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Sentenza

Sentenza n. 3984/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento della delibera del CSM del 17.12.2025, avente per oggetto “Pratica. Num. 22/MS/2025 – interpello per la formazione delle graduatorie degli idonei per la nomina a componente addetto alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura” di cui al prot. P21701/2025; della delibera del CSM del 17.12.2025, avente per oggetto “Pratica. n. 22/MS/2025 – Nomina a componente addetto alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura”, con cui il CSM ha disposto di destinare alla propria Segreteria i magistrati dott.ssa -OMISSIS-, dott. -OMISSIS-, dott.ssa -OMISSIS-, dott. -OMISSIS-; del verbale n. -OMISSIS- relativo alla seduta dell’11.12.2025 della Terza Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura; del verbale n. 5020 relativo alla seduta del 17.12.2025 della Terza Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202601306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere del CSM che hanno escluso il magistrato dalla procedura e nominato altri componenti addetti alla Segreteria, nonché i relativi verbali della Terza Commissione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (magistrato candidato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’esclusione dalla procedura selettiva per la nomina a componente addetto alla Segreteria del CSM, disposta in ragione di una precedente sentenza della Sezione disciplinare che lo aveva assolto ai sensi dell’art. 3-bis d.lgs. 109/2006 per scarsa rilevanza del fatto. Il primo motivo deduceva la violazione della circolare e dell’Interpello, dell’art. 51 Cost., dei principi di tassatività delle cause di esclusione, legittimo affidamento e parità di trattamento, nonché illogicità e irrazionalità, sostenendo che l’assoluzione ex art. 3-bis non equivale a una condanna disciplinare né a un procedimento disciplinare pendente e non poteva essere ricondotta alle cause di esclusione previste. Il secondo motivo denunciava contraddittorietà con la precedente ammissione del candidato, intervenuta prima della valutazione tecnica, e difetto di motivazione, deducendo che l’esclusione era stata disposta soltanto dopo che la Commissione tecnica aveva attribuito al candidato il giudizio di “elevato” e lo aveva collocato al primo posto a parità di merito con un’altra candidata. Il terzo motivo lamentava violazione dell’imparzialità, del legittimo affidamento, disparità di trattamento, illogicità e difetto di motivazione, in quanto il CSM avrebbe considerato rilevante l’assoluzione ex art. 3-bis del ricorrente, ma non una richiesta di procedimento disciplinare riguardante altro candidato, poi nominato. Il CSM sosteneva che la sentenza assolutoria avesse comunque accertato il fatto tipico e che tale accertamento, per la sua stabilità e attinenza alle funzioni da svolgere presso il CSM, potesse giustificare l’esclusione attraverso un’interpretazione teleologica e integrativa della disciplina dell’Interpello.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, esaminando congiuntamente i tre motivi. Ha ritenuto che l’Interpello e la circolare costituissero un autovincolo amministrativo particolarmente tassativo, in quanto individuavano preventivamente le condizioni di partecipazione e le cause di esclusione. Tra queste figuravano le condanne disciplinari, salvo riabilitazione, mentre le pendenze di procedimenti penali o disciplinari potevano assumere rilievo ai fini della nomina; non era invece prevista l’assoluzione disciplinare per scarsa rilevanza del fatto ai sensi dell’art. 3-bis d.lgs. 109/2006. Secondo il TAR, l’art. 19, comma 2, d.lgs. 109/2006 distingue la condanna disciplinare dalla dichiarazione di esclusione dell’addebito e l’assoluzione ex art. 3-bis, escludendo la configurabilità dell’illecito disciplinare, non può essere trasformata dal CSM in una condanna o in una causa di esclusione non prevista. L’amministrazione non poteva quindi introdurre, dopo la presentazione delle domande e nei confronti di un concorrente individuato, una causa di esclusione mediante un’interpretazione teleologica e additiva dell’Interpello. Tale condotta ha violato l’autovincolo, la tassatività delle cause di esclusione, la parità di trattamento e l’affidamento dei partecipanti, oltre ai principi di chiarezza e di interpretazione letterale delle regole selettive. Il TAR ha inoltre escluso che il CSM potesse invocare una potestà generale di ponderazione delle peculiarità del caso concreto quando questa conduca a modificare in corso di procedura le regole di ammissione. L’eventuale integrazione della disciplina avrebbe dovuto essere effettuata in via generale e preventiva mediante revisione della circolare, non attraverso una decisione episodica e ad personam. Gli atti impugnati sono stati pertanto annullati nei sensi precisati in motivazione. In sede conformativa, la Terza Commissione dovrà rivalutare la domanda del ricorrente alla luce della sentenza e trasmettere la relativa documentazione alla Commissione tecnica per l’eventuale colloquio. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza in forma semplificata previa audizione delle parti in camera di consiglio.

    Ha consentito la definizione immediata del giudizio in forma semplificata.

  • art. 51 Cost.

    Norma richiamata dal ricorrente a tutela dell’accesso agli uffici pubblici.

    Il principio costituzionale rafforza l’esigenza di interpretazione tassativa delle cause di esclusione dalle procedure selettive.

  • art. 3-bis d.lgs. 109/2006

    L’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.

    L’assoluzione per scarsa rilevanza esclude la configurabilità dell’illecito disciplinare e non equivale a una condanna disciplinare utilizzabile come causa di esclusione.

  • art. 19, comma 2, d.lgs. 109/2006

    La Sezione disciplinare provvede con sentenza, irrogando una sanzione disciplinare ovvero, se non è raggiunta prova sufficiente, dichiarando esclusa la sussistenza dell’addebito.

    La disposizione distingue la condanna disciplinare dalle pronunce assolutorie e impedisce di qualificare l’assoluzione ex art. 3-bis come statuizione dichiarativa di un addebito disciplinare.

  • art. 12 del Regolamento interno del CSM

    Prevede che la procedura di nomina dei componenti addetti alla Segreteria sia regolata da una circolare deliberata dal Consiglio su proposta della Terza commissione.

  • art. 4 della Circolare che stabilisce la procedura di nomina dei componenti addetti alla Segreteria del CSM

    Non possono essere nominati i magistrati che abbiano riportato condanne disciplinari, salvo riabilitazione; le pendenze di procedimenti penali o disciplinari possono comunque assumere rilievo ai fini della nomina.

    La disciplina costituisce autovincolo amministrativo e contiene un elenco tassativo delle cause ostative, non estensibile in corso di procedura a fattispecie non previste.

  • art. 1, lett. a), dell’Interpello

    Non possono essere nominati i magistrati nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi o sentenza irrevocabile di condanna a pena detentiva anche in caso di contravvenzione, né coloro che siano incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, né coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, né coloro che abbiano riportato condanne disciplinari, salvo che, in tale ultimo caso, sia intervenuta la riabilitazione. Al di fuori di tali ipotesi, le condanne penali eventualmente riportate dall’aspirante ovvero la pendenza di procedimenti penali o disciplinari possono comunque assumere rilievo ai fini della nomina.

    La disposizione non contempla l’assoluzione disciplinare ex art. 3-bis d.lgs. 109/2006 tra le cause di esclusione o tra le situazioni automaticamente rilevanti ai fini della nomina.

  • art. 1362 c.c.

    Il richiamo alle regole sull’interpretazione letterale e sistematica degli atti amministrativi sostiene la necessità di ricostruire la disciplina selettiva in base al suo contenuto effettivo.

  • art. 1366 c.c.

    Il criterio della buona fede interpretativa impone che gli effetti dell’atto siano individuati secondo ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere.

  • art. 1 l. 241/1990

    Il principio di chiarezza e trasparenza dell’azione amministrativa esclude interpretazioni integrative delle regole selettive sfavorevoli e non prevedibili per i partecipanti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità dei soggetti menzionati nella sentenza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati dal dispositivo quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione si autovincola mediante un bando, un interpello o una circolare che disciplina una procedura selettiva, deve rispettare le regole preventivamente stabilite e non può disapplicarle o modificarle successivamente; la violazione dell’autovincolo rende illegittime le determinazioni adottate.
  • Le cause di esclusione da una procedura selettiva, incidendo sul diritto di accesso agli uffici pubblici e sulla parità tra concorrenti, devono essere previste in modo chiaro e interpretate tassativamente; non possono essere introdotte in via estensiva o additiva dopo la presentazione delle domande e nei confronti di un singolo candidato.
  • L’assoluzione disciplinare per scarsa rilevanza del fatto ai sensi dell’art. 3-bis d.lgs. 109/2006, escludendo la configurabilità dell’illecito disciplinare, non equivale a una condanna disciplinare e non può essere qualificata come causa di esclusione quando la disciplina della procedura preveda soltanto le condanne disciplinari, salvo riabilitazione, e le pendenze di procedimenti.
  • L’amministrazione non può sostituire alle regole selettive predeterminate una valutazione discrezionale caso per caso delle condotte già esaminate in sede disciplinare, se tale valutazione produce l’effetto di introdurre surrettiziamente una causa ostativa non prevista dall’Interpello o dal bando.
  • L’eventuale integrazione o modifica delle cause di esclusione deve essere effettuata in via generale e preventiva mediante revisione dell’atto regolatore della procedura; non è legittima un’integrazione episodica, postuma e ad personam nel corso della selezione.
  • Nell’interpretazione delle regole di una procedura selettiva prevale il dato letterale, coordinato con l’interpretazione sistematica e con la buona fede, soprattutto quando dall’interpretazione amministrativa derivino conseguenze negative per i partecipanti. Le regole devono essere chiare, lineari e ragionevolmente conoscibili ex ante.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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