Cassazione Civile, Ordinanza n. 10790/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Tre soggetti, quali associati di una organizzazione qualificata come ONLUS, impugnavano in sede tributaria un avviso di accertamento per II.DD. relativo al 2007, un avviso per ritenute non operate e non versate emesso nei confronti della Onlus e gli avvisi emessi nei loro confronti per il recupero del reddito da partecipazione non dichiarato. La CTR Lombardia aveva confermato il rigetto del ricorso di merito, ritenendo che l’ente non avesse dimostrato i requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali previste per le ONLUS. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 10 e 11 del D.Lgs. 460/1997, in combinato disposto con l’art. 111-bis TUIR, per asserita illegittima riqualificazione della ONLUS in società commerciale; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 D.Lgs. 460/1997, in combinato disposto con gli artt. 23 DPR 600/1973 e 3 e 8 DPR 602/1973, per l’imputazione di omessa effettuazione e omesso versamento di ritenute, lamentando anche omessa pronuncia sul punto. La Corte rilevava che entrambe le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, essendo stata resa una doppia conforme dai giudici di merito; inoltre, la CTR aveva accertato una vita associativa solo apparente, l’assenza di libro soci e verbali, attività retribuite a soci e volontari, emolumenti agli amministratori, presenza di dipendenti in nero, spese personali non inerenti e utilizzo dell’ente come mera facciata per fruire indebitamente delle agevolazioni fiscali. Quanto alla seconda doglianza, la presenza di dipendenti in nero e il disconoscimento del regime agevolato rendevano consequenziale l’obbligo di operare e versare le ritenute.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze, pur formulate come violazioni di legge, si traducevano in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quanto già accertato dai giudici di merito con doppia conforme. Ha inoltre ritenuto irrilevante la produzione documentale successiva depositata dai ricorrenti, perché sopravvenuta rispetto alla originaria inammissibilità del ricorso. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se invece contesta la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, la censura non può essere veicolata come violazione di legge.
art. 10 D.Lgs. n. 460 del 1997
È richiamato come parametro delle agevolazioni fiscali delle ONLUS; la mancata prova dei requisiti comporta il disconoscimento del regime di favore.
artt. 6 e 11 D.Lgs. n. 460 del 1997
Sono evocati dai ricorrenti per contestare la riqualificazione dell'ente; la Corte non entra nel merito perché la censura è ritenuta inammissibile in quanto fattuale.
art. 111-bis TUIR
È richiamato nel motivo per sostenere l'illegittimità della riqualificazione fiscale dell'ente; la doglianza è però ritenuta inammissibile.
art. 23 DPR n. 600 del 1973
È richiamato con riferimento all'obbligo di effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente o assimilati.
artt. 3 e 8 DPR n. 602 del 1973
Sono richiamati in relazione al versamento delle ritenute e agli effetti dell'omissione.
art. 380.1 bis c.p.c.
Viene menzionato per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della norma alla fattispecie astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove operata dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da doppia conforme, la censura che miri a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile in cassazione.
- Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali in favore di un ente richiede la prova rigorosa dei presupposti sostanziali previsti dalla disciplina di settore; in mancanza, l'Amministrazione può disconoscere il regime di favore.
- Se il giudice di merito accerta che l'ente svolge un'attività solo apparentemente coerente con le finalità dichiarate, in assenza di effettiva vita associativa, spese inerenti e rispetto dei divieti statutari, può essere negato il trattamento fiscale agevolato.
- L'omesso riconoscimento del regime agevolato può rendere consequenziale l'applicazione degli obblighi fiscali ordinari, inclusa l'effettuazione e il versamento delle ritenute dovute.
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