Cassazione Penale, Ordinanza n. 23055/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il reato di evasione. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate dai giudici di merito, sostanzialmente diretto a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto, oltre che generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta nei giudizi di merito; il ricorso che contesti tale statuizione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 385 c.p.
Reato oggetto della sentenza impugnata: evasione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di un vizio motivazionale o di legge, si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito e miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera genericità o la mancata confutazione delle argomentazioni decisive del provvedimento comportano l'inammissibilità.
- Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere contestato in cassazione con doglianze astratte o reiterative, ma richiede una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento del diniego.
Come è indicizzato
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