Sentenza del 05/07/2023 n. 19097 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi avverso la decisione della CTR Liguria che, accogliendo l'appello della contribuente, aveva annullato la pretesa tributaria relativa al canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP, anno 2010). I motivi denunciavano: difetto di giurisdizione del giudice tributario (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., del giudicato esterno e del principio ne bis in idem in relazione a pronunce amministrative sulle deliberazioni tariffarie; nullità della sentenza per motivazione omessa/apparente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; art. 132 c.p.c., n. 4) per presunta mera adesione alle argomentazioni della contribuente; omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); violazione del D.Lgs. n. 446/1997, art. 62, comma 2, lett. d) e della L. n. 43/2005, art. 7-octies, in relazione alla presunta legittimità della Delibera consiliare 26/3/2001 n. 36 e delle successive delibere tariffarie.
La decisione
Il ricorrente ha effettuato una rinuncia rituale al ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato estinto il processo. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti. La Corte ha inoltre precisato che il D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, non trova applicazione nel caso di rinuncia al ricorso per cassazione, atteso il carattere sanzionatorio e di stretta interpretazione della norma che si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Gli estremi di cassazione invocati dal ricorrente: vizio di giurisdizione (n.3), motivazione omessa o apparente (n.4) e omesso esame di fatti decisivi (n.5). La Corte non è entrata nel merito perché il ricorso è stato rinunciato e il giudizio dichiarato estinto.
art. 2909 c.c.
Riferimento del Comune in ordine agli effetti del giudicato/azione di accertamento e alla preclusione di nuovi accertamenti; la questione non è stata decisa per la rinuncia.
art. 324 c.p.c.
Norma processuale citata in relazione agli effetti del giudicato esterno; anche questa censura non è stata esaminata a causa della estinzione del processo per rinuncia.
art. 132 c.p.c., n. 4
Richiamata nella censura sulla motivazione della sentenza di appello (presunta apodittica adesione alle argomentazioni della contribuente); la Corte non si è pronunciata nel merito.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 62, comma 2, lett. d)
Norma relativa alla disciplina dei tributi locali richiamata dal Comune per sostenere la legittimità delle deliberazioni tariffarie; la contestazione non è stata decisa per la rinuncia al ricorso.
L. n. 43 del 2005, art. 7-octies
Richiamata insieme al D.Lgs. 446/1997 dal Comune per sostenere che le delibere comunali rispettavano i limiti di legge; la questione è rimasta sostanzialmente incisa dalla rinuncia.
Deliberazione consiliare 26 marzo 2001, n. 36 (atto comunale)
Atto istitutivo del CIMP richiamato dal Comune come conforme ai limiti di legge; la Corte non ha valutato la fondatezza di tale asserzione a causa dell'estinzione del processo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha precisato, richiamando orientamento giurisprudenziale, che la sanzione/contributo aggiuntivo previsto da tale norma non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo norma sanzionatoria di stretta interpretazione applicabile solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo: le censure illustrate non vengono esaminate nel merito e non producono una pronuncia sulla fondatezza dei motivi.
- Quando un amministrazione comunale impugna una decisione favorevole al contribuente, valutare il rischio procedurale: la rinuncia interrompe il giudizio senza pronunce sulle questioni di diritto (es. legittimità delle tariffe comunali).
- Le censure di legittimità (giurisdizione, motivazione, omesso esame) possono essere sollevate in cassazione, ma la loro efficacia dipende dall'effettivo esercizio del gravame; una rinuncia priva tali motivi di verifica giudiziale.
- Il D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (onere aggiuntivo del contributo unificato), ha interpretazione restrittiva: si applica nei soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non in caso di rinuncia.
- Nelle dispute sul rispetto dei limiti normativi delle tariffe comunali per canoni come il CIMP, è utile documentare in modo completo la conformità degli atti (delibere, calcoli tariffari) e verificare precedenti decisioni amministrative o giudiziarie che possano precludere o rafforzare la pretesa.
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