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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13961/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sua condanna per concorso in furto in abitazione. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità penale, sostenendo in sostanza l'erroneità della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove. La Corte ha ritenuto che la doglianza fosse inammissibile in sede di legittimità perché diretta a una rivalutazione del merito e a offrire una lettura alternativa delle fonti probatorie, a fronte di una doppia conforme di condanna caratterizzata da un quadro probatorio chiaro e coerente.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla condanna confermata in appello

  • art. 624-bis c.p.

    richiamato quale fattispecie incriminatrice oggetto della condanna confermata

  • art. 616 c.p.p.

    implicito nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da doppia conforme di condanna e da un apparato argomentativo ritenuto chiaro e coerente, il ricorso che solleciti una lettura alternativa del compendio probatorio è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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