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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29454/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 19/02/2025 che, in sede di rinvio, aveva revocato decreti penali di condanna e sentenze a carico di Zordan per i reati indicati tra cui l'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, ritenendo che i fatti non siano più previsti come reato. Il Procuratore ha censurato la mancata ottemperanza al mandato della sentenza della Corte di cassazione 21/03/2024 che aveva disposto di verificare, per ciascuna annualità, se l'omesso versamento dei contributi superasse la soglia di punibilità stabilita dall'art. 2 d.l. n. 463/1983 come modificato dal d.lgs. n. 8/2016 (soglia di 10.000 euro annui). Il ricorso per cassazione deduce violazione di norme processuali (artt. 627, 667, 673, 125 c.p.p.) e delle modifiche normative operate dal d.lgs. n. 8/2016.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha disatteso il mandato della precedente sentenza di legittimità, omettendo l'accertamento puntuale e concreto, per ciascun procedimento e per ciascuna annualità, circa l'eventuale superamento della soglia di punibilità di 10.000 euro annui prevista dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983 come modificato dal d.lgs. n. 8/2016. Per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Rovigo per un nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000

    Citato tra i reati per i quali il giudice dell'esecuzione aveva revocato precedenti provvedimenti, ma la decisione della Corte si concentra principalmente sull'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983

  • art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983

    la sanzione penale opera solo laddove l'omissione sia superiore a 10.000 euro annui; sotto tale soglia si applica la sola sanzione amministrativa

    La Corte richiama che, dopo le modifiche del d.lgs. n. 8/2016, il regime è differenziato per importi e il giudice dell'esecuzione deve accertare, per ciascuna annualità, se l'omissione superi la soglia di punibilità; in assenza di tale accertamento non può dichiararsi l'abolitio criminis in modo generico

  • d.lgs. n. 8 del 2016

    Ha modificato l'art. 2 d.l. n. 463/1983 introducendo la soglia di 10.000 euro annui che delimita la punibilità penale; la Corte intende che tali modifiche impongono accertamenti concreti da parte del giudice dell'esecuzione

  • artt. 627, 667, 673, 125 c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente come norme procedurali correlate alla impugnazione e al rito esecutivo; la censura connessa ha indirizzato la Corte a verificare l'ottemperanza al mandato di rinvio e la correttezza del procedimento di esecuzione

Massime di principio

  • Quando una norma penale è stata modificata introducendo soglie di punibilità (es. 10.000 euro annui), il giudice dell'esecuzione deve effettuare un accertamento concreto e puntuale, per ciascuna annualità e per ciascun provvedimento, sul superamento o meno della soglia prima di dichiarare la depenalizzazione o revocare condanne
  • La semplice richiamata di principi di diritto o motivazioni astratte non sostituisce l'obbligo di verifiche fattuali richieste da una sentenza di rinvio: il giudice deve conformarsi al mandato della Corte di legittimità e trattare le singole fattispecie in modo specifico
  • In caso di omissione dell'accertamento previsto dalla Corte di cassazione, il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio; il ricorso del Procuratore può trovare accoglimento quando il giudice del rinvio non ha eseguito le istruzioni della sentenza di legittimità
  • La depenalizzazione per valore (abolitio criminis o trasformazione della sanzione in amministrativa) va valutata non in termini generali, ma con riguardo agli importi accertati nelle singole annualità e nei singoli procedimenti
  • Difensori e parti devono proporre agli organi esecutivi elementi contabili e decisionali già acquisiti in fase di cognizione che consentano al giudice dell'esecuzione di compiere l'analisi annuale richiesta dalla normativa modificata

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