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Sentenza

Sentenza n. 12741/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202407854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Segnalazione ad ANAC della risoluzione di un contratto pubblico e successivo provvedimento ANAC di annotazione nel Casellario informatico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Il raggruppamento ha impugnato dapprima la comunicazione con cui il Provveditorato aveva segnalato ad ANAC la risoluzione del contratto relativo a servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione operativa e ulteriori attività tecniche per la rifunzionalizzazione di un immobile pubblico. La risoluzione era stata preceduta da richieste di consegna e integrazione della documentazione progettuale, che il raggruppamento assumeva di avere adempiuto nei termini prorogati. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 108, comma 4, e 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016, l'assenza del presupposto della risoluzione, la mancata redazione di un verbale in contraddittorio, nonché carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza. È stata inoltre contestata l'applicazione del regolamento ANAC del 2023 anziché del regolamento del 2019, la violazione dei termini e delle garanzie partecipative previsti dal regolamento applicabile, l'erronea compilazione della segnalazione e l'inclusione di un professionista che, secondo il ricorrente, non avrebbe dovuto essere coinvolto. Con motivi aggiunti è stato impugnato il provvedimento ANAC conclusivo del procedimento di annotazione nel Casellario. Sono stati dedotti il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento, l'erroneità del recepimento della ricostruzione della stazione appaltante, l'irragionevolezza dell'annotazione per i suoi effetti sulle future gare, nonché la violazione del termine di 180 giorni previsto dal regolamento ANAC per la conclusione del procedimento, oltre alla violazione dei termini complessivi relativi alla fase preistruttoria e istruttoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la segnalazione della stazione appaltante costituisce atto prodromico ed endoprocedimentale privo di autonoma lesività, mentre l'atto provvedimentale lesivo è l'annotazione finale di ANAC, impugnata con motivi aggiunti. Nel merito, ha accolto i motivi aggiunti ritenendo assorbente la censura relativa alla violazione del termine di conclusione del procedimento. Il termine di 180 giorni previsto dal regolamento ANAC per la fase istruttoria, cumulato con i 90 giorni della fase preistruttoria, è stato qualificato come perentorio, mentre il termine di 30 giorni per la trasmissione della segnalazione e gli altri termini endoprocedimentali sono stati qualificati come ordinatori. Il termine può essere sospeso soltanto nei casi previsti dal regolamento, senza computare il periodo relativo alle repliche della stazione appaltante, non contemplato tra le ipotesi tipiche di sospensione. Nel caso concreto, la comunicazione di avvio del procedimento risaliva al 22 luglio 2024; anche considerando la sospensione prevista per le memorie difensive, il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato entro il 17 febbraio 2025. L'atto finale, comunicato il 12 marzo 2025, è quindi tardivo. Considerato anche il termine complessivo di 270 giorni decorrente dalla segnalazione del 10 giugno 2024, il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato entro il 7 marzo 2025. L'annotazione è stata pertanto annullata. Il TAR ha precisato che l'annullamento per tardività non elimina, ove persistano i relativi presupposti, l'obbligo dell'operatore economico di dichiarare alle stazioni appaltanti la vicenda risolutoria suscettibile di valutazione ai sensi degli artt. 95 e 98, comma 1, lett. c), del d.lgs. 36/2023. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 108, comma 4, d.lgs. 50/2016

    È stato invocato con riferimento alla legittimità della risoluzione del contratto pubblico, ma il giudice non ha deciso nel merito tali censure, avendo accolto i motivi aggiunti per tardività del procedimento di annotazione.

  • art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016

    Costituisce la base normativa della segnalazione e dell'annotazione nel Casellario informatico.

  • art. 2 l. 241/1990

    È richiamato quale parametro di confronto per evidenziare l'ampiezza del termine speciale di 180 giorni previsto dal regolamento ANAC.

  • artt. 12, 13, 16 e 17 del Regolamento ANAC approvato con delibera n. 861/2019

    Gli artt. 12 e 17 concorrono a determinare i termini delle fasi preistruttoria e istruttoria; l'art. 13 disciplina la sospensione connessa alle memorie difensive; l'art. 16 individua le ipotesi tipiche di sospensione. Il termine complessivo per la conclusione del procedimento è perentorio.

  • artt. 95 e 98, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023

    Anche dopo l'annullamento dell'annotazione, l'operatore economico deve dichiarare alle stazioni appaltanti la vicenda risolutoria quando essa resti astrattamente rilevante per la valutazione dell'integrità e affidabilità.

  • art. 11 delle Linee guida ANAC n. 6

    il concorrente rende la dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la sua integrità o l'affidabilità che siano utili alle valutazioni di competenza della stazione appaltante e si siano verificati nel triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso o del bando di gara

    L'obbligo dichiarativo riguarda le vicende professionali astrattamente idonee a incidere sull'integrità o affidabilità dell'operatore, indipendentemente dalla loro effettiva annotazione nel Casellario.

Massime di principio

  • La segnalazione della risoluzione contrattuale ad ANAC è un atto prodromico ed endoprocedimentale, privo di autonoma lesività; gli eventuali vizi della segnalazione devono essere fatti valere impugnando il successivo provvedimento ANAC di annotazione, unico atto provvedimentale e autoritativo.
  • Nel procedimento ANAC di annotazione nel Casellario, il termine di 180 giorni per la conclusione della fase istruttoria, cumulato con i 90 giorni della fase preistruttoria, ha natura perentoria, anche se il regolamento non lo qualifica espressamente come tale, perché l'esercizio del potere autoritativo incidente sull'affidabilità dell'operatore economico non può restare esposto sine die all'inerzia amministrativa.
  • Ai fini del computo del termine perentorio di conclusione del procedimento di annotazione, sono rilevanti soltanto le sospensioni previste dalle disposizioni regolamentari; il periodo concesso alla stazione appaltante per eventuali repliche non può essere computato come sospensione quando non rientra nelle ipotesi tipiche disciplinate dal regolamento.
  • L'annullamento dell'annotazione per tardività del procedimento non esonera l'operatore economico dal dichiarare alle stazioni appaltanti una vicenda risolutoria astrattamente idonea a incidere sulla sua integrità o affidabilità, quando persistano i presupposti per la relativa valutazione, poiché l'obbligo dichiarativo non dipende dall'effettiva iscrizione nel Casellario.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoAnticorruzione e vigilanza ANACEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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