Sentenza n. 6952/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale conclusosi con assoluzione per non aver commesso il fatto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego ministeriale del rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale. L’interessata, magistrato in servizio presso un tribunale, era stata rinviata a giudizio per condotte asseritamente realizzate abusando della propria qualità e connesse alla prospettata promessa di una nomina dirigenziale nel settore sanitario regionale; il procedimento penale si era concluso con assoluzione per non aver commesso il fatto, divenuta irrevocabile. In primo grado e in appello è stato dedotto, in particolare, che l’art. 18 del d.l. n. 67/1997 richiederebbe soltanto una pronuncia assolutoria e la connessione dei fatti con l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali, senza prevedere l’ulteriore requisito dell’assenza di conflitto di interessi. L’appellante ha sostenuto che tale requisito sarebbe stato introdotto illegittimamente dal TAR e che il giudicato penale avrebbe impedito ulteriori valutazioni amministrative sulla condotta. In subordine, ha contestato che la violazione del dovere di astensione, oggetto di procedimento disciplinare, coincidesse con i fatti contestati penalmente. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto e che, nei procedimenti discrezionali, tale omissione sarebbe insanabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha individuato due presupposti per il rimborso previsto dall’art. 18, comma 1, del d.l. n. 67/1997: una sentenza o altro provvedimento che escluda definitivamente la responsabilità del dipendente e la connessione tra i fatti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio o l’assolvimento degli obblighi istituzionali. Il primo presupposto è stato ritenuto sussistente, poiché l’assoluzione era pronunciata per non aver commesso il fatto. Non è stato invece ritenuto integrato il secondo presupposto. La connessione con il servizio non coincide con il mero fatto che la condotta sia stata posta in essere durante o in occasione dell’attività lavorativa: occorre un rapporto di strumentalità e causalità funzionale, tale per cui la condotta sia stata necessaria al corretto adempimento dei compiti istituzionali e gli effetti dell’agire siano imputabili all’amministrazione in forza dell’immedesimazione organica. Il rimborso è escluso quando la condotta costituisca violazione dei doveri d’ufficio, sia stata posta in essere per ragioni personali o sia autonomamente meritevole di sanzione disciplinare. Nel caso concreto, la condotta era stata valutata e sanzionata disciplinarmente per violazione del dovere di astensione; pertanto non era finalizzata alla corretta prestazione lavorativa e il rapporto di servizio costituiva soltanto il contesto o l’occasione dell’azione. È stata inoltre valorizzata la costituzione del Ministero quale parte civile nel processo penale, indicativa del conflitto di interessi. Il giudice ha respinto anche la censura relativa all’art. 10-bis l. n. 241/1990, affermando che la motivazione finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione procedimentale, essendo sufficiente che dalla motivazione complessiva emerga che l’amministrazione ne abbia tenuto conto. Nel caso concreto, il richiamo per relationem al parere dell’Avvocatura generale dello Stato aveva esaminato le ragioni ostative al rimborso e forniva una motivazione sufficiente, anche se non menzionava espressamente le osservazioni. L’appellante è stata condannata alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 18 d.l. n. 67/1997, convertito dalla l. n. 135/1997
i) la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente; ii) la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio o l’assolvimento degli obblighi istituzionali
Il rimborso delle spese legali richiede sia l’esclusione definitiva della responsabilità del dipendente sia una connessione funzionale, causale e strumentale tra la condotta contestata e l’espletamento del servizio o l’assolvimento degli obblighi istituzionali.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La motivazione finale non deve necessariamente confutare analiticamente le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; è sufficiente che, dalla motivazione complessiva e logicamente resa, emerga che l’amministrazione le abbia considerate nel processo di formazione della decisione.
artt. 81, 110 e 349-quater c.p.
Norme incriminatrici richiamate nel capo d’imputazione del procedimento penale, senza autonoma rilevanza decisoria nella definizione dell’appello amministrativo.
artt. 653 e 654 c.p.p.
Norme invocate dall’appellante per sostenere l’efficacia preclusiva del giudicato penale assolutorio; la decisione non accoglie tale prospettazione come idonea a escludere la valutazione amministrativa della connessione funzionale della condotta con il servizio.
Massime di principio
- Il rimborso delle spese legali previsto per i dipendenti pubblici presuppone cumulativamente l’esclusione definitiva della responsabilità mediante sentenza o altro provvedimento giudiziale e la connessione funzionale tra i fatti contestati e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali.
- La connessione con il servizio non sussiste per il solo fatto che la condotta sia stata realizzata durante o in occasione dell’attività lavorativa: è necessario che essa costituisca una modalità o uno strumento dell’adempimento istituzionale, in un rapporto di stretta dipendenza causale e funzionale con i compiti affidati.
- Il rimborso delle spese legali è escluso quando la condotta contestata costituisca violazione dei doveri d’ufficio, sia stata posta in essere per finalità personali o sia stata autonomamente ritenuta meritevole di sanzione disciplinare, anche se il procedimento penale si è concluso con assoluzione.
- Nel procedimento di rimborso delle spese legali, l’amministrazione può valutare la portata funzionale della condotta e la sua compatibilità con gli obblighi istituzionali; l’assoluzione penale non comporta automaticamente il diritto al rimborso.
- Ai fini dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, non è necessaria una confutazione analitica di ciascuna osservazione procedimentale, purché la motivazione del provvedimento, anche mediante richiamo per relationem a un parere, dimostri che le osservazioni siano state complessivamente considerate e non introducano elementi fattuali nuovi.
- La violazione del dovere di astensione da parte di un dipendente pubblico esclude, quando sia stata accertata e sanzionata disciplinarmente, che la condotta possa essere qualificata come finalizzata alla corretta prestazione lavorativa ai fini del rimborso delle spese legali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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