Sentenza del 14/07/2017 n. 3167 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irap - Ratio - Presupposto d'imposta - Libero professionista - Attività autonomamente organizzata - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata esclusa perché mancava il presupposto dell'autonoma organizzazione. Secondo la ratio dell'IRAP, l'imposta deve colpire una capacità produttiva autonoma, reale e separata da quella personale del professionista, derivante dall'impiego coordinato di persone, macchinari, capitali o altri fattori produttivi. Nel caso esaminato tale autonoma capacità produttiva non è stata ravvisata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'assoggettamento all'IRAP sostenendo che la propria attività professionale non fosse autonomamente organizzata. Ha dimostrato di operare senza dipendenti, senza utilizzare capitali di terzi e avvalendosi esclusivamente di comuni beni strumentali destinati all'uso personale, non idonei ad accrescere in modo significativo la capacità produttiva dell'attività.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'imposta
L'imposta mira ad assoggettare a tassazione una capacità produttiva autonoma, reale e separata dalla capacità contributiva personale del singolo individuo.
L'esercizio di un'attività professionale non determina automaticamente l'assoggettamento all'IRAP: è necessario verificare concretamente la presenza di un'autonoma organizzazione, caratterizzata dall'impiego non meramente personale di risorse umane o strumentali.
Massime di principio
- Il libero professionista è soggetto all'IRAP solo se l'attività è autonomamente organizzata, ossia se dispone di una struttura idonea a potenziare la capacità produttiva oltre il semplice lavoro personale.
- L'assenza di dipendenti o collaboratori, di capitali di terzi e di beni strumentali eccedenti il minimo normalmente necessario per l'esercizio individuale costituisce un indice rilevante dell'assenza di autonoma organizzazione.
- La valutazione deve essere concreta e riferita alle caratteristiche effettive dell'attività: il solo possesso di beni strumentali o il sostenimento di costi non dimostra automaticamente l'esistenza del presupposto IRAP.
- Quando l'organizzazione si limita a supportare l'attività personale del professionista senza ampliarne significativamente i risultati, l'IRAP non è dovuta.
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