Cassazione Penale, Sentenza n. 48335/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza GIP del 16/02/2022 con cui, dopo udienza ex art. 409 c.p.p., era stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione coatta ai sensi dell'art. 479 c.p. La ricorrente deduceva un unico motivo (nei limiti dell'art. 173 disp. att. c.p.p.): violazione di legge (artt. 409 c.p.p., 111 e 112 Cost.) ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., sostenendo che il provvedimento sarebbe abnorme perché i fatti per i quali è stata disposta l'imputazione coatta sarebbero diversi da quelli per i quali era stata richiesta l'archiviazione (pertanto lesivi delle facoltà difensive dell'indagata).
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ritiene che il GIP abbia correttamente ritenuto sussistenti gli elementi materiali e il dolo generico della falsità ideologica contestata (art. 479 c.p.), atteso che la persona presentata alla sottoscrittura non era la reale interessata e non fu esibita carta d'identità; quindi è legittima l'imputazione coatta disposta ai sensi dell'art. 409 c.p.p. poiché il titolo di reato è identico a quello originariamente iscritto. Dalla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 409 cod. proc. pen.
Consente al GIP, all'esito dell'udienza camerale, di disporre l'imputazione coatta quando sussistono elementi che fanno ritenere configurabile il reato; nel caso è stato applicato per disporre l'imputazione coatta per art. 479 c.p.
art. 479 cod. pen.
Fattispecie di falsità (ideologica) contestata: il provvedimento ha ritenuto sussistenti gli elementi materiali e il dolo generico per la falsa attestazione di un accertamento mai compiuto (mancata verifica dell'identità e mancata esibizione di documento).
art. 335 cod. proc. pen.
Norma relativa all'iscrizione della notitia criminis: il titolo di reato per il quale è stata disposta l'imputazione coatta è risultato identico a quello della originaria iscrizione
art. 48 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero; la Corte evidenzia la differenza tra la richiesta di archiviazione e la valutazione del GIP
art. 111 Costituzione
Richiamato dalla difesa in tema di garanzie processuali; la Corte ritiene che, alla verifica richiesta per l'ammissione del ricorso, non emerga la violazione lamentata
art. 112 Costituzione
Richiamato in ordine a garanzie dell'azione penale e della funzione giudiziaria; non è stata ritenuta violata dalla decisione del GIP
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione del ricorso per cassazione per violazione di legge; su tale base la ricorrente aveva fondato il motivo principale, ma la Corte l'ha ritenuta inammissibile
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla deduzione dei motivi nel ricorso: il ricorso era riconosciuto nei limiti di detta disposizione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso: condanna al pagamento delle spese processuali e a favore della Cassa delle Ammende (applicata nel caso, pari a euro 3.000)
Sez. U. n. 40984 del 22/10/2018 (Gianforte)
Richiamata come principio di diritto: l'identità del titolo di reato tra la notizia di reato iniziale e l'imputazione coatta esclude la configurabilità di atto abnorme
Massime di principio
- La deduzione di 'abnormità' del provvedimento che dispone imputazione coatta difficilmente è ammissibile quando il titolo di reato indicato dal GIP corrisponde a quello originariamente iscritto: per essere efficace la censura deve dimostrare un effettivo mutamento del fatto o del titolo giuridico.
- Se il GIP, dopo udienza ex art. 409 c.p.p., ritiene di sussistere un quadro fattuale e soggettivo compatibile con la fattispecie, la questione sulla reale dinamica (es. induzione in errore della pubblica ufficiale) va rimessa al giudizio di merito e non consente di annullare in via sommaria il provvedimento.
- La mera discrepanza tra la richiesta di archiviazione del PM e la diversa valutazione del GIP non costituisce di per sé atto abnorme: è necessaria la prova che il GIP abbia travalicato i limiti della propria funzione o abbia qualificato diversamente i fatti in modo manifestamente illogico.
- I ricorsi con motivi basati su violazione di legge (art. 606 c.p.p.) richiedono una chiara dimostrazione della violazione normativa o di vizio di motivazione rilevante ai fini di ammissione; argomentazioni prevalentemente prospettiche sul merito sono generalmente insufficienti.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi, valutare attentamente la fondatezza della censura prima di proporre impugnazioni
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