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Sentenza

Sentenza n. 5658/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Casoria, comprensivo degli elaborati che lo compongono, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 27/12/2022 e pubblicato sul BURC n. 5 del 16/01/2023; - di tutti gli atti antecedenti, connessi e conseguenti, ivi compresi tutti gli atti del procedimento come riepilogati nella delibera n. 52/2022, tra cui in particolare 1) la delibera di G.M. n. 61 del 30/5/2022, 2) il parere espresso dalla Città Metropolitana di Napoli sul medesimo PUC con la Determinazione Dirigenziale R. 7471 del 29/9/2022, in parte qua, 3) la determinazione n. 2479 del 15/12/2022 del Settore V del Comune di Casoria, con la quale si è concluso il procedimento di VAS, 4) il parere emesso dallo stesso Settore V ai sensi dell'art 3 RR 5/2011 con l'atto n.8519/2022 del 12/12/22, nonché, in ultimo, per quanto di interesse, 5) il Regolamento della Regione Campania n. 5/2011, in parte qua.

Giustizia amministrativa202303575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Urbanistico Comunale del Comune di Casoria, approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 27 dicembre 2022, e atti presupposti e connessi, inclusi gli atti di valutazione ambientale e i pareri acquisiti nel procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, in proprio e quale presidente di un'associazione attiva sul territorio, ha impugnato il PUC deducendo sei gruppi di censure. Primo, ha sostenuto che il Comune avrebbe solo formalmente controdedotto ai rilievi della Città Metropolitana sul dimensionamento residenziale, sugli standard e sulle attività produttive e terziarie, senza correggere gli errori o fornire chiarimenti pertinenti, compreso quanto al numero di 1.987 alloggi, con conseguenti sviamento, travisamento e contraddittorietà. Secondo, ha contestato la mancata ripubblicazione del piano dopo l'accoglimento dell'osservazione n. 20, che avrebbe ridotto le capacità edificatorie. Terzo, ha dedotto l'illegittima alterazione delle competenze e dell'iter per la previsione di un successivo atto ricognitivo, affidato agli uffici, che avrebbe differito la definizione del quadro urbanistico. Quarto, ha sostenuto che la VAS fosse stata svolta solo formalmente e che la Città Metropolitana non ne avesse attestato la correttezza. Quinto, ha lamentato che i contenuti dell'osservazione presentata dall'associazione e formalmente accolta non fossero stati effettivamente recepiti nel piano definitivo. Sesto, ha dedotto la violazione della legalità e della gerarchia delle fonti, assumendo che la l.r. Campania n. 1/2011 non disciplinasse, neppure nei principi, il procedimento di formazione del PUC.

La decisione

Il ricorso è stato respinto integralmente. Sui rilievi della Città Metropolitana e sul dimensionamento, il TAR ha richiamato una precedente decisione della Sezione, non impugnata, secondo cui le scelte di pianificazione sono ampiamente discrezionali e sindacabili solo per errori di fatto o abnorme illogicità; nel caso concreto, inoltre, la documentazione comunale attestava che erano stati eliminati più alloggi di quelli richiesti e che il fabbisogno aggiuntivo di 254 residenze era assorbito dall'eliminazione della quota residenziale nella zona Bp3. La doglianza sulla mancata ripubblicazione è stata respinta perché l'osservazione n. 20 non aveva modificato l'indice edificatorio della zona Bpr (UT=0,50 mq/mq), ma soltanto le destinazioni d'uso ammesse, eliminando la quota residenziale del 20% nella zona Bp3; la modifica, limitata rispetto all'estensione del territorio comunale e non idonea a stravolgere il piano adottato, non imponeva una nuova pubblicazione. È stata respinta anche la censura sull'atto ricognitivo: esso era configurato come strumento ausiliario e sintetico di consultazione, privo di carattere innovativo o integrativo, e non trasferiva agli uffici il potere di modificare il PUC. La censura sulla VAS è stata disattesa sulla base degli atti dai quali risultavano il parere dell'autorità ambientale comunale e il suo richiamo nella deliberazione di approvazione. Quanto al mancato recepimento dell'osservazione, la relazione comunale esaminava i singoli contenuti e dava conto sia delle previsioni già presenti nel PUC sia delle integrazioni effettivamente introdotte; il ricorrente, pur ribadendo le proprie doglianze, non aveva spiegato perché tali deduzioni documentate fossero errate o non condivisibili. Infine, è stata respinta la censura sulla gerarchia delle fonti: il procedimento era stato seguito in conformità alla l.r. Campania n. 16/2004 e al Regolamento regionale n. 5/2011, emanato in base all'art. 43-bis della stessa legge; il TAR ha richiamato il precedente di Sezione secondo cui il regolamento attua la disciplina legislativa e le sue previsioni sono sindacabili dal giudice comune ove non siano di mero dettaglio o siano difformi dalla normativa primaria. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, commi 4 e 5, Regolamento Regione Campania n. 5/2011

    L’accoglimento dell’Osservazione de qua ha comportato una modifica solo nelle destinazioni d’uso ammesse alla ZTO Bp3 che si estende per circa 400.000 mq molto limitata rispetto ad un territorio di circa 144 milioni di metri quadri (12 Kmq).

    Il TAR ritiene che l'accoglimento delle osservazioni debba trovare riscontro nel piano quando ciò sia necessario, ma che non occorra modificare o integrare lo strumento se il risultato richiesto è già conseguibile in base alle previsioni vigenti; nel caso concreto, gli atti e le norme tecniche dimostravano l'avvenuto recepimento o la superfluità di ulteriori modifiche.

  • art. 43-bis l.r. Campania n. 16/2004

    Il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011, emanato ai sensi dell’art.43 bis della l.r. n. 16/2004, come introdotto dalla l.r. n. 1/2011, sostituisce le disposizioni relative ai procedimenti di formazione ed approvazione dei piani previsti dalla l.r. n.16/2004 (art. 24), ed è uno strumento che promuove la concertazione e la partecipazione, quali strumenti necessari per la formazione dei piani.

    La disposizione legislativa consente alla Regione di disciplinare con regolamento attuativo i procedimenti di pianificazione; il procedimento di formazione del PUC può quindi trovare disciplina nel Regolamento regionale n. 5/2011.

  • art. 17, comma 2, l. 23 agosto 1988, n. 400

    Pertanto, la Corte ha escluso l’identità temporale tra effetto abrogativo ed entrata in vigore del regolamento che è tipica del procedimento di delegificazione (come delineato dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988).

    Il meccanismo regionale richiamato non è qualificato come delegificazione: l'effetto abrogativo previsto dalla legge regionale non coincide necessariamente con l'entrata in vigore del regolamento, che attua la disciplina legislativa.

  • art. 3, comma 4, Regolamento Regione Campania n. 5/2011

    Come detto, la società ricorrente si riporta al parere espresso dalla Città Metropolitana di Napoli con atto prot. n. 120479 del 30.9.2022 – con il quale il PUC è stato ritenuto coerente con le strategie di pianificazione sovracomunali vigenti, ai sensi dell’art.3 comma 4 del Regolamento Regionale n. 5/2011 – censurando le motivazioni del Comune in ordine alla coerenza alla pianificazione sovraordinata in termini di dimensionamento.

    La disposizione è richiamata quale base del parere metropolitano di coerenza del PUC con le strategie di pianificazione sovracomunali; la censura sul dimensionamento non ha condotto all'annullamento, anche in ragione della discrezionalità pianificatoria e degli elementi documentali prodotti dal Comune.

Massime di principio

  • Le scelte di pianificazione urbanistica generale sono espressione di ampia discrezionalità e non sono sindacabili nel merito, salvo errori di fatto o abnormi illogicità; la necessità di motivazione analitica può essere maggiore quando siano coinvolte aree specifiche o legittime aspettative private, ma la contestazione deve riferirsi alla situazione concreta del ricorrente.
  • La ripubblicazione dello strumento urbanistico dopo l'accoglimento di osservazioni è necessaria quando le modifiche apportate incidano in modo sostanziale sul piano adottato; non è richiesta per modifiche circoscritte che non alterino gli indici edificatori e non determinino uno stravolgimento dello strumento.
  • Un atto successivo meramente ricognitivo e ausiliario, destinato a sintetizzare o facilitare la consultazione del piano senza modificarne o integrarne le previsioni, non altera il riparto delle competenze urbanistiche né trasferisce agli uffici il potere di pianificazione.
  • L'accoglimento di un'osservazione al piano non comporta necessariamente una modifica testuale dello strumento quando il risultato perseguito è già consentito dalle sue previsioni; la verifica del recepimento va condotta alla luce degli elaborati e delle norme tecniche del piano nel loro complesso.
  • La disciplina regolamentare regionale del procedimento di pianificazione, se adottata in base alla legge regionale che abilita la Regione a disciplinare tali procedimenti, può integrare la disciplina di formazione del PUC; il regolamento resta sindacabile dal giudice comune quando non sia di mero dettaglio o risulti difforme dalla normativa primaria.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiUrbanistica e governo del territorioAmbiente
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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