Cassazione Penale, Sentenza n. 25338/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia nei confronti dell'imputato per violazioni edilizie relative alla realizzazione, senza titolo, di una struttura metallica descritta in origine come tettoia con elementi verticali e copertura, su una superficie di circa 345 mq. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) l'intervenuta prescrizione del reato, sostenendo che non dovesse applicarsi il regime sospensivo della prescrizione richiamato dai giudici di merito; 2) la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, perché la contestazione riguardava una tettoia completa di struttura metallica e copertura, mentre la condanna avrebbe riguardato soltanto una struttura metallica priva di copertura, poi destinata a sostenere pannelli fotovoltaici; 3) il vizio di motivazione, ritenendo illogica la qualificazione dell'opera come tettoia abusiva nonostante il successivo impiego per impianto fotovoltaico e la pretesa autorizzazione sismica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il fatto era commesso nel periodo di applicazione della disciplina sospensiva della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, come chiarito dalle Sezioni Unite. Ha ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo: la realizzazione di un telaio metallico su una superficie estesa integra una nuova costruzione abusiva soggetta a permesso di costruire; l'installazione successiva di pannelli fotovoltaici non sana l'originaria abusività della struttura di sostegno; non vi è stata inoltre violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché l'imputato si è difeso pienamente rispetto al fatto concretamente accertato e la differenza tra tettoia completa e struttura verticale integra un mero minus, non un fatto eterogeneo. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 159 c.p.
la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
Si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge Orlando, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; per i fatti del 20.9.2018 opera quindi il regime sospensivo della prescrizione e la prescrizione va esclusa.
art. 516 c.p.p.
violazione dell'art. 516 cod. proc. pen.
È evocato dalla difesa per dedurre il difetto di correlazione tra contestazione e sentenza; la Corte esclude la violazione perché il fatto accertato non è eterogeneo rispetto a quello contestato e l'imputato ha potuto difendersi pienamente.
art. 3, comma 1, lett. e), n. 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
rientrano nella nozione di "nuova costruzione"
I manufatti che si elevano al di sopra del suolo e sono destinati a trasformare durevolmente l'area impegnata costituiscono nuova costruzione e richiedono permesso di costruire.
art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
l'unica sanatoria prevista attualmente per opere nuove realizzate senza permesso o titolo equivalente
La regolarizzazione di un'opera nuova abusiva può avvenire solo tramite l'istituto previsto da questa norma; non è sufficiente la successiva installazione di elementi astrattamente leciti.
art. 619, comma 1, c.p.p.
consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta
Se la decisione è corretta nel dispositivo, eventuali difetti della motivazione giuridica non determinano vizio di legittimità, potendo la Corte correggere la motivazione.
art. 616 c.p.p.
conseguente onere per il ricorrente
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina, senza effetti retroattivi delle successive riforme sui fatti già ricompresi in tale arco temporale.
- In materia edilizia, un manufatto che si elevi dal suolo e sia destinato a trasformare durevolmente l'area integra nuova costruzione e richiede il permesso di costruire, anche se non ancora completo nella sua copertura.
- L'installazione di un'opera o di elementi astrattamente leciti su una struttura abusiva non rende lecita la struttura presupposta, né sana l'abuso originario in assenza di un titolo o di una specifica sanatoria prevista dalla legge.
- La prosecuzione o l'integrazione di lavori su un manufatto abusivamente realizzato costituisce una nuova condotta illecita, anche se gli interventi successivi sono minimali o di per sé leciti.
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza è violato solo quando vi sia una trasformazione radicale del fatto storico contestato, idonea a pregiudicare concretamente il diritto di difesa; non basta un mero confronto letterale tra imputazione e decisione.
- Il vizio di motivazione non può essere configurato come critica a una questione meramente giuridica: se la tesi di parte è infondata, il suo mancato accoglimento non determina di per sé vizio di legittimità.
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