Sentenza del 15/02/2019 n. 4573 - Corte di Cassazione
TRIBUTI - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Art. 9 della l. n. 289 del 2002 - Versamento delle somme dovute - Effetti - Rimborso d'imposte - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso di eccedenze di credito IRPEG relative al periodo d’imposta 1986/1987 e all’anno 1987, sostenendo di avere versato somme superiori a quelle necessarie. Le domande erano state respinte o dichiarate inammissibili nei precedenti gradi di giudizio. La società ha contestato, tra l’altro, la carenza di motivazione delle sentenze, la violazione del principio del ne bis in idem, le regole sull’inammissibilità dei ricorsi e l’erronea applicazione dell’art. 16, comma 5, della legge n. 289 del 2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha rigettati. Ha ritenuto prive di interesse alcune censure relative alla dichiarazione di inammissibilità, poiché entrambe le domande di rimborso erano state comunque esaminate nel merito e respinte. Ha inoltre confermato che l’adesione al condono fiscale previsto dalla legge n. 289 del 2002 preclude, salvo il caso di soccombenza dell’Amministrazione, la restituzione delle somme già versate, anche se eccedenti rispetto all’importo dovuto per il perfezionamento del condono. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 8.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 5
Dalle somme dovute per il condono si scomputano quelle già corrisposte prima della presentazione della domanda; fuori dai casi di soccombenza dell’amministrazione, la definizione della controversia non dà luogo alla restituzione delle somme già versate.
La definizione agevolata della lite produce un effetto preclusivo sul rimborso delle somme già pagate. La restituzione è ammessa eccezionalmente soltanto quando l’Amministrazione sia risultata soccombente nel giudizio di merito; altrimenti non sono rimborsabili neppure somme eventualmente eccedenti rispetto a quelle necessarie per il condono.
Codice di procedura civile, art. 274
Consente la riunione di procedimenti connessi quando la trattazione unitaria favorisce l’economia processuale, evita decisioni contrastanti o assicura una maggiore coerenza delle pronunce.
Codice di procedura civile, art. 335
Prevede la riunione obbligatoria delle impugnazioni proposte contro lo stesso provvedimento; la Corte richiama la possibilità di una riunione facoltativa anche per provvedimenti diversi ma connessi.
Codice di procedura civile, art. 100
L’interesse all’impugnazione deve consistere in un’utilità concreta derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso; non è sufficiente un interesse astratto alla correttezza della soluzione giuridica.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 27
Disciplina l’esame preliminare delle cause di manifesta inammissibilità nel processo tributario. La Corte chiarisce che il mancato rilievo preliminare non impedisce al giudice di dichiarare successivamente l’inammissibilità con sentenza.
Codice di procedura civile, art. 387
La Corte esclude che, nel caso concreto, vi sia stata consumazione dell’impugnazione, poiché le sentenze avevano comunque esaminato le pretese sostanziali della società.
Massime di principio
- L’adesione a un condono fiscale definisce il rapporto tributario in modo forfettario e definitivo, senza richiedere l’accertamento dell’esatto imponibile o del debito effettivo.
- Quando il contribuente aderisce al condono, le somme già versate durante il contenzioso non sono normalmente rimborsabili, anche se risultano superiori all’importo necessario per perfezionare la definizione.
- La restituzione delle somme già pagate può essere riconosciuta, in via eccezionale, se l’Amministrazione finanziaria è risultata totalmente soccombente nel giudizio di merito.
- L’effetto preclusivo del condono può essere rilevato d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, anche senza una specifica eccezione dell’Amministrazione.
- Un motivo di impugnazione è ammissibile solo se il suo eventuale accoglimento produce un’utilità concreta per la parte; non basta contestare astrattamente una motivazione o una qualificazione processuale se il risultato sostanziale non cambierebbe.
- La presenza di più procedimenti connessi può giustificare la riunione delle cause, soprattutto per evitare decisioni contraddittorie e favorire l’economia processuale.
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