Cassazione Penale, Sentenza n. 20191/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena (10/06/2021) da parte della Corte d'Appello di Bologna (sentenza 14/02/2022), deducendo violazione di legge in relazione alla determinazione della pena ai sensi degli artt. 62 n. 6 e 62-bis cod. pen. La difesa contesta un errore di calcolo nella determinazione della multa per il reato di rapina (capo A) e, soprattutto, la mancata riduzione della pena in applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. rispetto al reato di lesioni personali (capo B).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo relativo alle lesioni personali (capo B). Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse omesso la corretta riduzione della pena per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. relativamente alle lesioni e, in applicazione dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen., ha annullato senza rinvio la parte sanzionatoria sul reato di lesioni e ha rideterminato la multa in euro 266,00. Quanto al reato di rapina (capo A), l'errore materialmente rilevato nella determinazione della multa risultava complessivamente favorevole al ricorrente (la riduzione che si sarebbe dovuta operare sulla multa avrebbe comportato, se corretta, un aumento della detenzione), per cui la Cassazione ha ritenuto che il ricorrente non avesse interesse alla correzione e ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto.
Norme richiamate
art. 62 cod. pen., n. 6
La circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte territoriale doveva comportare una riduzione della pena per il reato di lesioni personali; la Cassazione ha rilevato che tale riduzione non era stata correttamente applicata e ne ha disposto l'applicazione nel calcolo della multa.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato congiuntamente all'art. 62 per la determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo; la censura riguardava la corretta applicazione di attenuanti e riduzioni nella determinazione delle sanzioni pecuniarie e detentive.
art. 628 cod. pen. (rapina)
Il reato per cui era stata irrogata una pena comprensiva di multa; la Corte ha esaminato gli errori di calcolo relativi alla multa e alla detenzione e ha ritenuto l'errore materiale complessivamente favorevole al ricorrente, escludendo interesse alla correzione.
art. 582 cod. pen. (lesioni personali)
Il reato per cui è stata riconosciuta l'attenuante e per il quale la Cassazione ha annullato la parte sanzionatoria e ha rideterminato la multa in misura ridotta.
art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando annulla senza rinvio una parte della sentenza, di provvedere essa stessa alla rideterminazione della pena; la norma è stata utilizzata per fissare direttamente la multa di euro 266,00 per il reato di lesioni.
Massime di principio
- Se la Corte territoriale omette di applicare una circostanza attenuante prevista dall'art. 62 cod. pen., la Corte di Cassazione può annullare la parte sanzionatoria e, se ricorrono i presupposti, rideterminare la pena senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. I).
- Gli errori materiali nel calcolo della pena vanno corretti solo se la correzione non peggiora complessivamente la posizione dell'imputato; se la rettifica comporterebbe un risultato complessivamente peggiorativo per il condannato, questi può non avere interesse alla correzione e la Cassazione può non intervenire.
- Quando sono in gioco più reati e si scioglie il cumulo giuridico, il giudice deve rideterminare separatamente le pene e le sanzioni pecuniarie tenendo conto delle attenuanti: errori in questa determinazione sono correggibili dalla Cassazione nei limiti del potere di rideterminazione.
- In sede di impugnazione è importante specificare chiaramente l'interesse alla correzione di errori materiali nel calcolo della pena, valutando l'effetto complessivo (detentivo e pecuniario) della rettifica.
- La Cassazione utilizza l'art. 620, lett. I) per evitare inutili rinvii quando è possibile fissare immediatamente la sanzione corretta sulla base degli elementi del giudizio.
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