Sentenza del 05/07/2017 n. 979 - Comm. Trib. Prov. Genova
Contenzioso tributario - Contributo unificato - Impugnazione cumulativa ruolo e cartella. Sanzioni per parziale pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del contributo unificato dovuto per l’impugnazione congiunta di due atti autonomamente impugnabili: l’iscrizione a ruolo e la successiva cartella esattoriale. Il ricorrente aveva versato un contributo unificato non integrale, ritenendo presumibilmente che l’interdipendenza procedimentale tra ruolo e cartella consentisse di considerarli come un unico atto ai fini del contributo.
La decisione
La valutazione deve essere effettuata atomisticamente per ciascun atto autonomamente impugnabile. Il fatto che ruolo e cartella siano procedimentalmente collegati non elimina la loro autonoma rilevanza processuale. Pertanto, l’impugnazione cumulativa di entrambi comporta il pagamento del contributo unificato dovuto per ciascun atto, con conseguente raddoppio dell’importo rispetto all’impugnazione di un solo atto. La sanzione irrogata per il parziale pagamento del contributo unificato è stata ritenuta legittima.
Norme richiamate
Disciplina del contributo unificato nel processo tributario
Il contributo unificato è determinato considerando ciascun atto autonomamente impugnabile oggetto del ricorso. L’interdipendenza procedimentale tra gli atti non consente di versare un unico contributo quando il ricorso li impugna entrambi.
Disciplina degli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario
Iscrizione a ruolo e cartella esattoriale conservano autonoma rilevanza ai fini dell’impugnazione e del calcolo del contributo unificato, anche quando la cartella costituisce lo sviluppo procedimentale del ruolo.
Disciplina delle sanzioni per omesso o parziale pagamento del contributo unificato
Quando il ricorrente non versa l’intero contributo unificato dovuto per tutti gli atti impugnati, l’amministrazione può richiedere l’integrazione e applicare la relativa sanzione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, per calcolare il contributo unificato occorre considerare separatamente gli atti autonomamente impugnabili, anche se collegati tra loro sul piano procedimentale.
- L’impugnazione cumulativa di ruolo e cartella può comportare il pagamento di due contributi unificati, anziché di uno solo.
- Il collegamento funzionale tra due atti non li trasforma automaticamente in un unico atto ai fini fiscali o processuali.
- Prima di depositare un ricorso cumulativo è necessario verificare quali atti siano autonomamente impugnati e calcolare il contributo unificato per ciascuno di essi.
- Il versamento parziale del contributo unificato può comportare una richiesta di integrazione e l’applicazione di una sanzione, ritenuta legittima in presenza di più atti autonomamente impugnabili.
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