Cassazione Civile, Ordinanza n. 14031/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un fotografo professionista ha convenuto una società, deducendo la violazione del diritto d'autore su una fotografia aerea dell'isola di Giannutri. Sosteneva che la società avesse pubblicato per circa due anni sul proprio sito una fotografia che sarebbe stata la stessa da lui scattata, poi modificata in modo da renderla irriconoscibile, chiedendo il risarcimento dei danni per l'utilizzo non autorizzato. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata l'identità tra la foto dell'attore e quella utilizzata dalla convenuta; la Corte d'appello aveva confermato, rilevando differenze sostanziali tra le immagini e l'assenza di prova di una contraffazione artificiosa. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 8 r.d. n. 633/1941 e degli artt. 5, 6 e 8 della Dir. 48/2004/CE, sostenendo che l'autorialità dovesse presumersi in capo a chi si dichiara autore, una volta offerti elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti, con conseguente onere del convenuto di dimostrare la diversa autorialità dell'immagine; ha richiamato anche un precedente della Corte.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non investisse una questione di diritto sull'onere della prova della titolarità del diritto d'autore, ma mirasse in realtà a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, che aveva escluso la coincidenza tra le due fotografie sulla base di differenze materiali e aveva negato la prova di una manipolazione volta a camuffare l'uso indebito. Trattandosi di rivalutazione del compendio probatorio, il motivo non era scrutinabile in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, lett. f), r.d. n. 633/1941
richiamato dal ricorrente quale norma attributiva della tutela autorale della fotografia, ma la Corte non ne ha svolto una specifica interpretazione decisoria
art. 8 r.d. n. 633/1941
invocato dal ricorrente sulla presunzione di autorialità; la Corte ha però escluso che il caso richiedesse di risolvere un problema di titolarità del diritto d'autore
artt. 5, 6 e 8 Dir. 48/2004/CE
richiamati dal ricorrente a sostegno dell'esigenza di elevata protezione del titolare del diritto; non oggetto di autonoma statuizione della Corte
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
il motivo era formalmente incardinato sulla violazione di legge, ma è stato ritenuto inammissibile perché in sostanza diretto a ottenere una rivalutazione del fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, richiamata solo ai fini del contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile il motivo che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito accerta, con apprezzamento di fatto, che due immagini sono diverse per elementi oggettivi rilevanti e che non vi è prova di una manipolazione artificiosa, la doglianza in cassazione che contesti tale conclusione è inammissibile.
- La tutela del diritto d'autore e la regola sull'onere della prova della titolarità non possono essere invocate per sovvertire un accertamento di fatto che escluda, a monte, l'identità tra l'opera rivendicata e quella contestata.
- La deduzione di una presunzione di autorialità è irrilevante se il giudice di merito non fonda la decisione sulla mancanza di prova della titolarità, ma sull'insussistenza della corrispondenza materiale tra le opere confrontate.
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