Sentenza n. 1294/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1567/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore di 500 euro annui relativo agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione, nonché alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 13 novembre 2024 e, alla proposizione del ricorso, era decorso il termine di moratoria di 120 giorni previsto dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva integralmente adempiuto al giudicato; il Ministero non ha contestato tale circostanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando l'integrale adempimento del giudicato intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la notifica del ricorso. Le spese sono state liquidate in 828 euro per competenze, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravvengono fatti tali da rendere integralmente soddisfatta la pretesa azionata.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La ricorrente ha richiamato il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione della sentenza prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Richiamato dal giudicato da eseguire quale fondamento della decorrenza di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente al giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento intervenuto soltanto dopo la notificazione del ricorso di ottemperanza giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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