Sentenza n. 9828/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - ove occorra, della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di Decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; - ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Almac Medicale di Pollini Francesca & C. S.a.s. il 23/02/2023: - del decreto n. 24408 del 2022 del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, recante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, pubblicato nel sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano; - ove necessario, della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 14 della Legge Provinciale 17/1993 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d. l. 78/2015, pubblicata nel sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano; - oltre che di tutti gli atti già impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritualmente trasposto nell’odierna sede giudiziale a seguito di opposizione delle Amministrazioni resistenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Almac Medicale di Pollini Francesca & C. S.a.s. il 23/2/2023: - della determinazione 2022-D337-00238 del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia autonoma di Trento, del 14 dicembre 2022, recante: “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - della relativa comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota della Provincia autonoma di Trento prot. n. 769504 del 10 novembre 2022 contenente: “comunicazione ai sensi dell’art. 25 della legge provinciale sull'attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015”; - dell’allegato alla suddetta determinazione recante l’elenco degli importi a carico delle singole aziende per gli anni 2015-2018; - della deliberazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento n. 499 del 19 settembre 2019, di ricognizione della spesa per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e di approvazione degli elenchi analitici riepilogativi, e dei relativi allegati; - oltre che di tutti gli atti già impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritualmente trasposto nell'odierna sede giudiziale a seguito di opposizione delle Amministrazioni resistenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Almac Medicale di Pollini Francesca & C. S.a.s. il 23/02/2023: - del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, con il quale vengono previsti gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022; - dell’Allegato A al predetto decreto, recante: “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota prot. n. 544830 del 24 novembre 2022 dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, che ha fornito agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l’aggiornamento delle certificazioni della spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019; - della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell’anno di riferimento; - oltre che di tutti gli atti già impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritualmente trasposto nell'odierna sede giudiziale a seguito di opposizione delle Amministrazioni resistenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Almac Medicale di Pollini Francesca & C. S.a.s. il 9/10/2023: - del decreto n. 10686 del 2023 del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, avente ad oggetto: “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, e allegati; - della determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell’Alto Adige Nr. 2023A-000832 del 12/06/2023 con cui stati nuovamente certificati i fatturati relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (risultanti nell’Allegato 1); - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti; - oltre che di tutti gli atti già impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritualmente trasposto nell’odierna sede giudiziale a seguito di opposizione delle Amministrazioni resistenti e di quelli impugnati con i primi motivi aggiunti; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Almac Medicale di Pollini Francesca & C. S.a.s. il 2/11/2023: - del Decreto n. 101, del 20 luglio 2023, del Direttore Generale di Area Sanità e sociale, già pubblicato sul BUR n. 96 del 21 luglio 2023, e sul sito istituzionale della Regione del Veneto, avente il seguente oggetto: “Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende ed enti del SSR”, comprensivo degli Allegati; - del decreto 172/2023 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, nonché di tutte le “deliberazioni” di aziende ed enti del SSR a firma dei rispettivi Direttori Generali “a rettifica di alcuni errori materiali commessi nella quantificazione del fatturato di tali fornitori”, di cui non si conoscono gli estremi; - oltre che di tutti gli atti già impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritualmente trasposto nell'odierna sede giudiziale a seguito di opposizione delle Amministrazioni resistenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di certificazione, attuazione e quantificazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti ministeriali e regionali relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, deducendo, quanto agli atti statali, violazione dei principi di buona fede, legittimo affidamento, certezza dei rapporti contrattuali, remuneratività degli appalti ed evidenza pubblica; illegittimità costituzionale della disciplina per violazione degli artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 97 Cost. e dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU; violazione degli artt. 16, 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della direttiva 2006/112/CE sul principio di neutralità dell’IVA. La ricorrente ha contestato in particolare la natura retroattiva e imprevedibile del prelievo, la determinazione del contributo sul fatturato anziché sull’utile, l’applicazione uniforme del tetto del 4,4%, il computo al lordo dell’IVA e la pretesa alterazione dell’equilibrio economico delle gare già eseguite. Con i motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti di Bolzano, Trento e Veneto che individuavano le aziende soggette al ripiano e quantificavano gli importi dovuti, deducendo inoltre difetto di istruttoria e motivazione, violazione della trasparenza e della partecipazione procedimentale, mancata comunicazione di avvio, errata o non verificabile contabilizzazione delle fatture e dei costi, disallineamenti tra fatturato e modelli CE, nonché illegittimo computo dell’IVA.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso introduttivo. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, secondo cui il payback costituisce una prestazione patrimoniale imposta, ma non un tributo, ed è ragionevole e proporzionato rispetto all’obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria. La disciplina era conoscibile dal 2015 nei suoi elementi essenziali: esistenza del tetto di spesa, percentuali di ripiano e criterio proporzionale fondato sul fatturato; la successiva fissazione dei tetti regionali e l’attuazione del 2022 hanno reso operativo il sistema senza introdurre un nuovo obbligo sostanziale. Il payback opera esternamente ai contratti pubblici, senza modificare quantità, prezzi o risultati delle gare, e non è stata dimostrata una compromissione concreta dei margini di utile. Il calcolo al lordo dell’IVA è stato ritenuto conforme all’art. 9-ter, comma 8, del d.l. 78/2015, poiché le amministrazioni sanitarie sono consumatori finali; eventuali servizi accessori dovevano essere distintamente fatturati e contabilizzati. Il TAR ha inoltre escluso la natura tributaria del prelievo e, conseguentemente, la fondatezza delle censure riferite agli artt. 3 e 53 Cost. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le Regioni e le Province autonome svolgono, secondo il comma 9-bis dell’art. 9-ter e le linee guida ministeriali, attività meramente vincolate, tecnico-contabili e ricognitive: verificano i dati, individuano le imprese, applicano percentuali già fissate dalla legge e impongono il pagamento di un importo già determinabile sulla base della disciplina statale. Non esercitano quindi un potere autoritativo discrezionale, ma accertano il quantum di un’obbligazione patrimoniale, rispetto alla quale l’impresa vanta un diritto soggettivo. Le contestazioni relative al calcolo, alla documentazione contabile, alla partecipazione procedimentale e alla quantificazione dell’importo devono essere proposte davanti al giudice ordinario. È stata dichiarata applicabile la translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con possibilità di riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano e, per gli anni 2015-2018, la procedura di individuazione delle imprese e degli importi dovuti.
art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015
il superamento del tetto di spesa ... è rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA
Legittima il computo del fatturato al lordo dell’IVA ai fini della rilevazione dello sforamento.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015
in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale
Stabilisce il criterio proporzionale di riparto dell’onere tra le aziende fornitrici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile
Attribuisce alle Regioni e alle Province autonome compiti vincolati di verifica contabile, individuazione delle imprese e imposizione del pagamento, senza riconoscere loro un autonomo potere discrezionale sul presupposto o sull’ammontare complessivo dello sforamento.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Ha istituito un fondo destinato a ridurre l’onere gravante sulle aziende fornitrici; il beneficio è stato esteso dalla Corte costituzionale anche alle imprese non rinunciatarie del contenzioso.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia dichiarata priva di giurisdizione del giudice amministrativo entro il termine perentorio indicato in sentenza.
art. 23 Cost.
Il payback è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, ma la relativa disciplina è stata ritenuta sufficientemente determinata e rispettosa della riserva di legge.
art. 53 Cost.
Non è applicabile al payback quale tributo, poiché il prelievo non ha natura tributaria.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti il possibile difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti.
Massime di principio
- Il payback sui dispositivi medici costituisce una prestazione patrimoniale imposta, ma non un tributo, quando è finalizzato al ripiano dello sforamento della spesa sanitaria e non presenta il regime sostanziale e processuale proprio delle prestazioni tributarie.
- La disciplina del payback applicabile agli anni 2015-2018 non viola il legittimo affidamento per il solo fatto che la concreta attuazione e la fissazione dei tetti regionali siano intervenute successivamente alle gare: l’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di concorso delle imprese al ripiano era conoscibile dal 2015 nei suoi elementi essenziali.
- Il payback opera esternamente ai contratti pubblici di fornitura e non altera, di per sé, l’esito delle gare, le quantità acquistate o i prezzi contrattuali; incide sulla sfera patrimoniale complessiva del fornitore secondo un rischio previsto dalla disciplina di settore.
- Quando la legge e gli atti statali hanno già determinato tetto di spesa, percentuali di riparto e criteri di calcolo, i provvedimenti regionali che individuano le imprese e quantificano matematicamente le somme dovute costituiscono attività vincolata, meramente tecnico-contabile e ricognitiva, non espressione di potere autoritativo.
- Le controversie concernenti la correttezza del fatturato, delle fatture, dei dati contabili e della quantificazione individuale del payback riguardano un rapporto obbligatorio fondato su diritti soggettivi patrimoniali e spettano al giudice ordinario, anche se l’atto regionale è denominato provvedimento e prevede la propria impugnabilità davanti al giudice amministrativo.
- Ai fini del payback, il fatturato dei dispositivi medici può essere considerato al lordo dell’IVA quando la disciplina applicabile lo prevede, poiché gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione agli acquisti, operano come consumatori finali; i servizi accessori devono essere distinti dalla fornitura del dispositivo e correttamente contabilizzati.
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