Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/03/2024 n. 9333 - Corte di Cassazione

Penale tributario - IVA - Frode carosello - Dissequestro

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Istanza di parziale dissequestro su somme (€395.214) nella misura corrispondente all'IVA versata dalla cartiera emittente le fatture. La ricorrente sosteneva che, poiché la cartiera aveva regolarmente versato l'IVA (con conseguente archiviazione per estinzione del reato), per il principio di neutralità dell'IVA la Gruppo SD (utilizzatrice delle fatture) avrebbe diritto alla corrispondente detrazione IVA e dunque al dissequestro parziale. Ha richiamato giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. EN.SA.) e di legittimità italiana invocando anche il principio di proporzionalità e la rideterminazione del profitto del reato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e rigettato. Il Tribunale ha ritenuto che, nel contesto di frode carosello e con il fumus commissi delicti contestato (art. 2 D.Lgs. 74/2000), l'adempimento tributario da parte della cartiera ha prodotto vantaggio diretto solo per la cartiera stessa (estinzione del reato e archiviazione) e non legittima automaticamente la detrazione IVA in capo all'utilizzatrice. La Corte ha richiamato la giurisprudenza UE secondo cui il diritto alla detrazione richiede un collegamento effettivo con operazioni imponibili e può essere negato se il rimborso è invocato in modo fraudolento o abusivo; ha distintamente escluso l'applicazione del principio EN.SA. nel caso di frode accertata. Inoltre è stato richiamato il fatto che la provvista usata per pagare l'IVA dalla cartiera proveniva dalla capogruppo in modo fraudolento, elemento che aggrava la situazione. Spese processuali e condanna della ricorrente a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 74 del 2000

    art. 2 rilevante per il fumus commissi delicti relativo alla frode fiscale; presenza di reato impedisce la detraibilità per l'utilizzatrice

  • D.P.R. n. 633 del 1972

    art. 17, art. 19, art. 21

    disciplina nazionale sull'IVA che, letta congiuntamente, consente di escludere la detrazione in caso di operazioni inesistenti

  • Direttiva 2006/112/CE

    stabilisce il diritto alla detrazione solo per imposte gravanti beni e servizi collegati alle proprie operazioni imponibili; giurisprudenza UE limita la detrazione in presenza di frode o operazioni inesistenti

  • D.Lgs. n. 471 del 1997

    richiamato in relazione agli obblighi di documentazione e alle conseguenze per operazioni inesistenti

  • Codice di procedura penale

    norma applicata per l'onere delle spese nel giudizio di inammissibilità

  • Giurisprudenza CGUE

    EN.SA. (C-712/17), Stroy Trans (C-642/11), Portugal Telecom (C-496/11), SGI e Valériane (C-459/17 e C-460/17), Schutte (C-453/22), Terracult (C-835/18), HUMDA (C-397/21), A contro Finanzamt M (C-596/21), UAB HA-EN (C-227/21)

    la Corte UE conferma il principio di neutralità della detrazione IVA ma ammette la negazione del beneficio se il rimborso/detrazione è invocato in modo fraudolento o se l'operazione è inesistente e non collegabile alle operazioni imponibili; EN.SA. consente rettifica e detrazione solo fuori dal contesto di frode quando l'emittente abbia eliminato il rischio di perdita del gettito

  • Sentenze Corte di cassazione italiana

    Civ. n. 26515/2021; Civ. n. 10766/2023; Sez. pen. n. 11633/02.02.2022 (Casanova)

    giurisprudenza nazionale citata a sostegno di differenti letture; la Corte romana ritiene che precedenti che permettono la detrazione si applichino fuori dal contesto di frode

  • Sentenza Corte costituzionale

    richiamata in relazione alle condanne pecuniarie e al trattamento del ricorso non colpevole di dolo nella determinazione delle sanzioni accessorie

Massime di principio

  • Se in una frode carosello sussiste il fumus commissi delicti o la frode fiscale è accertabile, l'utilizzatore delle fatture non può presumere il diritto alla detrazione IVA anche se l'emittente ha poi versato l'IVA ed ha ottenuto l'archiviazione: il pagamento può avvantaggiare l'emittente ma non elimina automaticamente la responsabilità o il vizio che impedisce la detrazione dell'utilizzatore.
  • La giurisprudenza UE (EN.SA. e altre) consente la rettifica e la detraibilità per l'acquirente solo se è dimostrabile che non c'è frode e che l'emittente ha eliminato il rischio di perdita del gettito entro termini utili; la presenza di elementi oggettivi di frode o abuso legittima il diniego della detrazione.
  • In tema di dissequestro, il richiedente deve dimostrare il concreto titolo giuridico alla somma (es. diritto alla detrazione) e l'assenza di elementi che colleghino i fondi a condotte fraudolente; il semplice pagamento dell'IVA da parte dell'emittente non è sufficiente se il pagamento ha avuto l'effetto di estinguere il reato solo per l'emittente.
  • L'argomento della proporzionalità non prevale quando la scelta legislativa nazionale di escludere la detrazione per operazioni inesistenti è coerente con misure antielusive e con il funzionamento del meccanismo IVA; quindi la compressione del diritto di detrazione può essere giustificata per contrastare frodi.
  • Occorre attenzione alle operazioni infragruppo e alla provenienza dei mezzi: se i fondi usati dall'emittente per pagare l'IVA provengono dall'utilizzatore tramite condotte fraudolente, ciò peggiora la posizione dell'utilizzatore e può impedire il dissequestro.
  • Prassi consigliata: in situazioni potenzialmente fraudolente l'utilizzatore deve documentare in modo rigoroso la propria buona fede, la concreta connessione economica delle forniture alle proprie operazioni imponibili e l'assenza di elementi oggettivi che facciano sorgere il sospetto di frode; in mancanza di ciò il rischio di indetraibilità e di mancato dissequestro è alto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.