Sentenza n. 1348/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'ottemperanza - della Sentenza n. 234/2023 pubblicata il 14/06/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo, Sez. Lavoro, nell'ambito del procedimento, RG n. 398/2023, provvedendo, anche direttamente, all'assegnazione alla Prof.ssa GRECO MARIA GIOVANNA (C.F. GRCMGV63S59I991X), della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e per un importo complessivo di Euro 2.500,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 234/2023, passata in giudicato, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente per cinque annualità, per complessivi 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 234/2023, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme corrispondenti alle annualità richieste. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata alla sede reale dell'Amministrazione il 30 settembre 2024; era inoltre decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché il titolo non risultava eseguito, la ricorrente ha chiesto l'ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero alla penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione integrale al titolo giudiziale, se e nella misura in cui il pagamento fosse ancora dovuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio e senza compenso; il commissario dovrà operare entro sessanta giorni dalla scadenza inutilmente decorso il termine assegnato al Ministero. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata in 10 euro giornalieri dalla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato al Ministero fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
la penalità di mora di cui all'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
anche tramite emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso
In sede di esecuzione del giudicato, il pagamento può essere disposto anche mediante ordinativo di pagamento in conto sospeso.
art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente
La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando, nonostante il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, dagli atti non risulti l'integrale esecuzione dell'obbligo conformativo o di pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere, indicando anche le modalità necessarie all'esecuzione, compresa l'emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso quando previsto dalla legge.
- In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, conferendogli il potere di compiere gli adempimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato giustifichi una misura coercitiva; la decorrenza può essere fissata dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento fino all'insediamento del commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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