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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37318/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la convalida del provvedimento del Questore che imponeva, per sei anni, il divieto di accesso agli impianti sportivi e l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia nei tempi della gara. Deduce: (1) violazione del diritto di difesa e dell'art.127 c.p.p. per mancata notifica del provvedimento al difensore nominato in fase amministrativa, con conseguente assenza del difensore all'udienza di convalida; (2) carenza e vizio della motivazione circa le ragioni di necessità e urgenza che giustificano l'obbligo di presentazione e mancata valutazione della congruità della durata della misura (6 anni).

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo: ha ritenuto che, ai sensi dell'art.6, comma 2-bis, L. 13/12/1989 n.401, la notifica del provvedimento amministrativo è dovuta soltanto all'interessato e non al difensore nominato nella fase amministrativa, quindi l'omessa notifica al legale non ha viziato la convalida per quella ragione. In parte accoglie il ricorso sul profilo della motivazione e della durata: ha rilevato che il giudice a quo non ha valutato la congruità della durata della misura (6 anni) e non ha adeguatamente motivato in relazione all'obbligo di presentazione. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione e alla durata della misura, ha disposto il rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo esame e ha sospeso l'efficacia del provvedimento del Questore del 17/08/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione.

Norme richiamate

  • art.6, comma 2-bis, legge 13 dicembre 1989 n.401

    Regola la procedura amministrativa: la notifica del provvedimento è richiesta all'interessato e non anche all'avvocato nominato in fase amministrativa; perciò l'omessa notifica al difensore non determina automaticamente l'invalidità della convalida.

  • art.127 codice di procedura penale

    Invocato dal ricorrente come presidio del diritto di difesa per la notifica al difensore, ma la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina specifica della L.401/1989 nella fase amministrativa, prevalente rispetto all'argomentazione del ricorrente.

  • art.6 legge 13 dicembre 1989 n.401 (presupposti per le misure)

    Individua i presupposti per l'adozione e la convalida delle misure (necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale, attribuibilità delle condotte, riconducibilità alle fattispecie previste e congruità della durata) che il giudice deve verificare in sede di convalida.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione, Sez. U., n.44273/2004

    Sez. U. n.44273 del 27/10/2004

    Precisa che il controllo giurisdizionale sulla convalida deve investire le ragioni di necessità e urgenza, la pericolosità concreta, l'attribuibilità delle condotte e la congruità della durata, consentendo al giudice di valutare e ridurre la misura se eccessiva.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.512/2002

    Corte cost., 5 dicembre 2002 n.512

    Richiamata per il principio che il giudice di convalida può intervenire sul profilo della durata della misura e ridurla se ritenuta sproporzionata.

  • Giurisprudenza Cassazione (Licciardello e Straguzzi)

    Sez.7 n.39049 del 26/10/2006; Sez.3 n.33861 del 09/05/2007

    Affermano che l'omessa motivazione sull'urgenza rende invalido il provvedimento solo se questo è stato già eseguito prima dell'intervento del magistrato; se non ancora eseguito, l'assenza di tale motivazione non impedisce automaticamente la convalida, pur restando l'onere motivazionale a carico dell'autorità.

Massime di principio

  • La notifica del provvedimento amministrativo prevista dall'art.6 L.401/1989 deve essere effettuata all'interessato: la mera nomina del difensore in fase amministrativa non impone di per sé la notifica anche al legale; però è buona prassi garantire che il difensore sia tempestivamente informato per assicurare il diritto di difesa.
  • In sede di convalida giudiziale il Gip deve esaminare e motivare espressamente i presupposti della misura amministrativa: necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale, attribuibilità delle condotte e riconducibilità alla norma e congruità della durata; l'assenza di valutazione su uno di questi punti può comportare l'annullamento o la modifica della misura.
  • L'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia richiede una motivazione specifica circa l'urgenza e la pericolosità che lo giustificano; la giustificazione generica richiamando i fatti non è sufficiente.
  • Se il provvedimento amministrativo non è ancora eseguito quando interviene il giudice, l'omessa motivazione sull'urgenza non determina automaticamente la nullità, ma il giudice deve comunque valutare la fondatezza e, se necessario, ridurre la durata o sospenderne l'efficacia.
  • Il giudice di convalida ha il potere di sospendere l'efficacia, annullare o ridurre la durata delle misure imposte dall'autorità amministrativa quando la congruità o la motivazione risultano carenti.

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