Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13230/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili di reati connessi all'associazione mafiosa e a estorsioni. Fazzone deduce: (i) violazione di legge e vizio motivazionale per mancata valutazione delle discrepanze tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Di Donato e Moschino) e per non avere verificato la corretta qualificazione del fatto (eventuale concorso esterno anziché partecipazione all'associazione mafiosa); (ii) prospetta che le divergenze nelle dichiarazioni incidano sull'attendibilità e sull'elemento psicologico. Pugliese propone più motivi: travisamento della prova e carenza motivazionale (mancata considerazione dell'assenza di riscontri diretti, dell'assenza di rapporti tra collaboratori e Pugliese e della presenza occasionale), contestazione del trattamento delle circostanze attenuanti (equivalenza vs prevalenza), doglianze sulla rilevazione e duplicazione delle aggravanti (art. 7 legge 203/1991 e aggravante del reato di estorsione), e sull'incidenza delle circostanze ex art. 62-bis c.p. sulla continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e li ha respinti. Motivazioni salienti: le discrasie tra le dichiarazioni dei collaboratori erano marginali e non incidono sul nucleo probatorio; le ammissioni del Fazzone e le conversazioni intercettate (con riscontri investigativi, rinvenimento di armi e agganci di celle) confermano la sua partecipazione organica al sodalizio (ruolo attivo nelle estorsioni e reperimento di alloggi per il gruppo). Quanto al Pugliese, la Corte ha ritenuto provata la sua consapevole disponibilità a fornire concreti ausili al sodalizio (anche senza una piena affectio societatis), la sua presenza nelle fasi operative, il collegamento delle captazioni e dei movimenti telefonici e la detenzione dell'arma; le doglianze sulla qualificazione giuridica, sulle attenuanti e sulle aggravanti sono state giudicate infondate in base alla coerente motivazione della Corte territoriale. La Cassazione ha inoltre osservato che pronunce cautelari anteriori (annullamento con rinvio dell'ordinanza ex art. 309 c.p.p.) non incidono sulla valutazione di merito di una sentenza di condanna.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte conferma la configurabilità dell'associazione mafiosa quando emerge una stabile organicità e condivisione delle finalità del sodalizio; la distinzione tra partecipazione e concorso esterno dipende dall'organicità del rapporto e dal ruolo attribuito al soggetto nel sodalizio

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori (onere di valutazione e nullità/formalità procedurali), ma la Corte ritiene che eventuali discrasie marginali non comportano nullità né incidono sulla attendibilità del nucleo probatorio

  • art. 110 cod. pen.

    Norma di concorso di persone nel reato usata per ricondurre la partecipazione del singolo nelle condotte estorsive e associative

  • art. 629 cod. pen.

    Riferita con l'aggravante prevista dal comma secondo (aggravante per delitto di estorsione), compatibile con altre aggravanti quando ricorrono i presupposti

  • legge 11/07/1991 n. 203 (art. 7)

    L'aggravante del 'metodo mafioso' è compatibile con altre aggravanti (es. art. 629) quando concretamente ricorre il metodo mafioso; la Corte conferma la possibilità di applicazione congiunta se sussistono i relativi presupposti

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in tema di determinazione della pena e della incidenza delle circostanze di cui all'art. 62-bis c.p.; la Corte sottolinea l'ampio margine discrezionale del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 62-bis cod. pen.

    Applicata in riferimento alle attenuanti per collaborazione processuale o comportamento; la Corte conferma che la relativa valutazione può influenzare la determinazione della pena ma resta soggetta al giudizio di merito

  • art. 628 e art. 629, comma 2 e 3 cod. pen.

    Riferite in tema di estorsione aggravata e della compatibilità tra aggravanti diverse (provenienza mafiosa e metodo mafioso); la Corte richiama orientamenti consolidati che ammettono la cumulabilità se ricorrono distinti presupposti materiali

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sulla fase cautelare; la Corte precisa che pronunce cautelari (anche di annullamento) attengono alla fase incidentale e non vincolano la valutazione di merito in sede di giudizio

Massime di principio

  • Le divergenze tra dichiarazioni di collaboratori di giustizia non invalidano automaticamente la prova: rilevano solo se interessano il 'nocciolo' delle affermazioni e pregiudicano l'attendibilità complessiva; divergenze su aspetti marginali sono ininfluenti
  • L'ammissione dell'imputato e i riscontri oggettivi (intercettazioni, arresti, rinvenimento armi, agganci di celle) rafforzano la valutazione di partecipazione o di concreto apporto al sodalizio
  • La distinzione tra partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis) e concorso esterno è fondata sull'organizzazione stabile e sulla organicità del legame: ruolo operativo, continuità e funzioni rilevanti indirizzano verso la partecipazione interna; disponibilità occasionale, ma ripetuta e consapevole, può invece ricondurre al concorso esterno
  • L'aggravante del 'metodo mafioso' (legge 203/1991 art. 7) può coesistere con altre aggravanti (es. art. 629) se i presupposti materiali e tipici di ciascuna sono effettivamente riscontrati; non configura automaticamente un doppio cumulo illegittimo
  • Le questioni relative alle misure cautelari (motivi di annullamento di provvedimenti cautelari) sono distinte dalla valutazione di merito: un annullamento cautelare non invalida di per sé una sentenza di condanna fondata su compendio probatorio diverso
  • La determinazione delle circostanze attenuanti e della pena resta area di discrezionalità del giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo l'eventuale vizio motivazionale o illogicità manifesta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.