Ordinanza n. 3001/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sez. I, n. 780/2024
Esito
La controversia
La parte privata ha proposto appello contro una sentenza del TAR Calabria. Il Consiglio di Stato ha rilevato un vizio nella notifica del ricorso in appello: l’atto è stato notificato agli indirizzi PEC dell’Amministrazione intimata e dell’Avvocatura distrettuale, anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege per i giudizi instaurati davanti al Consiglio di Stato. È stata quindi rilevata la necessità di rinnovare la notifica per assicurare l’integrità del contraddittorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato, riservato ogni ulteriore profilo di rito, di merito e sulle spese, ha ordinato alla parte appellante di rinnovare la notifica del ricorso in appello secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle amministrazioni dello Stato. È stato assegnato il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 11 del r.d. 1611/1933 e un ulteriore termine di 15 giorni, decorrente dal perfezionamento dell’ultima notificazione per il destinatario, per depositare il ricorso ritualmente notificato. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2026, senza decisione definitiva sull’appello.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata nell’ambito della trattazione processuale, senza che il testo espliciti una specifica interpretazione ulteriore.
art. 44, comma 4, c.p.a.
Nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, la disposizione consente di ordinare la rinnovazione della notificazione quando ciò sia necessario per assicurare l’integrità del contraddittorio; il giudice richiama la modifica derivante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale delle parole indicate nell’ordinanza.
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
La notificazione degli atti giudiziari diretti alle amministrazioni dello Stato deve essere effettuata secondo le regole previste per la rappresentanza e difesa erariale, con rinnovazione disposta dal giudice quando la notifica sia stata eseguita presso un ufficio diverso da quello competente.
sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021
La pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. limitatamente alle parole «, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,».
Massime di principio
- Nei giudizi instaurati davanti al Consiglio di Stato, gli atti diretti alle amministrazioni dello Stato devono essere notificati presso l’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege, secondo le regole della rappresentanza e difesa erariale; la notificazione presso indirizzi PEC dell’amministrazione o presso l’Avvocatura distrettuale non è rituale ai fini del giudizio d’appello.
- Quando la notificazione del ricorso in appello non è stata eseguita secondo le modalità previste per la difesa in giudizio dello Stato, il giudice può ordinare la rinnovazione della notifica per assicurare l’integrità del contraddittorio, riservando ogni ulteriore valutazione processuale e di merito.
- Alla rinnovazione della notifica disposta dal giudice deve seguire il deposito del ricorso ritualmente notificato entro il termine assegnato, decorrente dal perfezionamento dell’ultima notificazione per il destinatario.
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