Cassazione Civile, Ordinanza n. 13353/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da interventi eseguiti su un fondo confinante con un fosso di scolo: il proprietario del fondo aveva innalzato in più punti la quota di campagna del proprio terreno, aveva modificato la scarpata e la sezione del fosso, aveva posto pietrisco sulla scarpata e aveva contestualmente chiesto l’accertamento della linea di confine, il rilascio di una porzione di terreno occupata e il risarcimento danni. I vicini avevano reagito sostenendo l’illegittimità di tali lavori e proponendo riconvenzionale per il ripristino dello stato dei luoghi, l’accertamento dell’usucapione di una striscia di terreno e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato le domande attoree e accolto le riconvenzionali, ritenendo che i lavori avessero alterato sensibilmente la configurazione naturale del terreno e del fosso, con violazione dell’art. 913 c.c., e aveva condannato l’attore al ripristino, al risarcimento equitativo di Euro 5.000 e alle spese. In appello, l’impugnazione era stata dichiarata inammissibile ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. Il ricorrente in cassazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 913 c.c., sostenendo che non fosse stata provata una reale e sensibile alterazione del deflusso delle acque; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., per difetto di prova dell’illegittimità dei lavori e del pregiudizio subito dai vicini; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando ultrapetizione nel comando di abbassare il terreno di un metro anche nei punti in cui l’innalzamento sarebbe stato minore; 4) violazione degli artt. 2043 e 2056 c.c. e dell’art. 2697 c.c., contestando la condanna risarcitoria per asserita mancanza di prova del danno e per pretesa illiceità automatica delle opere.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione sulla procura speciale, ha escluso l’inammissibilità per difetto di esposizione dei motivi d’appello e ha rigettato i primi tre motivi nel merito o per carenza di censurabilità in sede di legittimità, osservando che l’accertamento dell’alterazione sensibile dello stato dei luoghi e del deflusso delle acque era un accertamento di fatto adeguatamente motivato. Ha inoltre respinto il terzo motivo, chiarendo che non vi era ultrapetizione perché la condanna al ripristino era coerente con la domanda riconvenzionale e con la motivazione della sentenza di primo grado. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per giudicato interno, poiché il capo sulla condanna al risarcimento del danno non era stato specificamente impugnato in appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 913 c.c.
impone ai proprietari dei fondi un obbligo di non fare, vietando modificazioni dello stato dei luoghi che alterino sensibilmente il deflusso naturale delle acque.
art. 2697 c.c.
il ricorrente lo invocava per contestare la prova dei fatti costitutivi della responsabilità e del danno; la Corte ha ribadito che non può essere usato per sollecitare un nuovo apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie.
art. 112 c.p.c.
non vi è ultrapetizione quando il dispositivo di ripristino è letto in coerenza con la domanda riconvenzionale e con la motivazione della sentenza.
art. 2043 c.c.
la censura risarcitoria è stata ritenuta inammissibile per giudicato interno, senza riesame nel merito della responsabilità aquiliana.
art. 2056 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione del danno; il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata impugnazione specifica del relativo capo.
art. 348-bis c.p.c.
base dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.
art. 348-ter c.p.c.
consente la ricorribilità per cassazione della sentenza di primo grado nei limiti previsti quando l’appello è dichiarato inammissibile.
art. 360 n. 3 c.p.c.
utilizzato per dedurre violazioni di legge; la Corte ha rilevato che alcuni motivi miravano in realtà a una rivalutazione del fatto, non consentita.
art. 360 n. 5 c.p.c.
la doglianza di insufficiente motivazione non è più proponibile nella forma antecedente alla riforma del 2012, nei limiti richiamati dalla Corte.
art. 365 c.p.c.
richiamato sul requisito di specialità della procura per il ricorso per cassazione.
art. 369 c.p.c.
richiamato per il deposito e l’acquisizione del fascicolo d’ufficio e degli atti rilevanti.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito delle memorie.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 16 bis D.L. n. 179/2012
richiamato in tema di deposito telematico e attestazione di conformità della copia informatica della procura.
art. 16-undecies D.L. n. 179/2012
richiamato in tema di attestazione di conformità della copia informatica dell’atto processuale.
art. 83 c.p.c.
richiamato per il requisito della procura speciale e per la sua collocazione topografica.
art. 1367 c.c.
evocato come criterio di conservazione dell’atto, interpretando la procura nel senso che le consenta di produrre effetti.
art. 159 c.p.c.
richiamato in combinazione con il principio di conservazione degli atti processuali.
Massime di principio
- Nei rapporti tra fondi confinanti, l’art. 913 c.c. vieta opere che alterino in modo sensibile il deflusso naturale delle acque; la valutazione della sensibilità dell’alterazione è un accertamento di fatto, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- Le censure formulate come violazione di legge non possono trasformarsi in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove e dei fatti accertati nei gradi di merito.
- La doglianza di ultrapetizione è infondata quando il dispositivo di ripristino è coerente con la domanda proposta e va interpretato alla luce della motivazione della sentenza.
- La condanna al risarcimento del danno non può essere esaminata in cassazione se il relativo capo non è stato specificamente impugnato in appello, con formazione del giudicato interno.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione può ritenersi valida anche se redatta su foglio separato e priva di data, purché sia chiaramente riferibile al giudizio di cassazione e non emerga in modo evidente la sua estraneità a quel giudizio.
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