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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25624/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n.29820100023575335 per ICI anno 2006 pari a €1141,72. La ricorrente deduceva, tra l'altro, difetto di notifica della cartella e mancata sottoscrizione del ruolo da cui la cartella trae origine; chiedeva l'annullamento della cartella e la riforma della decisione di merito favorevole a Riscossione Sicilia.

La decisione

La Cassazione ha rigettato quattro dei cinque motivi di ricorso (ritenendo infondate le censure circa la invalidità della notifica e la mancata sottoscrizione del ruolo, nonché inammissibile per difetto di specificità il motivo sul valore della controversia) e ha accolto il quinto motivo: ha cassato il capo della sentenza impugnata che, in favore del Comune di Siracusa (che non aveva impugnato la sentenza di primo grado ed era rimasto contumace in appello), aveva liquidato le spese del primo grado. La Corte ha ritenuto che, trattandosi di decisione passata in giudicato nei confronti del Comune, non potevano essere riassegnate spese a suo favore; la cassazione è avvenuta senza rinvio e le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26 (comma 5)

    Il rinvio contenuto alla disciplina delle notificazioni implica che, anche in caso di nullità della notificazione della cartella, possa applicarsi l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo richiamando le norme sulle notificazioni civili (in raccordo con art. 60 DPR 600/1973 e art. 156 c.p.c.).

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60

    Richiamato come norma cui rimanda l'art. 26 DPR 602/73: consolida il principio che le nullità di notifica possono essere sanate se è stato raggiunto lo scopo della notificazione.

  • Codice di Procedura Civile, art. 156

    Applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo alle notifiche di cartelle di pagamento: una nullità di notifica può non comportare l'invalidità dell'atto se la notifica ha comunque perseguito lo scopo informativo.

  • Codice Civile, art. 2697

    Conferma l'onere della prova: la parte che deduce un fatto (es. l'inesistenza o la non riferibilità dell'atto) deve fornire prove specifiche; una mera contestazione generica non è sufficiente.

  • D.P.R. n. 445/2000, art. 18, comma 2

    Riferimento alla produzione documentale e alla necessità di provare la regolarità della notificazione: la Corte ha richiamato l'esigenza che chi contesta la conformità dei documenti specifichi e disconosca tempestivamente la loro conformità all'originale.

  • D.P.R. n. 43/1988 (norme sul ruolo), art. 12 D.P.R. n. 602/1973

    L'omessa sottoscrizione del ruolo non determina automaticamente nullità: non essendovi una sanzione espressa, opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo da cui proviene e grava sul contribuente l'onere di provarne l'irrilevanza mediante elementi specifici.

  • Legge n. 241/1990, art. 21‑octies

    Richiamata per il principio secondo cui, in assenza di sanzione specifica, i vizi formali degli atti amministrativi possono risultare irrilevanti.

  • D.M. n. 55/2014, art. 5, comma 4

    Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

    Il valore della causa va determinato sull'importo del tributo e relativi accessori; il motivo che impugnava la liquidazione delle spese per difetto di riferimento al valore è stato ritenuto inammissibile perché la ricorrente non ha indicato l'ammontare contestato nella sentenza.

  • Codice di Procedura Civile, art. 91; art. 112; art. 329

    Richiamati in relazione alla disciplina delle spese e alla loro liquidazione: la Corte ha precisato che non possono essere nuovamente assegnate spese a favore di una parte che non ha impugnato la sentenza di primo grado, essendo tale decisione passata in giudicato nei suoi confronti.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, n. 3 (motivo per cassazione) e art. 366 (autosufficienza)

    Rilevata l'esigenza di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorso non può introdurre argomenti nuovi rispetto a quelli già discussi in grado d'appello e deve indicare puntualmente gli atti e i documenti richiamati.

Massime di principio

  • Se la notifica della cartella è viziata ma il contribuente impugna tempestivamente, la nullità formale può essere sanata per raggiungimento dello scopo (applicazione analogica dell'art.156 c.p.c.).
  • L'onere di provare la regolarità della notifica grava sull'agente della riscossione, ma chi contesta la conformità di documenti deve disconoscerli tempestivamente e con specificità indicando gli elementi probatori.
  • L'omessa sottoscrizione del ruolo non comporta automaticamente nullità dell'atto: vige la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo che lo ha emanato e il contribuente deve fornire prove concrete e specifiche della non legittimità.
  • In sede di cassazione è essenziale il rispetto del principio di autosufficienza: non si possono proporre argomenti nuovi non valutati in sede di appello e bisogna indicare chiaramente i documenti cui si fa riferimento.
  • Le spese non possono essere attribuite a favore di una parte che non ha impugnato la sentenza di primo grado (decisione divenuta definitiva nei suoi confronti); la liquidazione delle spese deve rispettare lo stato delle impugnazioni e la cosa giudicata.

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