreto direttoriale dell’8 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2024, recante, tra l’altro, lo scioglimento della società cooperativa senza nomina del commissario liquidatore

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La società cooperativa ha impugnato con ricorso straordinario il decreto di scioglimento adottato all’esito della verifica documentale prevista dall’art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, deducendo il mancato deposito dei bilanci da oltre cinque anni. Con il primo motivo ha lamentato l’assenza di un’istruttoria preventiva e del contraddittorio, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, dei principi di proporzionalità, buona fede, uguaglianza e imparzialità, nonché il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto verificare l’effettivo svolgimento dell’attività, l’esistenza di rapporti giuridici pendenti e la possibilità di consentire la prosecuzione dell’attività o il deposito tardivo dei bilanci. Ha inoltre prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 223-septiesdecies disp. att. c.c. in relazione agli artt. 3, 41, 45 e 97 Cost. Con il secondo motivo ha contestato la mancata notificazione individuale del provvedimento, ritenendo insufficiente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e deducendo la lesione del diritto di difesa. È stata altresì proposta istanza cautelare, non assistita da elementi probatori a sostegno.

Il parere

La Sezione non ha definito né l’istanza cautelare né il merito del ricorso. Ha rilevato che, per il lungo tempo trascorso dalla presentazione del ricorso, appare prima facie carente il periculum in mora, ferma restando la possibilità per la ricorrente di riproporre una nuova e motivata istanza cautelare. Ha quindi richiamato l’ordinanza n. 525 del 13 marzo 2026 del T.a.r. per la Toscana, che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 223-septiesdecies disp. att. c.c. in relazione agli artt. 3, 45 e 117, comma 1, Cost., per l’automatismo dello scioglimento derivante dal mancato deposito dei bilanci per oltre un quinquennio, l’assenza di discrezionalità amministrativa e contraddittorio, la mancanza di misure intermedie o graduate e l’assenza di sanabilità delle inadempienze. In considerazione di tale questione, la Sezione ha invitato il Ministero e la ricorrente a precisare, entro novanta giorni dalla comunicazione del parere, se intendano chiedere il sollevamento di un’identica questione di legittimità costituzionale nell’ambito del ricorso straordinario, oppure attendere la decisione della Corte costituzionale. L’affare è stato pertanto sospeso e rinviato a una successiva adunanza da fissarsi nel primo trimestre del 2027, con riserva di ogni ulteriore decisione in rito e nel merito.

Osservazioni

Questione di legittimità costituzionale dell’art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.

La Sezione ha rilevato la pendenza di una questione di legittimità costituzionale, già sollevata dal T.a.r. per la Toscana con ordinanza n. 525 del 13 marzo 2026, concernente l’automatismo dello scioglimento delle cooperative per il mancato deposito dei bilanci per oltre cinque anni, senza margini di valutazione discrezionale, contraddittorio, misure intermedie o possibilità di sanatoria.

Istanza cautelare

In ragione del tempo trascorso dalla presentazione del ricorso, la Sezione ha ritenuto prima facie carente il periculum in mora e non si è pronunciata sull’istanza cautelare, lasciando ferma la possibilità di proporre una nuova istanza adeguatamente motivata.

Posizione delle parti sull’incidente di costituzionalità

Il Ministero e la ricorrente sono stati invitati a precisare entro novanta giorni se intendano chiedere alla Sezione di sollevare un’identica questione di legittimità costituzionale, anche per interloquire direttamente con la Corte costituzionale, oppure se intendano attendere la decisione della Corte sulla questione già sollevata.

Norme richiamate

  • art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.

    scioglimento delle società cooperative per il mancato deposito dei bilanci di esercizio per oltre un quinquennio

    La disposizione è oggetto della questione di legittimità costituzionale richiamata dal parere, poiché collegherebbe automaticamente lo scioglimento al mancato deposito dei bilanci, senza contraddittorio, discrezionalità amministrativa, misure graduate o sanabilità delle inadempienze.

  • art. 7 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per la mancata comunicazione di avvio del procedimento; la Sezione non ha ancora deciso il motivo.

  • art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87

    È richiamato nell’ordinanza del T.a.r. per la Toscana quale base normativa della sospensione del giudizio e della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato sia dalla ricorrente sia nell’ordinanza del T.a.r. per la Toscana quale parametro relativo all’uguaglianza e alla ragionevolezza della disciplina dello scioglimento automatico.

  • art. 45 Cost.

    È richiamato quale parametro che riconosce la funzione sociale della cooperazione e impone strumenti normativi coerenti e non irragionevolmente penalizzanti per gli enti cooperativi.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    È indicato nell’ordinanza del T.a.r. per la Toscana tra i parametri della questione di legittimità costituzionale, senza ulteriore specificazione nel parere.

  • art. 41 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di illegittimità costituzionale della disciplina applicata; la Sezione non ha ancora deciso la questione.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento; la Sezione non ha ancora deciso la censura.

Massime di principio

  • Quando la decisione sul ricorso straordinario dipende da una questione di legittimità costituzionale già rimessa alla Corte costituzionale in un giudizio analogo, la Sezione può sospendere l’esame dell’affare e sollecitare le parti a precisare se intendano promuovere un’identica questione o attendere la decisione della Corte.
  • La valutazione dell’istanza cautelare deve considerare il tempo trascorso dalla proposizione del ricorso; il protrarsi del procedimento può rendere prima facie carente il periculum in mora, senza impedire la riproposizione di una nuova istanza adeguatamente motivata.
  • La disciplina che prevede lo scioglimento automatico di una società cooperativa per il mancato deposito dei bilanci può porre questioni di compatibilità costituzionale quando non attribuisca all’amministrazione alcun margine valutativo, non preveda il contraddittorio, non contempli misure graduate e non consenta la sanatoria dell’inadempimento.

Scioglimento di una società cooperativa e questione di legittimità costituzionale

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società cooperativa sociale contro il decreto direttoriale dell’8 marzo 2024, con il quale il Ministero delle imprese e del made in Italy, all’esito di una verifica documentale svolta con Unioncamere, ha disposto lo scioglimento della società senza nomina del commissario liquidatore per il mancato deposito dei bilanci da oltre cinque anni.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha contestato anzitutto l’assenza di un’istruttoria preventiva e del contraddittorio. Ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto verificare l’effettivo svolgimento dell’attività di scuola materna, l’esistenza di rapporti giuridici pendenti e la possibilità di consentire la prosecuzione dell’attività o il deposito tardivo dei bilanci. Sono stati invocati i principi di proporzionalità, buona fede, uguaglianza e imparzialità, nonché l’art. 7 della legge n. 241/1990 e gli obblighi di istruttoria e motivazione.

La società ha inoltre dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, richiamando gli artt. 3, 41, 45 e 97 Cost. Un ulteriore motivo ha riguardato la mancata notificazione individuale del decreto: secondo la ricorrente, la sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non avrebbe assicurato una conoscenza adeguata e tempestiva dell’atto né un effettivo esercizio del diritto di difesa.

È stata infine proposta istanza cautelare, senza elementi probatori a sostegno.

Questione costituzionale già sollevata

La Sezione ha richiamato l’ordinanza n. 525 del 13 marzo 2026 del T.a.r. per la Toscana, Sezione seconda, resa nel ricorso RG n. 2441/2025. Il giudice amministrativo ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 223-septiesdecies disp. att. c.c. in relazione agli artt. 3, 45 e 117, comma 1, Cost.

La questione riguarda, in particolare, il collegamento automatico tra il mancato deposito dei bilanci per oltre cinque anni e lo scioglimento della cooperativa, in assenza di beni immobili. Sono stati evidenziati quattro possibili profili problematici: l’assenza di margini di valutazione discrezionale per l’amministrazione, la mancata previsione del contraddittorio, l’assenza di misure intermedie o graduate e la mancata previsione della sanabilità dell’inadempimento. Il T.a.r. ha valorizzato anche la funzione sociale della cooperazione riconosciuta dall’art. 45 Cost.

Valutazione dell’istanza cautelare

La Sezione non ha definito l’istanza cautelare. Considerato il lungo tempo trascorso dalla presentazione del ricorso, ha ritenuto prima facie carente il periculum in mora. Ha tuttavia precisato che la ricorrente conserva la possibilità di riproporre in qualunque momento una nuova istanza cautelare, purché adeguatamente motivata.

Sospensione e interlocuzione con le parti

La Sezione ha ritenuto opportuno acquisire la posizione sia del Ministero sia della ricorrente sulla possibilità di sollevare, nell’ambito del ricorso straordinario, una questione di legittimità costituzionale identica o coincidente con quella già rimessa alla Corte costituzionale dal T.a.r. per la Toscana. Le parti dovranno precisare se intendano chiedere alla Sezione di promuovere direttamente l’incidente di costituzionalità, così da poter interloquire con la Corte, oppure se preferiscano attendere la decisione già pendente.

Esito interlocutorio

Il parere non contiene una decisione definitiva sull’ammissibilità, sui singoli motivi o sul merito del ricorso. La Sezione ha sospeso l’adozione del parere, invitato le parti a prendere posizione entro novanta giorni dalla comunicazione e rinviato la trattazione a un’adunanza da fissarsi nel primo trimestre del 2027, con espressa riserva di ogni ulteriore decisione in rito e nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTutela cautelarePartecipazione al procedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleQuestione di legittimità costituzionaleProporzionalità e ragionevolezza

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