Sentenza n. 8205/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento di diniego della cittadinanza 12 ottobre -OMISSIS- -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato dalla condanna per ricettazione in concorso del 2014
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza adottato il 12 ottobre, deducendo l'illegittimità della valutazione ministeriale fondata sulla condanna per ricettazione in concorso del 2014, nonostante la domanda fosse stata presentata nel 2018, quindi entro il decennio successivo alla condanna. Dal testo risultano dedotti i motivi di ricorso, ma non ne sono specificati analiticamente il contenuto e le singole rubriche. La controversia ha riguardato, in particolare, la sufficienza della valutazione amministrativa della condotta penale ai fini del giudizio prognostico sull'integrazione del richiedente nella comunità nazionale e sull'assenza di rischi per l'ordine e la sicurezza nazionale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione, prevista come facoltà dall'art. 9, comma 1, della l. 91/1992, implichi un'amplissima discrezionalità amministrativa nella valutazione dell'inserimento stabile dello straniero nella comunità nazionale. Tale valutazione può considerare, anche in chiave prognostica e indiziaria, la condotta penale, le condizioni lavorative, economiche e familiari e l'integrazione sociale. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, nonché della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della scelta amministrativa. Nel caso concreto, alla luce delle circostanze conosciute dall'amministrazione al momento dell'adozione del diniego, la condanna per ricettazione in concorso del 2014 giustificava il giudizio di non compiuta integrazione e l'atto è stato ritenuto immune dai vizi dedotti. Il Collegio ha precisato che, essendo trascorso il periodo successivo senza ulteriori mende comportamentali, il ricorrente può presentare una nuova domanda di cittadinanza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, l. 91/1992
la cittadinanza “può” essere concessa
La formulazione della norma conferisce all'amministrazione un potere ampiamente discrezionale sulla concessione della cittadinanza per naturalizzazione, subordinata alla valutazione dell'inserimento stabile del richiedente nella comunità nazionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati personali e all'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale dell'amministrazione, finalizzato a verificare il definitivo e stabile inserimento del richiedente nella comunità nazionale.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'amministrazione può valutare complessivamente e anche in chiave prognostica la condotta penale, le condizioni economiche, lavorative e familiari e gli altri elementi indicativi dell'integrazione sociale e dell'affidabilità del richiedente.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni ministeriali in materia di cittadinanza è estrinseco e non può sostituire il giudizio dell'amministrazione: esso riguarda la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
- Una condanna penale conosciuta dall'amministrazione al momento della decisione può legittimamente fondare il diniego di cittadinanza quando sia posta, con adeguata motivazione, a sostegno del giudizio di non compiuta integrazione e del giudizio prognostico sui futuri rapporti del richiedente con l'ordinamento e la comunità nazionale.
- La legittimità del diniego di cittadinanza deve essere valutata in rapporto alle circostanze conosciute dall'amministrazione al momento dell'adozione dell'atto; il successivo decorso di un periodo senza ulteriori condotte pregiudizievoli può consentire la presentazione di una nuova domanda, ma non rende di per sé illegittimo il diniego originario.
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